martedì, 13 ottobre 2026

Posizione di esonero per i pubblici dipendenti: la circolare del Ministro Brunetta

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 20.10.2008 n. 10

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare 10

Alle  amministrazioni  pubbliche di cui all'art.   1,   comma   2  del  decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con  il  decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in legge   n.  133  del  2008,  nell'ambito  delle  misure  intese  alla
stabilizzazione  della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione    e    di    razionalizzazione    delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  di  progressiva  riduzione  del  numero dei dipendenti   pubblici,   e'   stato   introdotto  il  nuovo  istituto
dell'esonero dal servizio, sono state previste importanti innovazioni in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti ed e'
stata  disciplinata  la  risoluzione  del  contratto  di lavoro per i dipendenti  che  abbiano maturato 40 anni di anzianita' contributiva.
Le norme rilevanti sono contenute nell'art. 72 del decreto.
Considerata  la complessita' e la delicatezza delle innovazioni, si ritiene  opportuno  fornire alcuni indirizzi applicativi, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, per favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le  innovazioni  contenute  nel predetto articolo, come anticipato, possono essere distinte in tre parti:
   1) le disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6);
   2)  le  disposizioni  relative al trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);
   3)  le  disposizioni  relative  alla  risoluzione  del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianita' contributiva di 40
anni (comma 11).

1. Disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6) - Ambito di applicazione e soggetti legittimati

Il  comma 1 dell'art. 72 prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie  fiscali,  la  Presidenza del Consiglio   dei   ministri,  gli  enti  pubblici  non economici,  le universita',  le  istituzioni  ed enti di ricerca nonche' gli enti di cui  all'art.  70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  puo'  chiedere  di  essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio   antecedente  la  data  di  maturazione  dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni.
Le amministrazioni che possono fare applicazione dell'istituto sono soltanto  quelle  specificamente  indicate dalle legge. Inoltre, come
risulta  dall'ultimo  periodo  del comma 1, la disposizione non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.
Ai sensi del primo periodo del comma 1 il collocamento in posizione di  esonero puo' essere chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio   antecedente  la  data  di  maturazione  dell'anzianita' massima  contributiva  di  40 anni. Nel medesimo comma viene altresi' specificato che la domanda di collocamento nella posizione di esonero va  presentata  dal  dipendente  entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nell'anno di presentazione della domanda medesima egli raggiunga il «requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto».
Tale  requisito  minimo  va  individuato  nel regime previdenziale di iscrizione  del  dipendente  ed  e'  pari a 35 anni per conseguire la
pensione  di  anzianita' (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 247  del  2007). Sulla base di questa condizione la data iniziale del periodo   di  esonero  non  puo'  essere  antecedente  a  quella  del raggiungimento  del  requisito minimo. Quindi, l'amministrazione deve verificare la sussistenza del requisito sia per le domande presentate dai  dipendenti che dichiarano di averlo gia' maturato sia per quelle presentate  dai  dipendenti  che  dichiarano  di  maturarlo nel corso dell'anno di presentazione.

Procedura per il collocamento nella posizione di esonero - la discrezionalita' dell'amministrazione

