REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

 la

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione

Emilia Romagna

in composizione monocratica nella persona del suo presidente Dott. Massimo De Maria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 36916/PM del registro di segreteria, presentato da D’A. G. A.

avverso

l’INPDAP di omissis per il provvedimento di recupero di credito erariale;

nella pubblica udienza del giorno 3.12.2008 nessuno è comparso;

visti gli atti della causa

FATTO

L’istante, Ufficiale dei Carabinieri in quiescenza dal omissis, si è visto liquidare la pensione provvisoria dal 1.7.1997 e successivamente quella definitiva in data 10.05.2004. In seguito l’INPDAP gli ha partecipato il recupero di un credito erariale pari ad euro 34284,13 per somme di pensione provvisoria riscosse in più nel periodo intermedio, provvedendo a recuperare il debito con ritenute mensili di euro 482,86.

Il ricorrente, padre di otto figli, impugna il provvedimento di recupero, affermando di aver percepito la pensione provvisoria per quasi otto anni e che l’indebito è sorto per cause a lui non imputabili. Richiama in tal senso giurisprudenza della Corte dei conti.

Resiste l’Amministrazione, chiedendo che il ricorso sia respinto atteso che si tratta di somme costituenti un indebito in relazione al quale si applica l’art. 2033 del c.c., configurandosi altrimenti in arricchimento indebito

DIRITTO

La giurisprudenza di questa Sezione è orientata nel senso di riconoscere, in ipotesi di indebito maturato in relazione a un trattamento di pensione provvisorio, l’irripetibilità delle somme percepite in buona fede, laddove l’erronea erogazione si sia protratta nel tempo al punto da ingenerare nel pensionato un ragionevole affidamento sulla legittimità delle somme attribuite e l’importo da recuperare sia comunque tale da incidere sulla situazione economica dell’interessato.

Tale impostazione risulta confortata dalla recente QM n. 7/2007 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Con essa in particolare si è affermato che il procedimento di accertamento e di recupero dell’indebito pensionistico non può prescindere dagli eventuali limiti del potere dell’Amministrazione di operare oltre il limite temporale da essa stessa fissato ovvero previsto dalla legge atteso che il contenuto negativo del conguaglio a debito colloca il procedimento di accertamento e di recupero nell’alveo delle situazioni sfavorevoli per il destinatario, rispetto alle quali deve ritenersi sussistente, sopravvenuta la legge n. 241 del 1990, a tutela del percettore del trattamento provvisorio un rafforzato obbligo di rispetto delle garanzie procedimentali concernenti il procedimento di liquidazione della pensione definitiva. Ne segue che il termine prefissato per l’esercizio del potere dell’Amministrazione di procedere al recupero dell’indebito pensionistico, pur ordinariamente identificabile con quello previsto per l’emanazione del provvedimento di pensione definitivo, se ne differenzia per la diversità degli effetti. Infatti nel primo caso il termine regolamentare delimita il potere destinato impositivamente a incidere sfavorevolmente su di un assetto economico che – pur provvisorio ed in attesa di stabilizzazione – costituisce pur sempre l’estrinsecazione pro tempore del principio costituzionale di proporzionalità tra lavoro e retribuzione (sia pur differita); mentre nel secondo caso il termine de quo disciplina l’interesse del pensionato ad ottenere celermente il provvedimento di liquidazione definitiva con le rafforzate garanzie di stabilità di cui agli artt. 204 e seguenti del DPR n. 1092 del 1973.

Pertanto il termine di legge o regolamentare amministrativo entro il quale l’Amministrazione deve procedere all’emissione del provvedimento definitivo di quiescenza assume portata significativa del connesso limite temporale da ritenersi sussistente per l’eventuale esercizio legittimo del potere recuperatorio destinato ad incidere sfavorevolmente sull’assetto economico del percettore.

Alla scadenza del predetto limite temporale non si può dunque ravvisare alcuna ulteriore possibilità di esercizio del potere di recupero, e ciò nella considerazione che i limiti temporali fissati in materia sono previsti a tutela degli interessi privati coinvolti nel procedimento di liquidazione pensionistica e operano come limite esterno destinato a segnare il discrimine tra esercizio dinamicamente legittimo del potere “restrittivo” da parte dell’Amministrazione e il sopravvenire della preclusiva carenza del potere stesso. E nel caso di specie l’ordinamento previdenziale di riferimento prevede, col DM n. 304 del 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1992, per le cessazioni post 1992 – che è il caso di specie – un termine per la definizione del procedimento di liquidazione pensionistica ampiamente trascorso al momento dell’emissione del provvedimento di recupero.

Conclusivamente il ricorso va accolto, per l’effetto disponendosi la ripetizione da parte del ricorrente delle somme di pensione a lui trattenute in sede di recupero erariale. Su tali somme non competono gli accessori di legge trattandosi di indebito.

Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, il 3.12.2008

                                                   Il giudice unico

                                               (Pres. Massimo De Maria)

                                               F.to Pres. Massimo De Maria

Depositata in Segreteria il giorno 11/12/08

  Il Direttore di Segreteria

F.to Dr.ssa Valeria Sama