sabato, 17 ottobre 2026

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una  prospettiva di crescita. in gazzetta la legge 92

Legge 28.6.2012 n. 92 - (GU n.153 del 3.7.2012 - Suppl. Ordinario n. 136)

 

Art. 2 - Ammortizzatori sociali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi  di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e'  istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori  dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di  fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la  propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione.  

2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i  lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci  lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria  adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto  associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi  dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e  successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo  indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei  confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,  per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7,  comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con  modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive  modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457,  all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1  della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che  abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che  presentino i seguenti requisiti:  a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1,  comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  e successive modificazioni;  b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno  un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo  di disoccupazione.

5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i  lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o  per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui  quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui  all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato  dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.

6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione  imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva  degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita'  aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e  moltiplicata per il numero 4,33.

7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile ed  e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia  pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili,  annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati  intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione  mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75  per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25  per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso superare  l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma,  lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive  modificazioni.

8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il prelievo  contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.  41.

9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15  per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita' medesima,  ove dovuta, e' ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il  dodicesimo mese di fruizione.

10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i  contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle  retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli  ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del  diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono  utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la  normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente  versata.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi  di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:  a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque anni,  l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo  massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennita'  eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai  trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);  b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai cinquantacinque  anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di diciotto  mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due  anni, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel  medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del  presente articolo.

12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno  successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro  ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la  domanda.

13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono,  a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in  via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di  spettanza del trattamento.

14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla permanenza  dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive  modificazioni.  

15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con  contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al comma 1 e'  sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui  all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al  termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi  l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta  sospesa.

16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al  nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un  nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al  comma 20.

17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma  autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai  fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto  beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio  dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da  tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da  lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della  conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento  dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio  dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente,  la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'  conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della  dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di  presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al  beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi  ricavati dall'attivita' autonoma.

18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa  all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro  autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla  Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015  il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' di  cui al comma 1 puo' richiedere la liquidazione degli importi del  relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora  percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo,  ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro  impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita' e'  riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti,  condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente comma.  20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2  che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di  attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano  stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione  obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di importo pari a quanto  definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.

21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente per  un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di  contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennita'  eventualmente fruiti nel periodo.  

22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le disposizioni  di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,  16, 17, 18 e 19.

23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con  contratto di lavoro subordinato, l'indennita' e' sospesa d'ufficio  sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo  9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al  termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere  dal momento in cui era rimasta sospesa.

24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del  decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con  riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni  della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal  1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da  1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma,  e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi  di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e  successive modificazioni.

27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25  non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori  delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30 aprile 1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di  riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata  capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle  citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i  lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di  riduzione risultino gia' applicate, si potra' procedere,  subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo  periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni  transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano  applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI,  come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo  0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27  per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo  0,06 per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale  all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi  interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo  25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e  fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni  di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente  rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione,  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento,  tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del  relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai  citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una  riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione  proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota  contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.  28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai  rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica  un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari  all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini  previdenziali.

29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:  a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori  assenti;  b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle  attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i periodi  contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di  quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi  nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della  presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma  27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  c) agli apprendisti;  d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, e successive modificazioni.

30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il contributo  addizionale di cui al comma 28 e' restituito, successivamente al  decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di  trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con  contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei  mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale  ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita'  spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al periodo trascorso  dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a  tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a  decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di  lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile  iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli  ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi  i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo  determinato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di  continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui  al comma 30.

32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le  interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o  dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di  lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico  dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,  n. 167.

33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31  dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui  all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.  

34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non  e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in  conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni  presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che  garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti  collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di  lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,  per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle  minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni  di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli  anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento  collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui  all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non  abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al  comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.

36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del  testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,  e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:  «e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla  quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime  contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai  sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge  27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi  maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di  lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una  contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile  ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale  contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22,  comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento  dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni  agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota  applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli  apprendisti.

38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della  gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «;  Assicurazione sociale per l'impiego».

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui  all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento.

40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente  articolo nei seguenti casi:  a) perdita dello stato di disoccupazione;  b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che il  lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;  c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia  o anticipato;  d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',  sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI.

