sabato, 17 ottobre 2026

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una  prospettiva di crescita. in gazzetta la legge 92

Legge 28.6.2012 n. 92 - (GU n.153 del 3.7.2012 - Suppl. Ordinario n. 136)

 

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una  prospettiva di crescita. (12G0115)

(GU n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136)

Vigente al: 18-7-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1- Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di  flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore

1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a  realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di  contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita',  alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del  tasso di disoccupazione, in particolare:  a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e  ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo  indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune  di rapporto di lavoro;  b) valorizzando l'apprendistato come modalita' prevalente di  ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;  c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un  lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di  flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con  riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando  contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la  disciplina del licenziamento, con previsione altresi' di un  procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione  delle relative controversie;  d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto degli  ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di  universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilita' delle  persone;  e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali  degli istituti contrattuali esistenti;  f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita  economica;  g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di tutela del  reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del  posto di lavoro;  h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni industriali  in conformita' agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di  migliorare il processo competitivo delle imprese.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e  delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti  sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei  cittadini, sulle modalita' di entrata e di uscita nell'impiego, e'  istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema  permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del  Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'  le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni  maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro  e dei lavoratori.

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno  annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure,  sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'  sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al comma  1. Il sistema assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento  dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la  corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita' di  trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui  ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero  per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti  dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro  macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del  mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali. 

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione  indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza  sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate  anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a  gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che  hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati  delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono  resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.

5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali  anonimi, relativi ad eta', genere, area di residenza, periodi di  fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi  corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di  disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed  eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e  del monitoraggio.

6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve  comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed  e' effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali  previste a legislazione vigente.

7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non  espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la  regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in  coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo  decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo  3 del medesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la  pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti  delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche  mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di  armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle  amministrazioni pubbliche.

9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente:  «01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;  b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto  nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non  superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o  utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di  mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel  caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto  di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4  dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I  contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei  lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta  a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai  livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente  periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in  cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del  contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito  di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui  all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del  totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;  c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al  comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma  1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non  operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere  tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;  d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  «2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1,  comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»;  e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo  giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno»  e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle  seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;  f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha  l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente  competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che  il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la  durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate  con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e  delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di  entrata in vigore della presente disposizione»;  g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono  sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti  giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;  h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei  predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta  giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di  un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova  attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;  dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla  fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e  sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In  mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi  del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei  lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le  specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente,  operano le riduzioni ivi previste»;  i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo  massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di  missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i  medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,  inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».

10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole  da: «in deroga» fino a: «ma»;  b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito  il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis  dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;  c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.

11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di  questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero  alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi  degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della  nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo  comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del  medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il  termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo  articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;  b) la lettera d) e' abrogata.

12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32  della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del  presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di  contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio  2013.

13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge  4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi  prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,  comprese le conseguenze retributive e contributive relative al  periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del  provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la  ricostituzione del rapporto di lavoro.

14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10  settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre  2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del  comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di  entrata in vigore della presente legge.

16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al  decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:  «a-bis) previsione di una durata minima del contratto non  inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  comma 5»;  b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del  codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice  civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la  disciplina del contratto di apprendistato»;  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro  puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle  agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive  modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle  maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo  datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento  per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore  a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere  in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a  tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non  abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,  o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere  apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al  presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali  trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della  legge 8 agosto 1985, n. 443»;  d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  «3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla  prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di  almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso  datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi  i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per  dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia  rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un  ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un  apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti  pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al  presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo  indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin  dalla data di costituzione del rapporto.  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei  confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un  numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».

17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di  cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per  le figure professionali dell'artigianato individuate dalla  contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle  seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura  dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di  riferimento».

18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico  dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,  n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente  articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni  con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza  anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2,  comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n.  167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore  della presente legge.

19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di  entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al  primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui  al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal  comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella misura  del 30 per cento.

20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,  sono apportate le seguenti modifiche:  a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:  «3-bis) condizioni e modalita' che consentono al lavoratore di  richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole  flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente  comma»;  b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme  restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi  ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di  cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui  all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e'  riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso».

