sabato, 17 ottobre 2026

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una  prospettiva di crescita. in gazzetta la legge 92

Legge 28.6.2012 n. 92 - (GU n.153 del 3.7.2012 - Suppl. Ordinario n. 136)

 


Art. 3 - Tutele in costanza di rapporto di lavoro

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il  comma 3 e' aggiunto il seguente:  «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia  di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi  obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:  a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta  dipendenti;  b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori  turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;  c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;  d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di  dipendenti;  e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle  prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a  tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,  commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate  dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo  21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e'  riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del  trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria,  comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni  per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al  lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che  coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive,  durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.  L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato  avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di  ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate  effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero  delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e  indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente  comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli  elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia,  delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli  accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita'  portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.

3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5,  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e  alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali  ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge  n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo  contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.  407.

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un  sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i  lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e  imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi,  anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di  solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in  materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai  lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste  dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o  straordinaria.

5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi  cui al comma 4.

6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5 possono essere  apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le  modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la  misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei  Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e  delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore  di cui al comma 35.

7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli  accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con  riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori  di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il  superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la  partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla  media del semestre precedente.

8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita' giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4  sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di  contabilita' dell'INPS.

10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e' obbligatoria per  tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di  integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano  mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi  obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non  espressamente previsto.

11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di cui al  medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':  a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal  rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale  per l'impiego;  b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito,  riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a  lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento  di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;  c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di  riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con  gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4  possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui al comma  4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti  dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese  nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e  seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli accordi e  contratti collettivi con le modalita' di cui al comma 4 possono  prevedere che il fondo di solidarieta' sia finanziato, a decorrere  dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello  0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere  che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale  fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai  sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il  gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto  comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive  modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il  fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo  del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle  relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in  riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti,  alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati  sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze  dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le  organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4  possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi  fondi bilaterali alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13,  prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela  reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o  sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche  delle attivita' produttive interessate.

15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i contratti  collettivi definiscono:  a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di  finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;  b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita'  del fondo di solidarieta' bilaterale;  c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della  gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione  alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del  fondo medesimo;  d) la possibilita' di far confluire al fondo di solidarieta'  quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo  interprofessionale di cui al comma 13;  e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi di cui  al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in  chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto  di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non  regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le  parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono  dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e  onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi;  criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a  rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di  monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la  determinazione di standard e parametri omogenei.

17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015  l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e'  riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o  occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti  dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento  integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennita'  stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a  carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del presente  articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta  giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e'  riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni di bilancio.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei  confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di  trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti  di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni  lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale  verticale.

19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi  dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti  dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non  siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti  all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del  comma 14, e' istituito, con decreto non regolamentare del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta' residuale,  cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i contributi  dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo  quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione  di cui al comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle  ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in  relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione  guadagni ordinaria e straordinaria.

21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un  comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e  composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'  rappresentative a livello nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero  dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato  sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle  organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e  non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.

22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote  di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e  lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,  in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse  continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia per la  situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di  previsione di cui al comma 28.

23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, e'  previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione  o riduzione dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale,  calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista  dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore  all'1,5 per cento.

24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera  b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo  straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura  degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si  applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione  previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli  sgravi contributivi.

26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo  di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza  di disponibilita'.

27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19  sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie  ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.

28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di  presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione  a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'  recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di  aggiornamento.

29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il  comitato amministratore di cui al comma 35 ha facolta' di proporre  modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura  dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in  corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate  le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della  proposta del comitato amministratore.

30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio  ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,  ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione  all'attivita' di cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere  modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle  politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza  di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza  dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto a  non erogare le prestazioni in eccedenza.

31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di  un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di  durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente  lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle  causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione  ordinaria o straordinaria.

32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti  tipologie di prestazioni:  a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate,  rispetto a quanto garantito dall'ASpI;  b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che  raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o  anticipato nei successivi cinque anni;  c) contributi al finanziamento di programmi formativi di  riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con  gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19  provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla  prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.  La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto  dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo' altresi'  essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle  prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma  4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla  gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4  provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di  indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e  consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e  deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;  b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei  trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione  degli istituti previsti dal regolamento;  c) fare proposte in materia di contributi, interventi e  trattamenti;  d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli  interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento  della gestione;  e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie  di competenza;  f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o  regolamenti.

36. Il comitato amministratore e' composto da esperti designati  dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero  complessivamente non superiore a dieci, nonche' da due funzionari,  con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero  dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato  sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle  organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun  emolumento, indennita' o rimborso spese.

37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro  anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal  comitato stesso tra i propri membri.

39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a  maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto  del presidente.

40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo  il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del  medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato  amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di  illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il  provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di  cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che  si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle  funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il  presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se  annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e  contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni  comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 30  giugno 2013.

43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina  l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del  relativo fondo.

44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del  decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste  dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi,  anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle  organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla  presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche  intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle  organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti  disposizioni:  a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;  b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti  disposizioni:  a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;  c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;  d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449.

48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad  esaurimento delle stesse»;  b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La  sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa  di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;  c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:  «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai  mutui:  a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie  garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile  1999, n. 130;  b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi  dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di  nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di  surroga;  c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche'  tali misure non determinino complessivamente una sospensione  dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;  d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:  «477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere  richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:  a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi  al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,  ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del  termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica  dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura  esecutiva sull'immobile ipotecato;  b) fruizione di agevolazioni pubbliche;  c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura  del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479,  purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli  importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel  periodo di sospensione stesso»;  e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e  degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento  delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri  finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il  periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di  riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al  netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;  f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:  «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata  esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi,  intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e  verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al  beneficio:  a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione  delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti  di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di  licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni del lavoratore non per giusta causa;  b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409,  numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi  di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di  recesso del lavoratore non per giusta causa;  c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi  dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero  di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento».

49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48  del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di  accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in vigore della presente legge.

Art. 4 - Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro  che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello  aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei  lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a  corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al  trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti,  ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento  dei requisiti minimi per il pensionamento.

2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono  raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o  anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto  di lavoro.

3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il  datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS,  accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a  garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.

4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della  validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di  lavoro.

5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il  datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la  provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In  ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente  comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni.

6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un  avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza  l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della  fideiussione.

7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le  modalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto  provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione  figurativa.

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1°  gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato  anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non  inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,  per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei  contributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a  tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al  diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui  al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata  con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei  contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di  assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel  rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6  agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi  eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,  residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei  fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui  all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento,  annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi  eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno  ventiquattro mesi, ovunque residenti.

12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi  all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma  9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2  e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi  di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i  seguenti principi:  a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce  attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o  della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel  caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene  utilizzato mediante contratto di somministrazione;  b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di  precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla  riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono  esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore  mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia  preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un  diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da  un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;  c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o  l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto  sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione  aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la  somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori  sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva;  d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori  che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un  datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti  proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di  lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di  collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione  si applica anche all'utilizzatore.

13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della  loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato  l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro  subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in  somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di  diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di  somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere  a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli  utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente  coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,  le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di  lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa  licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse  non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle  stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per  riduzione del personale o sospesi».

15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie  inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di  somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo  relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato  e la data della tardiva comunicazione.

16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni  legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'  sostituito dal seguente:  «4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di  dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di  gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre  anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del  minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione  internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di  cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio  ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente  condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del  citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia  delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della  risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata  alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro  o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso  le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati  dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative  a livello nazionale.

18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia  delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della  risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata  alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del  lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della  comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui  all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive  modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate  ulteriori modalita' semplificate per accertare la veridicita' della  data e la autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla  risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei  sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di  comunicazioni obbligatorie.

19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda  alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui  al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il  verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il  lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione,  all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero  all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal  datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non  effettui la revoca di cui al comma 21.

20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata  copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera  validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della  lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal  lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice  o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi  con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha  facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La  revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di  lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso  normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il  periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione  lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun  diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione  di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e  l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto  eventualmente percepito in forza di esse.

22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero  della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non  provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la  comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni  dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le  dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che  abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore  al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del  rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad  euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di  competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in  quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre  1981, n. 689.

24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura  di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno  della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:  a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla  nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un  periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore  dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni,  anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione  in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a  quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni  goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita'  giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della  retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di  astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per  cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire  preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei  giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni  prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera,  valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli  anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro  per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente  articolo;  b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'  di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla  madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita',  per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale  di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo  unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la  corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting,  ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per  l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore  di lavoro.

25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero  dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data  di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti  delle risorse di cui al comma 26:  a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure  sperimentali di cui al comma 24;  b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera  b), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica  equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a determinare,  per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per  ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato  fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il beneficio  previsto dalla predetta misura sperimentale.  

