martedì, 13 ottobre 2026

Posizione di esonero per i pubblici dipendenti: la circolare del Ministro Brunetta

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 20.10.2008 n. 10

 

Il raccordo con le previsioni di cui al comma 11 dell'art. 72

Occorre  evidenziare  che  l'applicazione delle norme ora esaminate  deve  essere raccordata con la nuova disciplina sulla risoluzione del contratto   di   lavoro  contenuta  nel  comma  11  dell'art.  72  in riferimento   a   quei   dipendenti   che   maturano   il   requisito
dell'anzianita'  contributiva di 40 anni, secondo quanto si dira' nel paragrafo 3.

Trattenimento in servizio del dipendente privo dei requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione

  Si  segnala  infine  che,  in  linea con i principi enunciati dalla Corte  costituzionale,  in  caso  di  domanda,  l'amministrazione  e'
comunque  tenuta  a  disporre  il  trattenimento in servizio per quei dipendenti   che   non   hanno   ancora  raggiunto  il  requisito  di
contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale,  n.  282  del  1991,  nella quale si afferma che: «Il principio  (...)  secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare l'art.  38,  secondo comma della Costituzione, la possibilita' per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che  sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a  pensione,  di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al  solo  scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla  legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere (...) valenza generale.»


3. Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per    coloro  che  hanno  raggiunto l'anzianita' contributiva di 40 anni
   (comma 11).

Il  comma  11  dell'art.  72  prevede  che: «Nel caso di compimento dell'anzianita'   massima  contributiva  di  40  anni  del  personale
dipendente,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all' articolo 1, comma  2  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia  di  decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro  con  un  preavviso  di  sei  mesi.  Con  appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa  e  degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le  modalita'  applicative  dei principi della disposizione di cui al presente  comma  relativamente  al  personale dei comparti sicurezza, difesa  ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive  peculiarieta' ordinamentali.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma non si applicano a magistrati e professori universitari.».
Essa  accorda  all'amministrazione  una facolta' di risoluzione del contratto  di  lavoro,  nel  rispetto del termine di preavviso di sei
mesi,   in   occasione  del  raggiungimento  dell'anzianita'  massima contributiva di 40 anni.


Ambito di applicazione

La   norma   riguarda   il   personale   dipendente   di  tutte  le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, sia dirigenziale che non dirigenziale.
Per chiara previsione di legge, essa non si applica ai magistrati e ai  professori  universitari.  Inoltre, per il personale dei comparti
sicurezza,   difesa   ed   esteri,  al  fine  di  tener  conto  delle peculiarita'  ordinamentali,  la  disposizione si applichera' in base
alle  modalita'  e  ai  criteri che verranno stabiliti negli appositi d.P.C.m., la cui istruttoria e' in corso.


Criteri per la risoluzione

La  norma  non  stabilisce  criteri  o  limiti  per  la facolta' di risoluzione,   ponendo  quali  uniche  condizioni  il  requisito  del compimento dell'anzianita' contributiva e la necessita' di rispettare il termine di preavviso di sei mesi.
E'  comunque  auspicabile  che  ciascuna  amministrazione, prima di procedere  all'applicazione  della  disciplina,  adotti  dei  criteri
generali,  calibrati  a  seconda  delle  proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano  a  scelte  contraddittorie.  Analogamente a quanto detto a proposito  dei trattenimenti in servizio, tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e quindi dovrebbero essere contenuti nell'atto  di  programmazione dei fabbisogni professionali o comunque adottati  dall'autorita'  politica.  Tra  questi  criteri  possono ad esempio  considerarsi  l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione  a  progetti  di  innovazione  tecnologica e ammodernamento anche  con  riferimento  all'utilizzo  di  nuove professionalita', la rideterminazione  dei  fabbisogni  di personale, la razionalizzazione degli  assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che potrebbero  crearsi, pure in relazione a specifiche professionalita', a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione o di razionalizzazione anche in applicazione dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.
La  disposizione  statuisce che rimane fermo «quanto previsto dalla disciplina   vigente   in   materia  di  decorrenze  dei  trattamenti
pensionistici».  Cio'  significa  che la risoluzione del contratto di lavoro  non  incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione
anticipandola,  ma  tale  decorrenza rimane ferma, con la conseguenza che  l'amministrazione - nel caso in cui abbia deciso di farlo - deve esercitare la facolta' tenendo conto di tale decorrenza evitando che, cessato  il rapporto di lavoro per effetto della scelta datoriale, il dipendente  possa  trovarsi  privo  del  trattamento retributivo e di quello previdenziale.
            