41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica  l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che  eventualmente si sia continuato a percepire.

42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo  la lettera d) e' inserita la seguente:  «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».

43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la  disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge  9 marzo 1989, n. 88.

44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione  intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in  materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui  all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e  successive modificazioni.

45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di  disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al  31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini:  a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno  2013: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a  cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari  o superiore a cinquanta anni;  b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno  2014: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a  cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o  superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,  quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione  negli ultimi due anni;  c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno  2015: dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a  cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o  superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici  mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a  cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione  negli ultimi due anni.

46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere dal 1°  gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7  della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il  periodo massimo di diritto della relativa indennita' di cui  all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'  ridefinito nei seguenti termini:  a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio  2013 al 31 dicembre 2013:  1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,  elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta  anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta  anni;  2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro  mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;  b) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio  2014 al 31 dicembre 2014:  1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,  elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta  anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;  2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi,  elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni  e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;  c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio  2015 al 31 dicembre 2015:  1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,  elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta  anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta  anni;  2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi,  elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta  anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta  anni;  d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio  2016 al 31 dicembre 2016:  1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,  elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta  anni;  2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi,  elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta  anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta  anni.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti  dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma  2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal  comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli  interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali  dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e  successive modificazioni.

48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le  seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;  b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di  cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali,  con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il  versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi  dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.  3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da  parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite  dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del  mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita'  previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si  applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste  dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.  3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce  accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,  ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste  dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni».

49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo  6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma  48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per  cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli  obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da  euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle  inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge  24 novembre 1981, n. 689.

50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:  «h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione  dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS,  ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e  successive modificazioni».

51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al  comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai  collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma  1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via  esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei  soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23  dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le  seguenti condizioni:  a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di  monocommittenza;  b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo  complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di  20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e  impiegati intervenuta nell'anno precedente;  c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso  la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;  d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi  dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di  almeno due mesi nell'anno precedente;  e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro  mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo  2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del minimale  annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto  1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita'  accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione  se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o  inferiori a 1.000 euro se superiore.

54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del  trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che  hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19,  comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive  modificazioni.

55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del  comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono abrogate.

56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il  requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle  mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro a tre mesi; b)  l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e' elevato dal 5 per  cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al  comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per  ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, con  particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti  del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza  dell'indennita' di cui al comma 51 alle finalita' di tutela,  considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo  scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde  alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi  dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa,  quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal  comma 20 del presente articolo.

57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a  decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in  misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al  29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31  per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33  per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18  per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per  cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per  cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per  cento a decorrere dall'anno 2018».

58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli  270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale,  nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone  la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni,  comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il  condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione,  assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.  Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei  trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme  obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive,  esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel  caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro  procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o  in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita'  illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.  

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione  accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare,  una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa  presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla  normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i  presupposti.

60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati,  entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente  titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al  soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei  relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza  passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della  revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al  medesimo comma 58, primo periodo.

62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora  nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere  irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o  previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti  accertamenti e provvedimenti.

63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai  commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai  capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la  solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del  decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi  in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime  delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla  presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti  dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del  Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e  per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa  vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di  trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con  riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti  delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo  sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per  occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di  euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700  milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.

66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla  concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione  di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di  mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma  21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma  64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di  specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici  mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura  dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda  proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I  trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive  alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di  frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla  riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e  delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle  risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.  

67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le  forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori  destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di  mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui  all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e  di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive  pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e  C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma  coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di  finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per  cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990,  n. 233.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti  disposizioni:  a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2;  b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;  c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.  70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23  luglio 1991, n. 223, e' abrogato.  71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti  disposizioni:  a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n.  223;  b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;  c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n.  223;  e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.  451;  g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.  72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'» sono  sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento  collettivo»;  b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita'» sono  sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole:  «programma di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma  di riduzione del personale»;  c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita'» sono  sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento  collettivo»;  d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono  sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in  mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;  e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'» sono  sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in  mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».  73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla  seguente: «licenziare».
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LaPrevidenza.it, 03/07/2012

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