Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 20.10.2008 n. 10
Il raccordo con le previsioni di cui al comma 11 dell'art. 72
Occorre evidenziare che l'applicazione delle norme ora esaminate deve essere raccordata con la nuova disciplina sulla risoluzione del contratto di lavoro contenuta nel comma 11 dell'art. 72 in riferimento a quei dipendenti che maturano il requisito
dell'anzianita' contributiva di 40 anni, secondo quanto si dira' nel paragrafo 3.
Trattenimento in servizio del dipendente privo dei requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione
Si segnala infine che, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, in caso di domanda, l'amministrazione e'
comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di
contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: «Il principio (...) secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilita' per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere (...) valenza generale.»
3. Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianita' contributiva di 40 anni
(comma 11).
Il comma 11 dell'art. 72 prevede che: «Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni del personale
dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarieta' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.».
Essa accorda all'amministrazione una facolta' di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di sei
mesi, in occasione del raggiungimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni.
Ambito di applicazione
La norma riguarda il personale dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, sia dirigenziale che non dirigenziale.
Per chiara previsione di legge, essa non si applica ai magistrati e ai professori universitari. Inoltre, per il personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, al fine di tener conto delle peculiarita' ordinamentali, la disposizione si applichera' in base
alle modalita' e ai criteri che verranno stabiliti negli appositi d.P.C.m., la cui istruttoria e' in corso.
Criteri per la risoluzione
La norma non stabilisce criteri o limiti per la facolta' di risoluzione, ponendo quali uniche condizioni il requisito del compimento dell'anzianita' contributiva e la necessita' di rispettare il termine di preavviso di sei mesi.
E' comunque auspicabile che ciascuna amministrazione, prima di procedere all'applicazione della disciplina, adotti dei criteri
generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Analogamente a quanto detto a proposito dei trattenimenti in servizio, tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e quindi dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o comunque adottati dall'autorita' politica. Tra questi criteri possono ad esempio considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalita', la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a specifiche professionalita', a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione anche in applicazione dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.
La disposizione statuisce che rimane fermo «quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti
pensionistici». Cio' significa che la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione
anticipandola, ma tale decorrenza rimane ferma, con la conseguenza che l'amministrazione - nel caso in cui abbia deciso di farlo - deve esercitare la facolta' tenendo conto di tale decorrenza evitando che, cessato il rapporto di lavoro per effetto della scelta datoriale, il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale.
Immediata applicabilita' della disposizione
Considerato che la legge non ha previsto un regime transitorio, la disposizione e' immediatamente applicabile.
Pertanto, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, le amministrazioni possono procedere a risolvere il contratto di lavoro
nei confronti di quei dipendenti, dirigenti o non dirigenti, che al momento dell'entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008)
hanno gia' maturato la prescritta anzianita' contributiva e nei confronti di coloro che la matureranno successivamente.
Incarichi dirigenziali
Per quanto riguarda il personale dirigenziale, le amministrazioni dovranno tener conto delle nuove disposizioni al momento in cui
conferiscono l'incarico a favore di dirigenti prossimi alla maturazione del requisito. Quindi, se l'amministrazione intende
conservare la facolta' di avvalersi della risoluzione del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 40 anni di contributi, deve evidenziarlo in apposita disposizione nell'ambito del provvedimento di attribuzione dell'incarico. Cio' significa che - per tale ipotesi - il provvedimento deve far salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 in ordine alla possibilita' di risolvere il rapporto di lavoro in occasione della maturazione del requisito contributivo. In mancanza di tale specificazione, nel rispetto dei principi della buona fede e della correttezza, l'amministrazione dovra' astenersi dall'esercitare la facolta' di risoluzione.
Naturalmente, resta ferma l'osservanza della disciplina vigente sui limiti massimi di eta'.
La facolta' di risoluzione accordata all'amministrazione
La risoluzione puo' essere operata in occasione del compimento dei 40 anni di contributi, nel rispetto del termine di preavviso (e, se
si tratta di dirigente, delle disposizioni contenute nel provvedimento di incarico dirigenziale). In sede di prima
applicazione della normativa ciascuna amministrazione dovra' decidere anche se intenda avvalersi della facolta' di risoluzione nei confronti del dirigente che abbia maturato i 40 anni di contributi o che li maturi nei sei mesi successivi; qualora decida di risolvere il rapporto, dovra' ovviamente rispettare il termine di preavviso.
Il raccordo con la disciplina sui trattenimenti in servizio
Come detto, la norma deve essere raccordata con quanto previsto dai commi da 7 a 10 del medesimo art. 72. Considerata la mancanza di una disposizione transitoria, il comma 11 e' immediatamente operante sia nei casi in cui per il dipendente e' stato gia' disposto il trattenimento in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge sia nei casi in cui questo viene disposto con decorrenza entro l'anno 2008, sia in riferimento alle ipotesi in cui il trattenimento viene concesso in base alla nuova disciplina. E' chiaro che le amministrazioni debbono evitare di porre in essere comportamenti incoerenti o contraddittori che facilmente possono generare contenzioso. Pertanto, se il dipendente prossimo al compimento dell'eta' pensionabile presenta domanda di trattenimento, nel caso in cui l'amministrazione intendesse risolvere il contratto al momento del compimento del requisito contributivo, dovrebbe accordare il trattenimento per il tempo mancante al compimento dei 40
anni. Le amministrazioni, cioe', debbono evitare di concedere il trattenimento per un certo periodo e successivamente esercitare la facolta' di risolvere il contratto poiche' cio' evidenzierebbe una condotta incoerente, contraria ai principi della buona fede e della
correttezza, suscettibile di essere censurata in sede giudiziale.
4. Personale del comparto scuola.
Si rammenta che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 72, la disciplina sull'esonero dal servizio non si
applica al personale della scuola.
Inoltre, relativamente alla disciplina sui trattenimenti in servizio, ferma restando l'applicazione del nuovo regime in ordine
alla valutazione discrezionale dell'amministrazione nell'accogliere la domanda di trattenimento, per quanto riguarda il termine di
presentazione dell'istanza rimane ferma la previsione dell'art. 1 del d.P.R. n. 351 del 1998, il quale rinvia ad apposito termine stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Roma, 20 ottobre 2008
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 357
LaPrevidenza.it, 23/01/2009
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale