Inps, Circolare 9.6.2010 n. 72
Conservazione dei dati
Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in presenza di peculiari esigenze tecniche, può consentirsi la conservazione dei dati per un tempo comunque non superiore alla settimana. La struttura provvederà a manifestare tali eccezionali esigenze alla Direzione Centrale Organizzazione. Allo stesso modo, in tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, il responsabile dovrà inoltrare richiesta alla Direzione Centrale Organizzazione che provvederà a sottoporla alla prevista verifica preliminare del Garante. La richiesta, nel rispetto del principio di proporzionalità, dovrà essere adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La congruità del periodo di conservazione può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni da ogni supporto allo scadere del termine previsto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di eliminazione dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile. Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.
LaPrevidenza.it, 10/06/2010
3497880035
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