21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 34:  1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono  soppresse;  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere  concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con  soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in  tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro  il venticinquesimo anno di eta'»;  b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un  ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta  giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con  modalita' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro  competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con  decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate  modalita' applicative della disposizione di cui al precedente  periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione  dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi  di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da  euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'  stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124»;  c) l'articolo 37 e' abrogato.

22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data  di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili  con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti  decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge.

23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente:  «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di  commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui  all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono  essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal  committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto  deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato  finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto  sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con  l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo  impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non  puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o  ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi  stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative sul piano nazionale»;  b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b) descrizione del progetto, con individuazione del suo  contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende  conseguire»;  c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:  «Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto ai  collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e  alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla  particolare natura della prestazione e del contratto che la regola,  non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per  ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi  profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi  salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili  svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi  sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro  delega, ai livelli decentrati.  2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale  dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime  previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati  nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo  di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore  a progetto»;  d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o  della fase di esso» sono soppresse;  e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente:  «2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per  giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della  scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di  inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere  impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo'  recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel  caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di  lavoro»;  f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le  parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;  g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono  considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di  costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del  collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai  lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le  prestazioni di elevata professionalita' che possono essere  individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».

24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno  specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del  rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza  determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a  tempo indeterminato.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai  contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di  entrata in vigore della presente legge.

26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente:  «Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro  autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di  posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono  considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del  committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,  qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:  a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente  superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;  b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche  se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro  d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei  corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco  dello stesso anno solare;  c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di  lavoro presso una delle sedi del committente.  2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la  prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:  a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato  acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da  capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze  maturate nell'esercizio concreto di attivita';  b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro  autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai  fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo  1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.  3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di  attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede  l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,  albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici  requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si  provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi  dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite  le parti sociali.  4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale  applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa  la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti  instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della  presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine  di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si  applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione.  5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura  come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi  derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS  ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del  collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga  l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo  diritto di rivalsa nei confronti del committente».

27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per  l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi  professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel  senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del  titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni  coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile  alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle  quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In  caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali  non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal  campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il  seguente comma:  «Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una  prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una  medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente  dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui  gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di  parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In  caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto  con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una  prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo  indeterminato».

29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in  essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge,  siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di  lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva  partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare,  ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del  codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di  lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si  applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i  requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma  26 del presente articolo.

31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, il comma 2 e' abrogato.

32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:  «Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per  prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di  natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento  alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel  corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della  variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie  degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo  restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno  solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o  professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma  possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per  compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi  del presente comma.  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:  a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese  nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale  effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di  eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto  scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli  impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se  regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';  b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui  all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da  soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei  lavoratori agricoli.  3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un  committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti  dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di  personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui  all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del  reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di  soggiorno»;  b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni»  sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e  datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte  le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del  confronto con le parti sociali»;  c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi  previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote  contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».

33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei  buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72  del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di  entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31  maggio 2013.

34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la  definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi  e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:  a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in  relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto  formativo;  b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e  contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la  puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta  la propria attivita';  c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;  d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma  forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di cui  alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore  l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e'  proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura  variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,  conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689.

36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,  e' sostituito dal seguente:  «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la  specificazione dei motivi che lo hanno determinato».

38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.  604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e'  sostituita dalla seguente: «centottanta».

39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo,  della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del  presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati  dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito  dal seguente:  «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per  giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7  della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato  motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente  legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti  dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20  maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere  preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla  Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta  la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.  2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve  dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo  oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le  eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore  interessato.  3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione  al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette  giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi  alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410  del codice di procedura civile.  4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente  effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato  nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato  dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al  lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.  5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di  rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un  componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da  un avvocato o un consulente del lavoro.  6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le  parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si  conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione  territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,  fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non  ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento  di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,  decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'  comunicare il licenziamento al lavoratore.  7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione  consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere  previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale,  l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4,  comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n. 276.  8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal  verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e  dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal  giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui  all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92  del codice di procedura civile.  9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a  presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere  sospesa per un massimo di quindici giorni».

