Corte dei Conti Emilia Romangna, sentenza 3.12.2008 n. 1191
Pertanto il termine di legge o regolamentare amministrativo entro il quale l’Amministrazione deve procedere all’emissione del provvedimento definitivo di quiescenza assume portata significativa del connesso limite temporale da ritenersi sussistente per l’eventuale esercizio legittimo del potere recuperatorio destinato ad incidere sfavorevolmente sull’assetto economico del percettore. Alla scadenza del predetto limite temporale non si può dunque ravvisare alcuna ulteriore possibilità di esercizio del potere di recupero, e ciò nella considerazione che i limiti temporali fissati in materia sono previsti a tutela degli interessi privati coinvolti nel procedimento di liquidazione pensionistica e operano come limite esterno destinato a segnare il discrimine tra esercizio dinamicamente legittimo del potere “restrittivo” da parte dell’Amministrazione e il sopravvenire della preclusiva carenza del potere stesso. E nel caso di specie l’ordinamento previdenziale di riferimento prevede, col DM n. 304 del 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1992, per le cessazioni post 1992 – che è il caso di specie – un termine per la definizione del procedimento di liquidazione pensionistica ampiamente trascorso al momento dell’emissione del provvedimento di recupero.
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LaPrevidenza.it, 19/01/2009
Avvocato
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