martedì, 13 ottobre 2026

Posizione di esonero per i pubblici dipendenti: la circolare del Ministro Brunetta

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 20.10.2008 n. 10

 

Trattamento economico del personale in posizione di esonero

Il  comma  3  dell'articolo  in  esame  disciplina  il  trattamento economico  spettante  durante  il periodo di esonero, che consiste in
«un  trattamento  temporaneo  pari  al  cinquanta per cento di quello complessivamente  goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.».
Si  precisa che il trattamento economico temporaneo di cui al comma 3,  una  volta  determinato, resta fissato nella misura spettante per tutto  il  periodo di esonero, senza subire rivalutazioni per effetto dei  rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di collocamento   in   posizione   di   esonero.  Sono  fatte  salve  le rivalutazioni   derivanti   da   rinnovi   contrattuali  per  periodi
antecedenti  alla  data di collocamento in esonero, che abbiano cioe' effetti retroattivi comportanti la corresponsione di arretrati.
Quanto  alle  voci  retributive,  si  precisa che il riferimento al «trattamento   complessivamente   goduto   per  competenze  fisse  ed
accessorie» implica che siano considerate nella base di calcolo tutte
le  componenti  salariali  in  godimento,  con  esclusione  di quelle direttamente  collegate  alla  prestazione  lavorativa  (es.:  lavoro
straordinario,   compensi   per  turno,  oneri,  rischi,  e  disagio, trattamento  accessorio all'estero ecc.) o spettanti una tantum (es.:
incentivi  alla  mobilita',  indennita' di trasferimento ecc.). Oltre alle  voci  costituite  da  stipendio  ed  indennita' fisse (es.: nel
comparto  ministeri, indennita' di amministrazione e, per i dirigenti dell'area  I,  retribuzione  di  posizione  fissa  e variabile) vanno
considerate  altresi'  eventuali componenti legate alla produttivita' ed  ai  risultati.  Le voci di retribuzione accessoria da considerare
sono  quelle  di cui il dipendente risulta titolare al momento in cui lo  stesso  viene  collocato  nella  nuova  posizione  (si  fa quindi
riferimento  alla  decorrenza  del  collocamento) e vanno considerate nella  misura,  rapportata  a  mese,  riconosciuta a consuntivo. Cio' anche  se  la  liquidazione del compenso avviene in data successiva a quella del collocamento in posizione di esonero.
Si  precisa  infine  che la quota parte della retribuzione prevista nel  periodo  di esonero eventualmente posta a carico dei fondi unici
di    amministrazione    (es.:    passaggi   orizzontali,   posizioni organizzative   ecc.)   o  altri  fondi  comunque  denominati,  resta
congelata nella misura corrispondentemente riconosciuta al dipendente fino   alla   cessazione   definitiva   dal  servizio  del  personale interessato.
  Come detto, e' contemplata la possibilita' di svolgere attivita' di volontariato.  Infatti,  il  comma  3 della disposizione prevede che:
«Ove  durante  tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed  esclusivo attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni  di  promozione  sociale, organizzazioni non governative che  operano  nel  campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo,  ed  altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento.».
L'attivita'  considerata  dalla  norma  deve essere svolta presso i soggetti  ivi  indicati  e  presso quelli che saranno individuati con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze (in corso di adozione).   In   tale  caso  la  misura  del  trattamento  economico
temporaneo  e' elevata dal 50% al 70% nel presupposto che l'attivita' svolta  sia  prestata  a  titolo  gratuito.  Tale  circostanza dovra'
naturalmente  risultare  dalla documentazione prodotta dal dipendente interessato  al  momento  della produzione della domanda di esonero o nel  corso  dell'esonero  stesso  (se si intende iniziare l'attivita' successivamente).
Poiche'  il  periodo  di esonero, ai sensi del comma 4, e' utile ai fini della pensione nonche' del trattamento di fine servizio, durante
tale  periodo  il  versamento  dei contributi agli enti previdenziali deve  essere  effettuato  sulle  retribuzioni  che ciascun dipendente
avrebbe  percepito,  per le voci in godimento, se avesse continuato a svolgere  la  propria attivita' lavorativa. Pertanto, dovranno essere aggiornate  le  basi di calcolo delle voci fisse e continuative negli importi  rideterminati  per  effetto  dei  rinnovi contrattuali o dei miglioramenti  retributivi  nel  frattempo intervenuti, mentre per la retribuzione  accessoria  variabile,  in  assenza  di  prestazione di servizio,  non  potra'  che  farsi  riferimento agli importi presi in considerazione  per  la  determinazione  del  trattamento  temporaneo spettante  nel  periodo  di  esonero  dal  servizio secondo i criteri indicati nel presente paragrafo.

