Articolo dell'avv. Luigi Modaffari, Foro di Brescia
IL MOBBING
Definizione, elementi costitutivi, prova, responsabilità, danni risarcibili e casistica
Definizione di “mobbing”
Innanzitutto, il termine “mobbing” deriva dall'inglese “to mob” e significa assalire, soffocare, vessare o malmenare. Nel linguaggio comune, con il termine “mobbing” generalmente si indica una forma di vessazione, di aggressione e di danneggiamento perpetrata nei confronti di uno o più lavoratori.
Più precisamente, la Cassazione ha recentemente stabilito che per mobbing si intende comunemente un comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità (Corte di Cass., Sentenza n. 3875/09).
Tali condotte illecite sono finalizzate, se non direttamente o indirettamente a far lasciare il posto di lavoro alla “vittima”, senz'altro a danneggiarne salute, tranquillità reputazione e professionalità.
All’interno della vasta e difficilmente catalogabile fattispecie del mobbing è necessario distinguere tra mobbing verticale e orizzontale, mobbing ascendente, mobbing individuale e mobbing collettivo.
Innanzitutto, il mobbing verticale, o anche definito “bossing” si ravvisa quando le condotte lesive siano poste in essere essenzialmente dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico. Il mobbing orizzontale sussiste nel caso in cui le azioni lesive siano commesse in essere da colleghi pari gardo del lavoratore. Il mobbing ascendete si ha nell'eventualità in cui le condotte siano poste in essere da personale subordinate gerarchicamente nell'ambito lavorativo rispetto alla vittima. Infine, il mobbing individuale si ha quando le condotte vessatorie siano indirizzate rivolte nei confronti di un unico soggetto mentre nel mobbing collettivo le azioni vessatorie devono essere poste in essere contro un intero gruppo di lavoratori.
Gli elementi costitutivi
Quanto agli elementi costitutivi, vista e considerata anche la indeterminatezza del come si dispiega in concreto questa figura, a livello meramente teorico è possibile distinguerne almeno 3:
1) l'ambito lavorativo;
2) la frequenza, la durata, la reiterazione ed il particolare tipo delle azioni vessatorie;
3) l'intento persecutorio
1) Innanzitutto, quando ci si riferisce al concetto del mobbing ci si rifersce quasi esclusivamente alla condotta illecita predetta che quale ha origine prevalentemente in ambito lavorativo o aziendale. Ciò detto, risponde al vero che la giurisprudenza ha applicato la definizione “mobbing” anche a condotte che esulano dall'ambito lavorativo (soprattutto nel caso di vessazioni in famiglia o in ambito sportivo), tuttavia tutto lo studio ed il dibattito dottrinale si è basato (quasi) solo ed esclusivamente dall'analisi della figura “tipica” del mobbing lavorativo.
2) Quanto al requisito oggettivo, la frequenza e la durata dell'illecito sono parametri fondamentali per distinguere il mobbing da altre fattispecie, quali ad esempio semplici dissidi o litigi in ambito lavorativi. Sulla frequenza, in genere gli atti ostili devono avere una cadenza di almeno alcune volte al mese. Invece il protrarsi nel tempo di dette azioni deve protrarsi un minimo di 6 mesi per alcuni autori. Mentre per altri tali condotte illecite devono continuare per almeno 3 mesi. Nell'ambito di tale periodo, quindi le condotte lesive devono essere reiterate, sistemiche. I comportamenti, in esame devono quindi essere “indizio” di un particolare disegno persecutorio verso la vittima.
Infatti, proprio tali requisiti hanno un fondamentale importanza perchè, sul piano generale, non può essere ricondotta alla fattispecie del mobbing una singola condotta illecita di per sé considerata, quale per esempio un demansionamento, un trasferimento illegittimo o una molestia sessuale, ecc.
altri.
3) Affinchè sussista la figura del mobbing deve ricorrere anche un elemento psicologico, che può essere inteso come un particolare e specifico disegno o intento persecutorio nei confronti della vittima designata.
Nell'ambito di ciò rientra la volontà, da parte del reo, di provocare in genere l’allontanamento del lavoratore considerato o anche di ostacolare la carriera di un particolare dipendente. Inoltre, sussiste il mobbing anche quando le condotte lesiva tenute non sono connotate da un obiettivo specifico, salvo quello comunque sempre ricorrente che è il danneggiare la vittima, ma sono dettate da aspetti emotivi più o meno consci, come, ad esempio, l’avversione per una determinata persona o la discriminazione razziale, religiosa, politica ecc...
LaPrevidenza.it, 01/04/2009
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Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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Professore Avvocato
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