INPDAP

Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I° Normativo


Nota Operativa 2.2.2009 n. 3


Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.


1. Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 253 della Gazzetta ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008, è stato pubblicato il CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Il contratto, sottoscritto in data 16 ottobre 2008, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto Università, così come individuato dal CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il giorno 11 giugno 2007; in particolare, rientrano in questo comparto le Università, le istituzioni universitarie, le Aziende ospedaliere universitarie (AOU) di cui all’art. 2 del Dlgs n. 517/99, e l’Istituto Universitar io di scienze motorie (IUSM).

Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione contenuta nel contratto in esame.


2. Disposizioni particolari

2.1. Personale che opera presso le Aziende Ospedaliere Universitarie – AOU (articolo 64)

Il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all’art.12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto l’11/6/2007, e il personale dipendente dalle Università di cui all’art.51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato nelle specifiche fasce riportate nell’allegato 1.

Il trattamento economico fondamentale e l’indennità di ateneo del personale universitario resta a carico dell’Università per l’importo relativo alla categoria di provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il salario accessorio, viene finanziato con l’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del DPR n.761/79.

Si precisa che, fino alla definizione della tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal CCNL in esame e quello del comparto sanità, gli incrementi dell’indennità di ateneo non concorrono ai fini della citata indennità perequativa ma vengono conservati “ad personam”, salvo eventuale successivo assorbimento.

La progressione economica orizzontale del personale collocato nelle fasce della primacolonna della tabella riportata nell’allegato 1 si realizza con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL della Sanità.

2.2. Aziende Ospedaliere integrate con l’Università (articolo 66)

Le particolari diposizioni sopra citate trovano applicazione anche nei confronti del personale del comparto Università in servizio presso le Aziende ospedaliere integrate con l’Università nonché del personale del comparto in servizio presso le strutture convenzionate di ricovero e cura a carattere scientifico.

2.3 Docenti incaricati esterni (articolo 67)

Al personale docente incaricato esterno di cui all’art.15 del DPR 319/1990, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione nelle misure e alle decorrenze previste per la posizione economica EP2 di cui all’allegato 2.

Detta retribuzione include ed assorbe l’intero importo dell’indennità integrativa speciale in godimento.

2.4 Collaboratori esperti linguistici (articolo 68)

Nei confronti del personale in esame il trattamento economico annuo lordo è rideterminato a decorrere dal 1/1/2006 in euro 14.564,14 e a decorrere dal 1/1/2007 in euro 15.209,67.

2.5 Assistenti ex ISEF (articolo 69)

I dipendenti, già assistenti ex ISEF, dell’Università di Roma Foro Italico collaborano con I responsabili dei corsi, nel quadro della programmazione dell’attività scientifica e didattica definita dai competenti organi accademici, nel rispetto dei gradi di autonomia e di responsabilità previsti per le categorie C e D.

Si rende opportuno precisare che in virtù di quanto disposto dal successivo articolo 70 del contratto in esame, le materie riguardanti il personale che opera presso le AOU, il personale delle Aziende Ospedaliere integrate con l’Università nonché gli assistenti ex ISEF, rispettivamente riportate nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.5 della presente nota, saranno oggetto di successiva rivisitazione in apposita sequenza contrattuale, non appena saranno comunicati alla Agenzia i necessari indirizzi politici ed economici.

3. Sistema di classificazione del personale – struttura della retribuzione (articolo 83)

Il personale è classificato in quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità denominate rispettivamente B, C, D, EP.

L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art.79 del contratto in esame ed indicate nell’allegato 3.


La struttura della retribuzione di detto personale si compone delle seguenti voci:

trattamento fondamentale:

- stipendio tabellare

- posizioni economiche

- eventuali assegni ad personam

- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita

- equiparazione stipendiale prevista dall’art.31 del DPR n.761/79 esclusivamente per la

parte utile in quota A del trattamento pensionistico.

trattamento accessorio:

-indennità d’Ateneo

-indennità mensile

-indennità di responsabilità

-retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale EP

-posizioni organizzative

-indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo

-compensi per lavoro straordinario

-altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge


4.Voci retributive che concorrono a determinare la c.d. quota “A” di pensione

Per il personale appartenente al comparto Università il calcolo del trattamento di quiescenza va effettuato secondo la normativa vigente per i dipendenti delle Amministrazioni statali.

Ciò premesso sono utili per il calcolo della quota di pensione di cui all’art.13 lettera a) del D.lgs 503/92 tutte le voci retributive facenti parte del trattamento fondamentale.

Nell’ambito del trattamento fondamentale, sono sottoposti alla maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge n.177/1976, con esclusione della I.I.S già conglobata nello stipendio a decorrere dall’1/1/2003, i seguenti emolumenti:

- stipendio tabellare annuo lordo comprensivo dell’IIS

- posizioni economiche

-retribuzione individuale di anzianità ove acquisita

-eventuali assegni ad personam.

Concorrono, inoltre, alla formazione della prima quota di pensione la retribuzione di posizione nonché l’indennità di Ateneo attribuite al personale appartenente alla categoria EP.

Dette indennità, ancorchè valutabili nella prima quota di pensione, non formano oggetto di maggiorazione del 18% di cui all’art.15 della legge 177/76.


5. Voci retributive che concorrono determinare la quota “B” di pensione

Concorrono alla formazione della quota di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs

503/92 le seguenti voci retributive:

- indennità di ateneo attribuita al personale appartenente alle categorie B, C e D

- indennità di responsabilità corrisposta al personale delle categorie B,C,D

- compensi per lavoro straordinario

- retribuzione di risultato attribuita al personale di categoria EP

- indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo

- indennità mensile istituita ai sensi dell’art.41, comma 4, del CCNL 27/1/2005


6. Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi (articolo 84)

Ai sensi dell’articolo 84 del contratto in esame, gli stipendi tabellari di cui all’art.2 del CCNL 28/3/2006 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegato 2, con le decorrenze ivi previste.

Pertanto gli importi annui lordi degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure e alle scadenze di cui all’allegato 3. Tali incrementi sono comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art.1, comma 6, del CCNL 27/1/2005.

I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’articolo in esame sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dallo stesso articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.

E’ confermato quanto previsto dall’articolo 39, comma 3 del CCNL 27/1/2005 ovvero che il conglobamento dell’I.I.S., avente decorrenza dal 1/1/2003, nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10 della legge 335/1995.

7. Incremento dell’indennità di ateneo (articolo 85)

Gli importi annui lordi dell’indennità di Ateneo, come determinata dall’articolo 4 del CCNL 28/3/2006, sono riportati nell’allegato 4 e spettano, differenziati per categoria o posizione economica, a decorrere dal 31 dicembre 2005.

Nella denominazione Indennità di Ateneo è ricompresa anche l’indennità d’Istituto spettante al personale dell’Istituto universitario di Scienze Motorie di Roma, attualmente Università degli Studi di Roma Foro Italico.


9. Indennità di responsabilità (articolo 91)

Nei confronti del personale, professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D, cui le Amministrazioni hanno individuato posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità.

Al personale appartenente alla categoria D possono essere, altresì, conferiti incarichi specifici, qualificati incarichi di responsabilità-amministrative e tecniche, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimenti.

Tali incarichi sono retribuiti con un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, in funzione del livello d responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche della professionalità richiesta.

Tale indennità concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera b), del Dlgs. n. 503/1992.


10. Indennità di rischio da radiazioni (articolo 92)

L’indennità in esame continua ad essere disciplinata dall’art.20 del D.P.R n.319/90 e concorre alla formazione della quota di pensione di cui all’art.13 lettera b) del D.lgs 503/92.