Trattamento previdenziale spettante al termine del periodo di esonero

In base al comma 4 dell'art. 72, all'atto del collocamento a riposo per  raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento
di  quiescenza  e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
La  disposizione va coordinata con le previsioni di cui al comma 1 e  al comma 11 del medesimo art. 72 e deve comunque essere inquadrata nell'ambito piu' ampio della disciplina generale sui pensionamenti.
Come  detto,  il citato comma 1 prevede, quale unica condizione per ottenere   l'esonero  dal  servizio,  la  sussistenza  del  requisito
contributivo   dei   35  anni,  senza  richiedere  anche  l'ulteriore requisito  dell'eta'.  La  norma  stabilisce  poi che la richiesta di
esonero  non  e' revocabile; cio' significa che, una volta effettuata la  domanda,  l'interessato  non ha il potere di revocarla, ma rimane vincolato alla volonta' espressa; inoltre, una volta che l'esonero e' stato disposto, l'amministrazione non puo' consentire che il soggetto ritorni  in servizio per riprendere l'attivita' eventualmente al fine di  raggiungere  il  limite  di  eta'  anche  perche' cio' sarebbe in contrasto con le finalita' della nuova normativa.
Il  comma  11  poi prevede la possibilita' per l'amministrazione di risolvere  il  contratto  una volta che il dipendente ha raggiunto il
requisito  dell'anzianita'  contributiva  di  40 anni, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti  pensionistici.  Cio' in linea con la disciplina generale sui  pensionamenti  che  consente  al  dipendente  di  conseguire  il
trattamento    di    pensione   al   raggiungimento   dell'anzianita' contributiva di 40 anni.
Cio'  premesso,  la  portata del citato comma 4 deve essere estesa, nel senso che sia il dipendente che al termine del periodo di esonero raggiunge  il  limite  di  eta'  sia il dipendente che al termine del periodo  di  esonero  raggiunge  il  requisito contributivo ma non il limite di eta' hanno diritto al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fossero rimasti in servizio.
  In  conclusione,  al  termine  del periodo di esonero il dipendente consegue  il trattamento di pensione spettante o per raggiunti    limiti di  eta'  - da individuare nelle disposizioni che disciplinano il suorapporto  di  lavoro  o  di  impiego  - o in presenza dell'anzianita' contributiva  di  40 anni, in base alla quale e' possibile conseguire il  trattamento  di  pensione  indipendentemente dall'eta' anagrafica (art.  1,  comma  59, lettera b), della legge n. 449 del 1997). Fermo restando  il  diritto  a  pensione,  va  stabilita  la sua decorrenza (finestre),  ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettere a) e b), della l. n. 247 del 2007.


Le facolta' assunzionali delle amministrazioni in relazione all'utilizzo del collocamento in posizione di esonero