Immediata applicabilita' della disposizione

Considerato  che la legge non ha previsto un regime transitorio, la disposizione e' immediatamente applicabile.
Pertanto,  nel  rispetto  del  termine di preavviso di sei mesi, le amministrazioni  possono procedere a risolvere il contratto di lavoro
nei  confronti  di quei dipendenti, dirigenti o non dirigenti, che al momento  dell'entrata  in  vigore  del decreto legge (25 giugno 2008)
hanno  gia'  maturato  la  prescritta  anzianita'  contributiva e nei confronti di coloro che la matureranno successivamente.
                      

Incarichi dirigenziali

Per  quanto  riguarda il personale dirigenziale, le amministrazioni dovranno  tener  conto  delle  nuove  disposizioni  al momento in cui
conferiscono   l'incarico   a   favore  di  dirigenti  prossimi  alla maturazione  del  requisito.  Quindi,  se  l'amministrazione  intende
conservare la facolta' di avvalersi della risoluzione del rapporto di lavoro  al momento del raggiungimento dei 40 anni di contributi, deve evidenziarlo  in  apposita disposizione nell'ambito del provvedimento di  attribuzione dell'incarico. Cio' significa che - per tale ipotesi - il provvedimento deve far salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 in ordine alla possibilita' di risolvere il  rapporto  di  lavoro in occasione della maturazione del requisito contributivo.  In  mancanza  di tale specificazione, nel rispetto dei principi  della  buona  fede  e  della correttezza, l'amministrazione dovra'   astenersi   dall'esercitare   la  facolta'  di  risoluzione.
Naturalmente,  resta  ferma l'osservanza della disciplina vigente sui limiti massimi di eta'.

La facolta' di risoluzione accordata all'amministrazione

La  risoluzione puo' essere operata in occasione del compimento dei 40  anni  di contributi, nel rispetto del termine di preavviso (e, se
si   tratta   di   dirigente,   delle   disposizioni   contenute  nel provvedimento   di   incarico   dirigenziale).   In   sede  di  prima
applicazione della normativa ciascuna amministrazione dovra' decidere anche   se  intenda  avvalersi  della  facolta'  di  risoluzione  nei confronti  del dirigente che abbia maturato i 40 anni di contributi o che li maturi nei sei mesi successivi; qualora decida di risolvere il rapporto, dovra' ovviamente rispettare il termine di preavviso.


Il raccordo con la disciplina sui trattenimenti in servizio

Come detto, la norma deve essere raccordata con quanto previsto dai commi  da 7 a 10 del medesimo art. 72. Considerata la mancanza di una disposizione  transitoria, il comma 11 e' immediatamente operante sia nei  casi  in  cui  per  il  dipendente  e'  stato  gia'  disposto il trattenimento  in  servizio  al  momento  dell'entrata  in vigore del decreto-legge   sia  nei  casi  in  cui  questo  viene  disposto  con decorrenza  entro l'anno 2008, sia in riferimento alle ipotesi in cui il  trattenimento  viene  concesso  in base alla nuova disciplina. E' chiaro  che  le  amministrazioni  debbono  evitare di porre in essere comportamenti  incoerenti  o  contraddittori  che  facilmente possono generare   contenzioso.   Pertanto,  se  il  dipendente  prossimo  al compimento  dell'eta' pensionabile presenta domanda di trattenimento, nel  caso  in cui l'amministrazione intendesse risolvere il contratto al  momento  del  compimento  del  requisito  contributivo,  dovrebbe accordare il trattenimento per il tempo mancante al compimento dei 40
anni.  Le  amministrazioni,  cioe',  debbono  evitare di concedere il trattenimento  per  un  certo periodo e successivamente esercitare la facolta'  di  risolvere  il contratto poiche' cio' evidenzierebbe una condotta  incoerente,  contraria ai principi della buona fede e della
correttezza, suscettibile di essere censurata in sede giudiziale.

4. Personale del comparto scuola.

Si  rammenta che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma  1 dell'art. 72, la disciplina sull'esonero dal servizio non si
applica al personale della scuola.
  Inoltre,   relativamente   alla  disciplina  sui  trattenimenti  in servizio,  ferma  restando  l'applicazione del nuovo regime in ordine
alla  valutazione  discrezionale dell'amministrazione nell'accogliere la  domanda  di  trattenimento,  per  quanto  riguarda  il termine di
presentazione dell'istanza rimane ferma la previsione dell'art. 1 del d.P.R. n. 351 del 1998, il quale rinvia ad apposito termine stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.


   Roma, 20 ottobre 2008
                                          Il Ministro per la pubblica
                                                 amministrazione
                                                 e l'innovazione
                                                     Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008
Ministeri   istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 12, foglio n. 357

 

Allegato: Circolare 10 bRUNETTA.pdf
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LaPrevidenza.it, 23/01/2009

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