Il  collocamento  in  posizione  di  esonero  non  rappresenta  una fattispecie  a regime ma un istituto che puo' essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini della progressiva riduzione del personale in servizio,  solo  per  gli  anni  2009,  2010  e 2011 e, a seconda dei requisiti  e  della  domanda  del  soggetto  interessato, puo' essere disposto per la durata massima di un quinquennio.
Come viene specificato nel comma 1 dell'art. 72, il collocamento in posizione  di  esonero  viene  disposto  dall'amministrazione   previa istanza  del  dipendente interessato, da presentare entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda e' irrevocabile.
La   previsione  di  tale  termine  deriva  dalla  circostanza  che l'accoglimento  della  domanda  non  e'  automatico  ma  richiede una
valutazione   da   parte   dell'amministrazione  che  potra'  o  meno accogliere  la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali
ed organizzative.
Come  specificato  dal  comma  2,  nella  valutazione delle domande l'amministrazione dovra' tenere in evidenza prioritaria:
- i  soggetti interessati da processi di riorganizzazione della rete centrale  e periferica e di razionalizzazione delle strutture (quali,
ad  esempio,  quelli  previsti  dagli  articoli  26 e 74 del medesimo decreto-legge) che comportano una riduzione di personale dirigenziale e non;
- i  dipendenti  appartenenti a posizioni per le quali, in relazione alla  nuova  classificazione  professionale ed all'individuazione dei
relativi  profili,  improntata  a  principi di maggiore flessibilita' nell'utilizzo  delle  risorse  e  nell'assolvimento  delle rispettive
mansioni,   si  prevede  un  diverso  fabbisogno  funzionale  ed  una conseguente riduzione dei posti in pianta organica.
Tenuto conto di cio' l'amministrazione nell'esame della domanda non puo'  prescindere da una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve essere operata in ragione:
1)   delle   proprie   esigenze  organizzative  connesse  con  gli interventi di razionalizzazione;
2)  delle  strategie  e  delle  politiche  che  intende attuare in materia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane;
3) delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni;
4)  dal  numero  delle  domande  e  dall'esito  delle  valutazioni relative  alle  richieste  di  trattenimento  in  servizio  di cui al
successivo comma 7;
5)  dei  criteri da applicare sull'eventuale collocamento a riposo dei   dipendenti  che  abbiano  compiuto  i  40  anni  di  anzianita'
contributiva di cui al comma 11.
Anche  in  relazione  a  tali  esigenze programmatorie, e' prevista l'irrevocabilita'  della  domanda  del dipendente. L'amministrazione, sulla   base  dell'istruttoria  complessiva  delle  domande  e  delle esigenze  sopra  evidenziate,  potra' o meno concedere l'esonero. Nel compiere   le   valutazioni   sara'   opportuno   tenere   in  debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente e' inserito.
In ordine al termine del periodo di esonero, si ritiene che - ferma restando  la  sua  durata  massima  quinquennale - amministrazione, nell'assentire all'istanza, debba regolare la decorrenza dell'esonero tenendo  conto  della  data  di decorrenza della pensione, in modo da evitare   soluzioni   di   continuita'   tra  la  corresponsione  del trattamento   retributivo   di   esonero   e  la  corresponsione  del trattamento  di pensione. In base alla normativa vigente, infatti, la decorrenza  della  pensione  puo'  risultare  successiva  a quella di maturazione del diritto.

Configurazione giuridica della posizione di esonero - compatibilita' con prestazioni di lavoro autonomo

La  posizione  di  esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di  durata  variabile,  fino  ad un massimo di cinque anni, in cui il soggetto  interessato  non  e'  tenuto  ad  effettuare la prestazione lavorativa  presso  l'amministrazione,  ma  percepisce un trattamento economico  temporaneo  (pari al 50% di quello complessivamente goduto per  competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella posizione di esonero) e matura i contributi in misura intera.
L'esonero  dal servizio non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro  dipendente con soggetti privati o pubblici. Conseguentemente, viene esclusa la possibilita' di cumulo di impieghi.
Durante  tale  periodo  invece, ai sensi del comma 5, il dipendente puo'  svolgere  prestazioni  di  lavoro  autonomo  con  carattere  di
occasionalita',  continuativita'  e  professionalita'  purche'  non a favore  di  amministrazioni  pubbliche  o  societa'  e consorzi dalle
stesse  partecipati.  Tale  disposizione  e' intesa ad evitare che il soggetto,   una  volta  collocato  in  posizione  di  esonero,  venga
utilizzato  con  contratti  di  consulenza o di lavoro autonomo dalla stessa  amministrazione di appartenenza e, piu' in generale, da parte di  altre  amministrazioni  o  da parte di organismi a partecipazione pubblica  con possibile accrescimento degli oneri. Al fine di evitare elusioni della normativa, deve ritenersi precluso pure lo svolgimento di  prestazioni  tramite soggetti diversi dalle persone fisiche, come ad esempio tramite le societa' di consulenza e le associazioni.
E' consentito - ed anzi incentivato - lo svolgimento dell'attivita' di volontariato.
Il comma 5 dell'articolo in esame prevede inoltre che «in ogni caso non  e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa
derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.».
Dall'esame  complessivo delle disposizioni risulta che i vincoli di incompatibilita'  tipici  del  rapporto di impiego e di lavoro con le
pubbliche  amministrazioni  durante il periodo di esonero non vengono meno,   ma   sono   soltanto   attenuati   e   che  permane  in  capo all'amministrazione  il dovere di verificare la compatibilita' tra la perdurante  vigenza  del  rapporto  e  l'attivita'  che il dipendente intende  svolgere  o  svolge.  Pertanto,  all'atto della richiesta di esonero,  sara' onere dell'interessato comunicare all'amministrazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilita' - per la natura del rapporto  o  per  il  suo oggetto - con la posizione di esonero o con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione. Analoga comunicazione dovra'  essere  effettuata  dal  dipendente  nel  caso  di  inizio  o mutamento di attivita' nel corso del periodo di esonero.

Allegato: Circolare 10 bRUNETTA.pdf
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LaPrevidenza.it, 23/01/2009

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