Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 20.10.2008 n. 10
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare 10
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in legge n. 133 del 2008, nell'ambito delle misure intese alla
stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche
amministrazioni nonche' di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, e' stato introdotto il nuovo istituto
dell'esonero dal servizio, sono state previste importanti innovazioni in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti ed e'
stata disciplinata la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianita' contributiva.
Le norme rilevanti sono contenute nell'art. 72 del decreto.
Considerata la complessita' e la delicatezza delle innovazioni, si ritiene opportuno fornire alcuni indirizzi applicativi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, per favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni.
Le innovazioni contenute nel predetto articolo, come anticipato, possono essere distinte in tre parti:
1) le disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6);
2) le disposizioni relative al trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);
3) le disposizioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianita' contributiva di 40
anni (comma 11).
1. Disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6) - Ambito di applicazione e soggetti legittimati
Il comma 1 dell'art. 72 prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le universita', le istituzioni ed enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni.
Le amministrazioni che possono fare applicazione dell'istituto sono soltanto quelle specificamente indicate dalle legge. Inoltre, come
risulta dall'ultimo periodo del comma 1, la disposizione non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.
Ai sensi del primo periodo del comma 1 il collocamento in posizione di esonero puo' essere chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni. Nel medesimo comma viene altresi' specificato che la domanda di collocamento nella posizione di esonero va presentata dal dipendente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nell'anno di presentazione della domanda medesima egli raggiunga il «requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto».
Tale requisito minimo va individuato nel regime previdenziale di iscrizione del dipendente ed e' pari a 35 anni per conseguire la
pensione di anzianita' (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2007). Sulla base di questa condizione la data iniziale del periodo di esonero non puo' essere antecedente a quella del raggiungimento del requisito minimo. Quindi, l'amministrazione deve verificare la sussistenza del requisito sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo gia' maturato sia per quelle presentate dai dipendenti che dichiarano di maturarlo nel corso dell'anno di presentazione.
Procedura per il collocamento nella posizione di esonero - la discrezionalita' dell'amministrazione
Il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime ma un istituto che puo' essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini della progressiva riduzione del personale in servizio, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a seconda dei requisiti e della domanda del soggetto interessato, puo' essere disposto per la durata massima di un quinquennio.
Come viene specificato nel comma 1 dell'art. 72, il collocamento in posizione di esonero viene disposto dall'amministrazione previa istanza del dipendente interessato, da presentare entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda e' irrevocabile.
La previsione di tale termine deriva dalla circostanza che l'accoglimento della domanda non e' automatico ma richiede una
valutazione da parte dell'amministrazione che potra' o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali
ed organizzative.
Come specificato dal comma 2, nella valutazione delle domande l'amministrazione dovra' tenere in evidenza prioritaria:
- i soggetti interessati da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica e di razionalizzazione delle strutture (quali,
ad esempio, quelli previsti dagli articoli 26 e 74 del medesimo decreto-legge) che comportano una riduzione di personale dirigenziale e non;
- i dipendenti appartenenti a posizioni per le quali, in relazione alla nuova classificazione professionale ed all'individuazione dei
relativi profili, improntata a principi di maggiore flessibilita' nell'utilizzo delle risorse e nell'assolvimento delle rispettive
mansioni, si prevede un diverso fabbisogno funzionale ed una conseguente riduzione dei posti in pianta organica.
Tenuto conto di cio' l'amministrazione nell'esame della domanda non puo' prescindere da una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve essere operata in ragione:
1) delle proprie esigenze organizzative connesse con gli interventi di razionalizzazione;
2) delle strategie e delle politiche che intende attuare in materia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane;
3) delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni;
4) dal numero delle domande e dall'esito delle valutazioni relative alle richieste di trattenimento in servizio di cui al
successivo comma 7;
5) dei criteri da applicare sull'eventuale collocamento a riposo dei dipendenti che abbiano compiuto i 40 anni di anzianita'
contributiva di cui al comma 11.
Anche in relazione a tali esigenze programmatorie, e' prevista l'irrevocabilita' della domanda del dipendente. L'amministrazione, sulla base dell'istruttoria complessiva delle domande e delle esigenze sopra evidenziate, potra' o meno concedere l'esonero. Nel compiere le valutazioni sara' opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente e' inserito.
In ordine al termine del periodo di esonero, si ritiene che - ferma restando la sua durata massima quinquennale - amministrazione, nell'assentire all'istanza, debba regolare la decorrenza dell'esonero tenendo conto della data di decorrenza della pensione, in modo da evitare soluzioni di continuita' tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero e la corresponsione del trattamento di pensione. In base alla normativa vigente, infatti, la decorrenza della pensione puo' risultare successiva a quella di maturazione del diritto.
Configurazione giuridica della posizione di esonero - compatibilita' con prestazioni di lavoro autonomo
La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni, in cui il soggetto interessato non e' tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l'amministrazione, ma percepisce un trattamento economico temporaneo (pari al 50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella posizione di esonero) e matura i contributi in misura intera.
L'esonero dal servizio non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Conseguentemente, viene esclusa la possibilita' di cumulo di impieghi.
Durante tale periodo invece, ai sensi del comma 5, il dipendente puo' svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di
occasionalita', continuativita' e professionalita' purche' non a favore di amministrazioni pubbliche o societa' e consorzi dalle
stesse partecipati. Tale disposizione e' intesa ad evitare che il soggetto, una volta collocato in posizione di esonero, venga
utilizzato con contratti di consulenza o di lavoro autonomo dalla stessa amministrazione di appartenenza e, piu' in generale, da parte di altre amministrazioni o da parte di organismi a partecipazione pubblica con possibile accrescimento degli oneri. Al fine di evitare elusioni della normativa, deve ritenersi precluso pure lo svolgimento di prestazioni tramite soggetti diversi dalle persone fisiche, come ad esempio tramite le societa' di consulenza e le associazioni.
E' consentito - ed anzi incentivato - lo svolgimento dell'attivita' di volontariato.
Il comma 5 dell'articolo in esame prevede inoltre che «in ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa
derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.».
Dall'esame complessivo delle disposizioni risulta che i vincoli di incompatibilita' tipici del rapporto di impiego e di lavoro con le
pubbliche amministrazioni durante il periodo di esonero non vengono meno, ma sono soltanto attenuati e che permane in capo all'amministrazione il dovere di verificare la compatibilita' tra la perdurante vigenza del rapporto e l'attivita' che il dipendente intende svolgere o svolge. Pertanto, all'atto della richiesta di esonero, sara' onere dell'interessato comunicare all'amministrazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilita' - per la natura del rapporto o per il suo oggetto - con la posizione di esonero o con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione. Analoga comunicazione dovra' essere effettuata dal dipendente nel caso di inizio o mutamento di attivita' nel corso del periodo di esonero.
LaPrevidenza.it, 23/01/2009
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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