Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007
Inpdap, Nota Operativa 2.2.2009 n. 3
2. Disposizioni particolari
2.1. Personale che opera presso le Aziende Ospedaliere Universitarie – AOU (articolo 64)
Il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all’art.12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto l’11/6/2007, e il personale dipendente dalle Università di cui all’art.51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato nelle specifiche fasce riportate nell’allegato 1.
Il trattamento economico fondamentale e l’indennità di ateneo del personale universitario resta a carico dell’Università per l’importo relativo alla categoria di provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il salario accessorio, viene finanziato con l’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del DPR n.761/79.
Si precisa che, fino alla definizione della tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal CCNL in esame e quello del comparto sanità, gli incrementi dell’indennità di ateneo non concorrono ai fini della citata indennità perequativa ma vengono conservati “ad personam”, salvo eventuale successivo assorbimento.
La progressione economica orizzontale del personale collocato nelle fasce della primacolonna della tabella riportata nell’allegato 1 si realizza con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL della Sanità.
2.2. Aziende Ospedaliere integrate con l’Università (articolo 66)
Le particolari diposizioni sopra citate trovano applicazione anche nei confronti del personale del comparto Università in servizio presso le Aziende ospedaliere integrate con l’Università nonché del personale del comparto in servizio presso le strutture convenzionate di ricovero e cura a carattere scientifico.
2.3 Docenti incaricati esterni (articolo 67)
Al personale docente incaricato esterno di cui all’art.15 del DPR 319/1990, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione nelle misure e alle decorrenze previste per la posizione economica EP2 di cui all’allegato 2.
Detta retribuzione include ed assorbe l’intero importo dell’indennità integrativa speciale in godimento.
2.4 Collaboratori esperti linguistici (articolo 68)
Nei confronti del personale in esame il trattamento economico annuo lordo è rideterminato a decorrere dal 1/1/2006 in euro 14.564,14 e a decorrere dal 1/1/2007 in euro 15.209,67.
2.5 Assistenti ex ISEF (articolo 69)
I dipendenti, già assistenti ex ISEF, dell’Università di Roma Foro Italico collaborano con I responsabili dei corsi, nel quadro della programmazione dell’attività scientifica e didattica definita dai competenti organi accademici, nel rispetto dei gradi di autonomia e di responsabilità previsti per le categorie C e D.
Si rende opportuno precisare che in virtù di quanto disposto dal successivo articolo 70 del contratto in esame, le materie riguardanti il personale che opera presso le AOU, il personale delle Aziende Ospedaliere integrate con l’Università nonché gli assistenti ex ISEF, rispettivamente riportate nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.5 della presente nota, saranno oggetto di successiva rivisitazione in apposita sequenza contrattuale, non appena saranno comunicati alla Agenzia i necessari indirizzi politici ed economici.
3. Sistema di classificazione del personale – struttura della retribuzione (articolo 83)
Il personale è classificato in quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità denominate rispettivamente B, C, D, EP.
L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art.79 del contratto in esame ed indicate nell’allegato 3.
La struttura della retribuzione di detto personale si compone delle seguenti voci:
trattamento fondamentale:
- stipendio tabellare
- posizioni economiche
- eventuali assegni ad personam
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita
- equiparazione stipendiale prevista dall’art.31 del DPR n.761/79 esclusivamente per la
parte utile in quota A del trattamento pensionistico.
trattamento accessorio:
-indennità d’Ateneo
-indennità mensile
-indennità di responsabilità
-retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale EP
-posizioni organizzative
-indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo
-compensi per lavoro straordinario
-altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge
LaPrevidenza.it, 03/02/2009