27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti  disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti  i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi  effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della  presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i  dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i  lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso  l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi  all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in  lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i  lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi  dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e  successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni  previste dalle discipline di settore»;  b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito  il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei  lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello  direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e  nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;  c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto il  seguente:  «8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto  dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il  rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da  emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli  esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono  stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;  d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via  telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione  territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui  all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della  attivazione degli eventuali accertamenti».

28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via  sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68,  i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A  decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal  lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di  cui al comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del  presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro  annui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il  finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la  contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e' abrogato il  comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui  all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre  2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'  autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli  dello stato di previsione del medesimo Ministero gia' impegnate per  le medesime finalita'.

30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a  sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non  inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della  prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore  straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo  periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui  all'articolo 29, comma 3, lettera b)».

31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo  diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti  da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori  comparativamente piu' rappresentative del settore che possono  individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della  regolarita' complessiva degli appalti,»;  b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:  «Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in  giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli  eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o  datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio  della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo  e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la  responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione  esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente  imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione  del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il  committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di  regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla  contrattazione collettiva» e' inserita la seguente: «nazionale» e  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata,  dalla contrattazione a livelli decentrati».

33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate  le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per  i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli  obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono  prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:  a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello  stato di disoccupazione;  b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi  dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle  modalita' piu' efficaci di ricerca di occupazione adeguate al  contesto produttivo territoriale;  c) formazione della durata complessiva non inferiore a due  settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di  disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del  disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di  residenza;  d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo  entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di  sostegno del reddito.  1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione  salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro,  che comportino la sospensione dall'attivita' lavorativa per un  periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi  operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di  formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due  settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;  b) all'articolo 3, la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per  l'impiego»;  c) all'articolo 4, comma 1:  1) la lettera a) e' abrogata;  2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a  termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi  superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di  giovani,» sono soppresse;  3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro  subordinato di durata inferiore a sei mesi».

34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di  programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali  europei e' definito un sistema di premialita', per la ripartizione  delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di  politiche attive e servizi per l'impiego.

35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a  disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e  successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati  individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con  indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati  essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui  beneficiano.  

36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura  non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3  del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto obbligo ai  servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del  medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al  comma 35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali  concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei  confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse  finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennita'  nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive  modificazioni, puo' essere resa dall'interessato all'INPS, che  trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio  mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente  articolo.

39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al  riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e le  province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalita' dallo  stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per  il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le  informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui  all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di  disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21  aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono  messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale  del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10  settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e beneficiario  di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di  lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal  trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di  formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente  senza un giustificato motivo.

41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o di  indennita' o di sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo  stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti  medesimi, quando:  a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una  iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi  competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto  legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non  vi partecipi regolarmente;  b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello  retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo  lordo dell'indennita' cui ha diritto.

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le  attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si  svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla  residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente  in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore  destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto  alla prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati.

44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1,  comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi  di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il  provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente  erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e' ammesso ricorso  al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo  1-quinquies e' abrogato.

47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il  comma 10 e' abrogato.

48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita' all'articolo  117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto  speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle  relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281»;  b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a) servizi per l'impiego e politiche attive»;  c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:  «e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto  mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al  fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;  e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel  mercato del lavoro;  e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;  e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per  un loro efficace e tempestivo ricollocamento;  e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione  rispetto alla loro occupabilita'».

49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge  n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data  di entrata in vigore della presente legge.

50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30,  lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal  comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata  l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai  commi da 33 a 49.

51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per  apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita' intrapresa  dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie  fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e  le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e  occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello  nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro  dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla  individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e  professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori  nella loro storia personale e professionale, da documentare  attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica  mediante l'interoperabilita' delle banche dati centrali e  territoriali esistenti.

52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel  sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni  di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude  con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o  diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del  testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,  o di una certificazione riconosciuta.

53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato  da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori  dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua  scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio  civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a  prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello  svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni  di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo,  nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente  articolo, in coerenza con il principio di sussidiarieta' e nel  rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono  definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di  criteri generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla  realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei  servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente  alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio  della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali  contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:  a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei  propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di  cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo  emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in  correlazione con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori  di riferimento, con particolare attenzione alle competenze  linguistiche e digitali;  b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione  degli apprendimenti comunque acquisiti;  c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso  della vita.

56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei  servizi concorrono anche:  a) le universita', nella loro autonomia, attraverso l'inclusione  dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali,  l'offerta formativa flessibile e di qualita', che comprende anche la  formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata,  idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali,  europei e internazionali a sostegno della mobilita' delle persone e  dello sviluppo sociale ed economico;  b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;  c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del  sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la  formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza  professionale acquisita dalle persone;  d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del  territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le  strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.