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento  disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.  300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della  legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del  presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con  cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale  diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita'  sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo  disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative  in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono  altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio  occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza  della procedura si considera come preavviso lavorato.  42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del  lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;  b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:  «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del  licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della  legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col  matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari  opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11  aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di  cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle  disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della  maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo  2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche'  riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o  determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo  1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o  non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di  lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che  sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La  presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito  dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende  risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta  giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia  richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.  Il regime di cui al presente articolo si applica anche al  licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.  Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna  altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal  lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la  nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima  retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento  sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto  percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre  attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non  potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il  medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e  assistenziali.  Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto  al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al  datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di  lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima  retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la  risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a  contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere  effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della  sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio,  se anteriore alla predetta comunicazione.  Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli  estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa  addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato  ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una  sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti  collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il  licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel  posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita'  risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal  giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,  dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di  estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative,  nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza  alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura  dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici  mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro  e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e  assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della  effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura  legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata  contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo  esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel  rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella  accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre  attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi  afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati  d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa  svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al  datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il  rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia  ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di  lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva  della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.  Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono  gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa  addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro  con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di  lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva  determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro  mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione  all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei  dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del  comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica  motivazione a tale riguardo.  Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per  violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma  2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,  della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della  procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e  successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto  comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita'  risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita'  della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima  retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a  tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del  lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del  licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal  presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.  Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma  del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di  giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli  articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica  del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in  violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo'  altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti  la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento  per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta  che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il  giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo  caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il  minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al  quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca  di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito  della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.  604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio,  sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento  risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari,  trovano applicazione le relative tutele previste dal presente  articolo.  Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al  datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna  sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha  avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di  quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore  agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non  imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di  quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito  territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna  unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali  limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non  imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.  Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo  comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo  indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto,  tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita'  lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione  collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del  datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea  collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo  comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni  finanziarie o creditizie.  Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro  il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro  dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende  ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del  lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla  revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal  presente articolo»;  c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite  dalle seguenti: «all'undicesimo comma».  43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle  disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al  sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e  produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di  impugnazione per violazione di norme di diritto».

44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e' sostituita dalle  seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».

45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della  comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere  sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale  concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».

46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3  e' sostituito dal seguente:  «3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della  forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo  18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive  modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate  all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo  periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di  violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il  regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini  dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di  cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive  modificazioni».

47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle  controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle  ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte  questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di  cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di  giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui  all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non  possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47  del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti  costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice  fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza  deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del  ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e  del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza,  nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa  udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e' a  cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.  Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere  depositati presso la cancelleria in duplice copia.

49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non  essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'  opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle  parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di  procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,  all'accoglimento o al rigetto della domanda.

50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non  puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con  cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da  51 a 57.

51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma  49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i  requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da  depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento  opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione  dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non  possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47  del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti  costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai  quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il  giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i  successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per  costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,  deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima  della data fissata per la sua costituzione.

53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di  memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416  del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un  terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella  memoria difensiva.

54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102,  secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice  fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone  che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento  nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione  dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.

55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni  prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma  del comma 53.

56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e'  fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della  domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni  formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che  ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammissibili e  rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai sensi  dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con  sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove  opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino  a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza,  completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro  dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza e'  provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di  ipoteca giudiziale.

58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo  davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da  depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla  comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.  59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il  collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della  decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in  primo grado per causa ad essa non imputabile.  60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione  nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai  commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo' sospendere  l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La  corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalita' non  essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'  opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza  all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno,  termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci  giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di  motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni  dall'udienza di discussione.  61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si  applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.  62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere  proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla  comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La  sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla  corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.

63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi  dalla proposizione del ricorso.

64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si  applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a  64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle  udienze.

66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.

67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate  successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della  disposizione di cui al comma 67.

69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica, ovvero minori entrate.

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LaPrevidenza.it, 03/07/2012

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Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...