lunedì, 13 luglio 2026

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8/4/2010 in materia di videosorveglianza

Inps, Circolare 9.6.2010 n. 72

 

Posizionamento delle telecamere

Nel merito, il provvedimento del Garante ribadisce il principio secondo il quale i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati, con appositi cartelli, che forniscano gli elementi previsti dall'art. 13 del codice privacy e il cui modello semplificato, allegato al presente messaggio, è peraltro già stato individuato dalla stessa Autorità con provvedimento del 2004. In relazione ai supporti recanti l'informativa, il Garante ha tuttavia operato alcune precisazioni:

- devono essere collocati prima del raggio d'azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze ma non necessariamente a contatto con gli impianti;

- devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in orario notturno se il servizio di videosorveglianza è attivo;

- devono informare esplicitamente e chiaramente se le immagini sono soltanto rilevate o anche registrate.

Il numero naturalmente potrà variare in considerazione della vastità dell'area oggetto di rilevamento e delle modalità di riprese.

L'Autorità ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata, rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice privacy, disponibile senza oneri per l'interessato, con modalità facilmente accessibili quali strumenti informatici e telematici. Le Sedi potranno pertanto pubblicare l'informativa completa sul sito di riferimento o in apposite bacheche ritenute adatte allo scopo. I responsabili o un loro incaricato sono tenuti all'occorrenza a fornire, anche oralmente, un'informativa adeguata circa il trattamento dei dati rilevati o registrati. Nel posizionare le telecamere, il Garante ribadisce il necessario rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori che vieta i controlli a distanza. Non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, quali il rispetto dell'orario di lavoro o la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). Qualora si renda assolutamente necessario, per motivi di sicurezza o esigenze organizzative o produttive, indirizzare la telecamere verso i lavoratori, queste potranno essere istallate soltanto previo accordo con le RSU. In difetto di accordo, su istanza del dirigente responsabile, si seguirà la procedura prevista dallo stesso art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lgs. n. 165/2001). Si ricorda, che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice. Inoltre, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice. Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).

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LaPrevidenza.it, 10/06/2010

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