57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse  finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data  di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la  pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro  dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel  rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative,  delle universita' e degli istituti di alta formazione artistica,  musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o piu' decreti  legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli  essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva  competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di  Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli  apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema  nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a  68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:  a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e  informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali  servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a  valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e  la consistenza e correlabilita' dello stesso in relazione alle  competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai  sensi dei commi da 64 a 68;  b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e  informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo  processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e  prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo  da assicurare a tutti pari opportunita'; c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte  essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della  persona;  d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per  l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti  istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e  lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonche' le  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti non formali  e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli  di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel  repertorio nazionale di cui al comma 67;  f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non  formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei  soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicita',  trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualita' e  valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato  nel tempo dalla persona;  g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b)  sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello  nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione  dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia  dell'equita' e del pari trattamento delle persone, la comparabilita'  delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.

59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento  alle certificazioni di competenza, e' considerato anche il ruolo  svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo  unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.  765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei  decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo puo' adottare  eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime  modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica, ferma restando la facolta' delle regioni e delle province  autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a  carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non  formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.

62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in  materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonche' di  partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'  delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a  favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa,  attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo  aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o  negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni  sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal  contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal  decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della  direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei  lavoratori;  b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli  esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione  di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle  prerogative adeguate;  c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque  misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella  gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la  salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione  professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione  effettiva di pari opportunita', le forme di remunerazione collegate  al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente  alla responsabilita' sociale dell'impresa;  d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione  aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai  lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di  sorveglianza;  e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli  utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei  lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con  istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle  informazioni sull'andamento dei piani medesimi;  f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa'  per azioni o di societa' europea, a norma del regolamento (CE) n.  2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino  complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto  preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un  consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in  conformita' agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del  codice civile, possa essere prevista la partecipazione di  rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come  membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli  stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso  il diritto di voto;  g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti  al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di  opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di  fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di investimento a  capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali  abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle  partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel  governo dell'impresa.

63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si  applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della  legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti  legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62  puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita' relativa  all'esercizio in corso al momento della sua adozione avra' disposto  le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto  legislativo stesso.

64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle  competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto  il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilita',  riservatezza, trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'.

65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti  formali, non formali ed informali e' un atto pubblico finalizzato a  garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in  coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La  certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un  titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida  effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o  autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri  di semplificazione, tracciabilita' e accessibilita' della  documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale  informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle norme di  accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.

66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende  un insieme strutturato di conoscenze e di abilita', acquisite nei  contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come  crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso  degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto  dai commi da 58 a 61.

67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze  certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono  raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale  dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni  professionali.

68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono  definiti:  a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi  servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono  gli elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita'  delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;  b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni  tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione e delle qualificazioni professionali;  c) le modalita' di registrazione delle competenze certificate,  anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del  cittadino.

69. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,  valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013,  2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per  l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di  euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148  milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno  2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si  provvede:  a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni  di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei  risparmi di spesa derivanti dai commi da 72 a 79;  b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di  euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766  milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017,  426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno  2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui  a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni  finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili,  restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione  «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre  2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al  monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni  introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o  siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle  previsioni di cui al comma 69, fatta salva l'adozione dei  provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della  citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle  finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,  alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a  legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito  delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di  ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della  legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti  relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti  relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza  pubblica, nonche' per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia  e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato  ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le  amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche  relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel  rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.

71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e  le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite  dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;  b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per  cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per  cento».

73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal  periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata  in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti  dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,  quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe  determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.  

74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico  delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono  sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al  presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.

75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,  del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal  comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale  sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui  all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'  ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due  euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti  dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono  versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione  di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento  alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del  medesimo articolo 2. 

76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle  assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la  responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei  veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di  assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del  contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,  lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal  reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede  40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a  decorrere dall'anno 2012.

77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia,  adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive  rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12  novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie  spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a  decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate,  rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72  milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in  applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre  2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al  presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito  della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione  organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4,  comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le  proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a  decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati  entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti  di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle  disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla  effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti  interessati.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addi' 28 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei  Ministri

Fornero, Ministro del lavoro e delle  politiche sociali

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LaPrevidenza.it, 03/07/2012

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