Il comma 6 dell'art. 72 detta disposizioni in materia di assunzioni da parte delle amministrazioni in relazione alle economie conseguenti al collocamento in posizione di esonero del personale.
E'  da evidenziare che la norma ha come scopo primario quello della riduzione  del  personale  in  servizio. E' facolta', tuttavia, delle
amministrazioni  interessate, fermo restando che l'applicazione della disposizione  non  puo'  determinare in nessun caso oneri aggiuntivi, fare le proprie valutazioni circa l'utilizzo delle suddette economie.
  Il  dipendente  in  posizione di esonero non viene considerato come cessato  dal  servizio, sia da un punto di vista giuridico (in quanto il  dipendente  verra'  collocato  in  quiescenza  al  momento  della cessazione  della  posizione  di  esonero),  sia da un punto di vista economico  (in  quanto  l'amministrazione  continua  ad  erogargli un trattamento   economico).   Pertanto,   ai   fini   assunzionali   le amministrazioni  non potranno equiparare le eventuali sospensioni del rapporto di lavoro per esonero dal servizio alle cessazioni utili per il  calcolo  dei risparmi di spesa che finanziano le nuove assunzioni ai  sensi  delle disposizioni sul turn over previste dall'art. 66 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Il  predetto  comma  6  prevede  che,  in  relazione  alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero  dal servizio,   come  certificate  dai  competenti  organi  di  controllo (trattamento economico complessivo al lordo degli oneri previdenziali precedentemente   percepito   detratto   il   trattamento   economico temporaneo  attribuito  al  dipendente  del  50%  o  70%  e gli oneri previdenziali   calcolati   in  misura  intera  nei  termini  innanzi evidenziati),  le  amministrazioni  interessate  possono procedere ad assunzioni   di   personale  in  via  anticipata  rispetto  a  quelle consentite  dalla  normativa  vigente  nell'anno  di  cessazione  dal servizio  del  dipendente  collocato  in  posizione  di  esonero.  In sostanza,  il  regime  del  turn  over  applicabile  va  riferito non all'anno  in  cui  viene  concesso  l'esonero  ma  all'anno in cui e' previsto   il  collocamento  a  riposo  del  soggetto  esonerato.  Le eventuali   assunzioni  verranno  autorizzate  dalla  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, di concerto   con   il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 66,  comma  10,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  secondo  le indicazioni   che   verranno  successivamente  fornite  con  apposita circolare.  Le  risorse  finanziarie utilizzate per queste assunzioni vengono  detratte  da  quelle  disponibili  nell'anno in cui avverra' concretamente  il  collocamento  in pensione del dipendente collocato precedentemente  in  esonero,  come  si  desume  dalla  legge  («Tali assunzioni  vengono  scomputate da quelle consentite nell'anno in cui e' previsto il collocamento a riposo»).
2. Disposizioni  relative  al trattenimento in servizio (commi da 7 a    10).

