martedì, 13 ottobre 2026

L'indebito Inpdap originato per dolo dell'amministrazione non viene restituito: la corte accoglie il ricorso di un carabiniere padre di otto figli

Corte dei Conti Emilia Romangna, sentenza 3.12.2008 n. 1191 

 

La giurisprudenza di questa Sezione è orientata nel senso di riconoscere, in ipotesi di indebito maturato in relazione a un trattamento di pensione provvisorio, l’irripetibilità delle somme percepite in buona fede, laddove l’erronea erogazione si sia protratta nel tempo al punto da ingenerare nel pensionato un ragionevole affidamento sulla legittimità delle somme attribuite e l’importo da recuperare sia comunque tale da incidere sulla situazione economica dell’interessato.Tale impostazione risulta confortata dalla recente QM n. 7/2007 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Con essa in particolare si è affermato che il procedimento di accertamento e di recupero dell’indebito pensionistico non può prescindere dagli eventuali limiti del potere dell’Amministrazione di operare oltre il limite temporale da essa stessa fissato ovvero previsto dalla legge atteso che il contenuto negativo del conguaglio a debito colloca il procedimento di accertamento e di recupero nell’alveo delle situazioni sfavorevoli per il destinatario, rispetto alle quali deve ritenersi sussistente, sopravvenuta la legge n. 241 del 1990, a tutela del percettore del trattamento provvisorio un rafforzato obbligo di rispetto delle garanzie procedimentali concernenti il procedimento di liquidazione della pensione definitiva. Ne segue che il termine prefissato per l’esercizio del potere dell’Amministrazione di procedere al recupero dell’indebito pensionistico, pur ordinariamente identificabile con quello previsto per l’emanazione del provvedimento di pensione definitivo, se ne differenzia per la diversità degli effetti. Infatti nel primo caso il termine regolamentare delimita il potere destinato impositivamente a incidere sfavorevolmente su di un assetto economico che – pur provvisorio ed in attesa di stabilizzazione – costituisce pur sempre l’estrinsecazione pro tempore del principio costituzionale di proporzionalità tra lavoro e retribuzione (sia pur differita); mentre nel secondo caso il termine de quo disciplina l’interesse del pensionato ad ottenere celermente il provvedimento di liquidazione definitiva con le rafforzate garanzie di stabilità di cui agli artt. 204 e seguenti del DPR n. 1092 del 1973....

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LaPrevidenza.it, 19/01/2009

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