martedì, 13 ottobre 2026

Rapporto di lavoro domestico. La circolare del ministero in materia di accensione, risoluzione e trasformazione del contratto

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Prot. 16/SEGR/1044 del 16.2.2009

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il quadro complessivo della normativa risulta essere il seguente:
• Articolo 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
• Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007;
• Articolo 16‐bis, commi 11 e 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Le disposizioni di cui al citato art. 16bis, commi 11 e 12 della legge del 28 gennaio 2009, n. 2 si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l’espletamento di attività domestiche.
L’oggetto della comunicazione rimane quello previsto dall’articolo 1, comma 1180 e ss., della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro.
A tal proposito si ritiene opportuno rammentare che il lavoro domestico – ovvero la prestazione da parte del lavoratore della propria opera per il funzionamento della vita familiare (art. 1, L. 339/58) ‐ è disciplinato dal CCNL del 16 febbraio 2007 e può essere prestato a tempo indeterminato ovvero a tempo eterminato, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
L’orario di lavoro può essere articolato secondo le modalità di cui all’articolo 15 del menzionato CCNL, ivi inclusa l’ipotesi di prestazione di lavoro in regime di tempo parziale, orizzontale o verticale, in caso di lavoratore domestico convivente che presti la sua opera solo per una parte della giornata (mattina o pomeriggio) oppure per determinati giorni della settimana.
Inoltre, l’articolo 8 del CCNL del 16 febbraio 2007, in materia di lavoro ripartito, consente l’assunzione per lo svolgimento di un’unica prestazione lavorativa di due lavoratori domestici, che restano pertanto personalmente e direttamente responsabili per l’intera obbligazione lavorativa.
Per le esigenze solo temporanee di lavoro domestico, può essere utilizzato il lavoro accessorio, tipologia contrattuale introdotta dall’ art. 70 del decreto legislativo 276/03 e recentemente riformato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge n. 133 del 2008. Si ricorda in merito che per la regolarizzazione del lavoro accessorio è previsto il sistema di consegna di carnet di buoni (c.d. voucher) con i quali i datori di lavoro corrispondono la retribuzione e contestualmente versano la contribuzione a
fini previdenziali e assicurativi verso INPS ed INAIL. Pertanto, per questo tipo di rapporto non sussiste obbligo di comunicazione, ma si applicano le specifiche disposizioni attuative emanate dall’INPS.

Allegato: Min_lav_rapporto dmestico20090216_nota.pdf
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LaPrevidenza.it, 18/02/2009

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