La modifica del regime del trattenimento in servizio

I  commi  da  7  a  10  dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 hanno innovato  la  disciplina  di  cui  all'art.  16  comma  1 del decreto
legislativo  n. 503 del 1992, modificando il regime dei trattenimenti in servizio.
L'art.  16  comma 1 del citato decreto, come modificato, prevede: « E'  in  facolta'  dei  dipendenti  civili  dello  Stato  e degli enti
pubblici  non  economici  di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo  massimo  di  un  biennio  oltre  i  limiti  di  eta'  per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione,  in  base  alle proprie esigenze organizzative e funzionali,  di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei
servizi.     La    domanda    di    trattenimento    va    presentata all'amministrazione  di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti  il  compimento  del  limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento».
Mentre  secondo  la  disciplina  previgente,  in  caso  di domanda, l'amministrazione  non  era titolare di discrezionalita' nel disporre
il  trattenimento, dovendolo in ogni caso accordare, in base al nuovo regime   l'istanza   di   trattenimento  e'  soggetta  a  valutazione discrezionale  e quindi puo' non essere accolta dal datore di lavoro.
La  valutazione  deve  tener conto di alcune condizioni oggettive: le esigenze   organizzative   e   funzionali   dell'amministrazione,  la
particolare  esperienza  professionale  acquisita  dal richiedente in determinati  o specifici ambiti e l'efficiente andamento dei servizi.
In  proposito,  e'  opportuno  che  ciascuna  amministrazione  adotti preventivamente  dei criteri generali per regolare i trattenimenti in
servizio,  tenendo  conto  delle  proprie  peculiarita',  in  modo da evitare  condotte  contraddittorie  o  incoerenti.  Tali  criteri  si
configurano  quale  atto di indirizzo generale e quindi, in linea con quanto  previsto  dall'art.  4, comma 1, lettera a) e b), del decreto
legislativo  n. 165 del 2001 dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o adottati dall'autorita' politica  o  dagli  organi di indirizzo. Nel compiere le valutazioni, che  dovranno  trovare  riscontro  nella motivazione dell'atto, sara' opportuno  tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente e' inserito.
Considerato  che,  in base alla normativa vigente, il trattenimento in    servizio    viene   disposto   in   relazione   alle   esigenze
dell'amministrazione e che il citato art. 16 stabilisce che esso puo' avere  la  durata  massima  di  un  biennio,  lo  stesso  puo' essere
motivatamente accordato anche per un periodo inferiore al biennio.
La  nuova  disposizione  fissa poi dei termini per la presentazione dell'istanza  da  parte  dell'interessato e, cioe', dai 24 ai 12 mesi
antecedenti  il  compimento  del limite di eta' per il collocamento a riposo  previsto  dal  proprio  ordinamento.  La  previsione  di tali
termini     e'     funzionale     alle     esigenze     organizzative dell'amministrazione, che deve poter compiere una valutazione a medio termine    nell'ambito    della    programmazione    dei   fabbisogni professionali.  In tale contesto si spiegano anche le norme di cui ai commi 9 e 10, che prevedono interventi di riesame di fattispecie gia' concesse,   in  quanto  riferite  a  trattenimenti  in  servizio  con decorrenze  spostate  nel  tempo, che quindi devono essere rivalutate anche  al  fine  di  rendere reale ed immediata l'efficacia del nuovo regime.

