Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007
Inpdap, Nota Operativa 2.2.2009 n. 3
4.Voci retributive che concorrono a determinare la c.d. quota “A” di pensione
Per il personale appartenente al comparto Università il calcolo del trattamento di quiescenza va effettuato secondo la normativa vigente per i dipendenti delle Amministrazioni statali.
Ciò premesso sono utili per il calcolo della quota di pensione di cui all’art.13 lettera a) del D.lgs 503/92 tutte le voci retributive facenti parte del trattamento fondamentale.
Nell’ambito del trattamento fondamentale, sono sottoposti alla maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge n.177/1976, con esclusione della I.I.S già conglobata nello stipendio a decorrere dall’1/1/2003, i seguenti emolumenti:
- stipendio tabellare annuo lordo comprensivo dell’IIS
- posizioni economiche
-retribuzione individuale di anzianità ove acquisita
-eventuali assegni ad personam.
Concorrono, inoltre, alla formazione della prima quota di pensione la retribuzione di posizione nonché l’indennità di Ateneo attribuite al personale appartenente alla categoria EP.
Dette indennità, ancorchè valutabili nella prima quota di pensione, non formano oggetto di maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge 177/76.
5. Voci retributive che concorrono determinare la quota “B” di pensione
Concorrono alla formazione della quota di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs
503/92 le seguenti voci retributive:
- indennità di ateneo attribuita al personale appartenente alle categorie B, C e D
- indennità di responsabilità corrisposta al personale delle categorie B,C,D
- compensi per lavoro straordinario
- retribuzione di risultato attribuita al personale di categoria EP
- indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo
- indennità mensile istituita ai sensi dell’art.41, comma 4, del CCNL 27/1/2005
6. Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi (articolo 84)
Ai sensi dell’articolo 84 del contratto in esame, gli stipendi tabellari di cui all’art.2 del CCNL 28/3/2006 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegato 2, con le decorrenze ivi previste.
Pertanto gli importi annui lordi degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure e alle scadenze di cui all’allegato 3. Tali incrementi sono comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art.1, comma 6, del CCNL 27/1/2005.
I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’articolo in esame sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dallo stesso articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.
E’ confermato quanto previsto dall’articolo 39, comma 3 del CCNL 27/1/2005 ovvero che il conglobamento dell’I.I.S., avente decorrenza dal 1/1/2003, nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10 della legge 335/1995.
7. Incremento dell’indennità di ateneo (articolo 85)
Gli importi annui lordi dell’indennità di Ateneo, come determinata dall’articolo 4 del CCNL 28/3/2006, sono riportati nell’allegato 4 e spettano, differenziati per categoria o posizione economica, a decorrere dal 31 dicembre 2005.
Nella denominazione Indennità di Ateneo è ricompresa anche l’indennità d’Istituto spettante al personale dell’Istituto universitario di Scienze Motorie di Roma, attualmente Università degli Studi di Roma Foro Italico.
9. Indennità di responsabilità (articolo 91)
Nei confronti del personale, professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D, cui le Amministrazioni hanno individuato posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità.
Al personale appartenente alla categoria D possono essere, altresì, conferiti incarichi specifici, qualificati incarichi di responsabilità-amministrative e tecniche, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimenti.
Tali incarichi sono retribuiti con un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, in funzione del livello d responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche della professionalità richiesta.
Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera b), del Dlgs. n. 503/1992.
10. Indennità di rischio da radiazioni (articolo 92)
L’indennità in esame continua ad essere disciplinata dall’art.20 del D.P.R n.319/90 e concorre alla formazione della quota di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs 503/92.
LaPrevidenza.it, 03/02/2009