Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Prot. 16/SEGR/1044 del 16.2.2009
TERMINI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Al fine di attuare la più ampia semplificazione delle procedure, specie per alcune tipologie di rapporto di lavoro come quello riguardante il lavoro domestico, è stata introdotta, ai sensi dell’art. 16bis, comma 11, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, una procedura speciale di comunicazione dell’instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico che consente al datore di lavoro di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 1, commi 1180‐1185 della legge 27 dicembre 2006, n.296, attraverso l’invio delle comunicazioni, non più al Centro per l’impiego territorialmente competente, bensì direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Restano tuttavia validi i termini già fissati dalla normativa, ossia l’obbligo di comunicazione, almeno il giorno prima, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro e, entro 5 giorni, in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso, anche se effettuate con modalità semplificate come contact center o on line, secondo le disposizioni che emanerà l’INPS.
La procedura dell’Inps dovrà assicurare la data certa di comunicazione, la cui definizione è contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera k) del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, quale data risultante alla procedura di validazione temporale attestante il luogo e l’ora in cui la comunicazione è stata icevuta (ora) all’INPS.
Le modalità operative per la trasmissione delle comunicazioni di cui sopra, da parte dei datori di avoro, saranno indicate dall’INPS con apposita circolare attuativa che introdurrà anche la modulistica semplificata necessaria per tale obbligo di legge.
Al fine di garantire la pluriefficacia della comunicazione, l’INPS garantirà il trasferimento dei dati ricevuti agli organismi interessati che, oltre al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno INAIL, Servizi regionali e, in caso di lavoratori stranieri, anche Prefetture. A tal fine dovranno essere mantenute da parte dell’INPS le medesime modalità e i medesimi standard previsti dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2007.
Pertanto, il trasferimento delle informazioni agli altri organismi (contenute nell’Allegato 1 di questa circolare che ne costituisce perciò parte integrante) avverrà attraverso il nodo di coordinamento nazionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il livello di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa tra le Amministrazioni. Di conseguenza il riferimento di cui al comma 12 non influisce sul colloquio tra le amministrazioni citate, bensì su alcune attività “informatiche” previste dal Codice delle Amministrazioni Digitali (certificazione delle porte di dominio, pubblicazione dell’accordo di servizio al formato CNIPA e pubblicazione sul registro SICA, non ancora disponibile al pubblico), esterne al procedimento in questione....
LaPrevidenza.it, 18/02/2009
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