La fase transitoria

Una volta enunciata la disciplina di regime nel comma 7, i commi da 8   a  10  dettano  le  regole  da  applicare  per  gestire  la  fase transitoria.
In  particolare, il comma 9 dispone che: «Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto  ivi  previsto,  i  provvedimenti di trattenimento in servizio gia' adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009».
Il  successivo  comma  10  prevede  invece che: «I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010
decadono  ed  i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7».
Il  comma  8,  come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, recita: «Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in
essere  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei  mesi  successivi  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto».
L'interpretazione  del  comma  8  citato  va compiuta tenendo conto della  complessiva  disciplina e, quindi, la disposizione deve essere considerata  in  relazione a quanto previsto dal precedente comma 7 e dai successivi commi 9 e 10.
Cio' premesso, la modifica del comma operata in sede di conversione innanzi tutto consente di superare una lacuna che presentava il testo originario del decreto legge in riferimento all'ipotesi di istanza di trattenimento  presentata  da  coloro  i  quali avrebbero compiuto il limite  di  eta'  per  il collocamento a riposo prima di 12 mesi dopo l'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  (25  giugno 2008), termine fissato  dal terzo periodo dell'art. 16, comma 1, come modificato dal decreto-legge n. 112.
Infatti,  in  base  a quanto previsto dal vigente comma 8 dell'art. 72,  anche coloro che compiono il limite massimo di eta' prima del 25 giugno  2009, se non hanno gia' provveduto in precedenza a presentare la relativa domanda, possono produrre istanza di rattenimento.  In  sostanza,  i  dipendenti che compiono il limite massimo di eta' entro  il 25 giugno 2009 e che intendono chiedere il trattenimento in servizio  debbono  presentare la relativa domanda all'amministrazione di  appartenenza  entro il 27 dicembre 2008. Si tratta di casi in cui il  periodo  di  trattenimento  in servizio puo' iniziare a decorrere nell'anno 2008 o nell'anno 2009.
  Peraltro,   la   disciplina   relativa  alla  gestione  della  fase transitoria  di  cui  al  comma  8  dell'art.  72  rende possibile la presentazione  della domanda di trattenimento entro il termine del 27 dicembre 2008 anche a coloro che compiranno il limite massimo di eta' entro il 27 dicembre 2009 che non hanno provveduto alla presentazione della  stessa  rispettando il termine dei 12 mesi. Se, ad esempio, un soggetto dovesse compiere il limite massimo di eta' il 1° agosto 2009 e   non   avesse   gia'   provveduto   a  presentare  la  domanda  di trattenimento,  ha  facolta'  di  farlo entro il 27 dicembre 2008, in quanto  la  norma  prevede  espressamente  la deroga, durante la fase transitoria, al rispetto dei termini di cui al comma 7.   Resta  inteso  che  coloro che compiranno il limite massimo di eta' successivamente  al  27  dicembre 2009 saranno tenuti al rispetto dei termini di cui al comma 7 dell'art. 72.   Inoltre,  in  base  alla nuova norma, sono fatte salve le eventuali istanze  presentate  prima  del 25 giugno 2008 che ancora non fossero state esaminate dall'amministrazione.
Occorre  precisare  poi che le domande presentate entro la predetta data  del 27 dicembre 2008 sono soggette ad un regime differenziato a seconda   che  la  decorrenza  del  trattenimento  sia  precedente  o successiva  al  1°  gennaio  2009.  Infatti, il comma 8 in esame deve essere letto in connessione con il successivo comma 9, il quale, come visto,    prescrive   alle   amministrazioni   di   riconsiderare   i trattenimenti  gia'  disposti con decorrenza 1 gennaio 2009 alla luce della  nuova  disciplina  (di  cui  al comma 7). In tale contesto, il regime   applicabile  alle  domande  di  trattenimento  con  medesima decorrenza deve essere analogo.
Quindi,  le  domande presentate nel periodo antecedente all'entrata in  vigore  del decreto-legge non ancora evase dall'amministrazione e quelle  presentate  entro i 6 mesi successivi l'entrata in vigore del decreto  stesso  debbono  essere  valutate  a  seconda  della data di decorrenza del trattenimento:
- se  la  decorrenza  del trattenimento e' precedente al 31 dicembre 2008,   l'istanza   dell'interessato   deve   essere   accolta  e  il
trattenimento  deve  essere  disposto;  in  tal  caso, infatti, trova applicazione  il  precedente  regime,  di cui all'art. 16 del decreto
legislativo  n.  503  del  1992  prima  della modifica operata con il decreto-legge  n.  112,  secondo il quale l'amministrazione non aveva discrezionalita' nel concedere il trattenimento;
- se  invece  la  decorrenza  del  trattenimento e' successiva al 31 dicembre 2008, allora la domanda di trattenimento va valutata in base a  quanto  previsto  dall'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 503   del   1992  come  modificato  dal  comma  7  dell'art.  72  del decreto-legge   n.   112   e,   conseguentemente,  la  decisione  sul trattenimento deve essere il frutto di una ponderazione discrezionale da  parte  dell'amministrazione  alla  luce dei parametri individuati dalla      norma     (esigenze     organizzative     e     funzionali dell'amministrazione,  particolare esperienza professionale acquisita dal  richiedente  in  determinati  o  specifici ambiti e l'efficiente andamento dei servizi).
Da quanto esposto risulta chiaro che la norma contenuta nel comma 8 dell'art.  72  in  esame  non  consente  di  per  se'  di far salvi i
trattenimenti  che  hanno  decorrenza  successiva al 1° gennaio 2009, poiche'  questi sono assoggettati al nuovo regime, con la conseguenza che  l'accoglimento  dell'istanza  e'  subordinato  alla  valutazione discrezionale positiva dell'amministrazione stessa.
Resta  inteso  che,  secondo  quanto  previsto  dal citato comma 8, rimangono  comunque  salvi i trattenimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Inoltre, in base alla previsione del comma 10, i trattenimenti gia' disposti con decorrenza 1° gennaio 2010 decadono automaticamente e le relative  domande  debbono  essere ripresentate nei termini di cui al novellato art. 16 comma 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Allegato: Circolare 10 bRUNETTA.pdf
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LaPrevidenza.it, 23/01/2009

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