venerdì, 11 ottobre 2024

AREA TABELLE

Tabelle PRESTAZIONI SOCIALI

PRESTAZIONI SOCIALI
(SFL) Supporto per la Formazione e il Lavoro

Normativa di riferimento

Art. 12 del decreto-legge 4.5.2023 n. 48 converito in legge 3.7.2023 n. 85


(Prospetto aggiornato al 5 settembre 2023)




SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)


Requisiti necessari - Prospetto riepilogativo

La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° settembre 2023

Tipologia requisitoCondizioni
CittadinanzaIl richiedente dovrà essere:

1) cittadino italiano o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente;

2) cittadino di altro paese UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3) cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
4) cittadino titolare dello status di protezione internazionale (d.lgs. 19.11.2007 n. 251) o apolide con permesso equivalente

Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, due dei quali in modo continuativo. 
EconomicoI requisiti economici, familiari e reddituali sono i seguenti:

a) valore ISEE familiare (valido) non superiore a 6.000,00 euro annui;

b) valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000,00 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini ISEE (cfr. allegato 1 del D.p.c.m. 5.12.2013 n. 159 - Regolamento ISEE);
c) un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'IMU non superiore a 150.000,00 euro, non superiore a 30.000,00 euro;

d) un valore del patrimonio mobiliare definito ai fini ISEE (depositi, conti correnti, ecc. al lordo delle franchigie non superiore a:

- 6.000,00 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000,00 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000,00 euro per i nuclei composti da tre o più componenti. Per ogni figlio minorenne successivo al secondo la soglia viene aumentata di 1.000,00 euro;

Figli disabili nel nucleo familiare - Incremento dei massimali

- 5.000,00 euro per ogni componente in condizioni di disabilità presente nel nucleo familiare, come definito ai fini ISEE;
- 7.500,00 euro per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza
presente nel nucleo familiare, come definito ai fini ISEE;

Reddito familiare - Cosa considerare

- Pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al periodo di riferimento ISEE i cui beneficiari siano componenti del nucleo familiare (salvo quanto disposto dal D.p.c.m. 159/2013 in tema di ISEE corrente);
- I compensi per lavoro sportivo dilettantistico (art. 36, c. 6 del D.lgs. 28.2.2021 n. 36)


Reddito familiare - Cosa NON considerare

- Il Reddito di cittadinanza;
- L'Assegno di inclusione;
- Eventuali altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;

Sono inoltre escluse dal calcolo (art. 2, c. 7 d.l. 48/2023)

- Erogazioni per Assegno Unico e Universale;
- Arretrati;
- Misure di sostegno economico straordinarie (su progetti personalizzati ADI dei Comuni o di soggetti di ambito territoriale);
- Le maggiorazioni compensative regionali aggiuntive dell'ADI;
- Le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, le esenzioni o le agevolazioni per il pagamento di tributi;
- Le erogazioni per spese sostenute a fronte di sostituzione di servizi.

Economico

Beni durevoli

Autoveicoli - Motoveicoli

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1.600 c.c. o motoveicoli  di cilindrata superiore a 250 c.c. immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta.

Mezzi esclusi

- Autoveicoli e motoveicoli per i quali viene previsya una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente (Legge 104/92, ecc..);

Imbarcazioni - Aeromobili

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c. 1, del decreto legislativo 18.7.2005 n. 171)
nonché di aeromobili di ogni genere;


Ulteriori requisiti - Esclusione dal diritto


 Misure cautelari, di prevenzione o condanne penali

Nei 10 anni precedenti la richiesta del beneficio il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione. Inoltre non deve avere dentenze definitive di condanna o eseguite (art. 444 e seguenti del codice di procedura penale)
Ulteriori requisiti

Dimissioni volontarie

Viene escluso dal beneficio il richiedente SFL disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.

Le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(art. 7 della legge 15.7.1966 n. 604, come modificata dalla legge 28.6.2012 n. 92) NON sono causa ostativa e NON fanno decadere dal beneficio;


Ulteriori requisiti

 Svolgimento attività lavorativa

 
Compatibilità

Il beneficio è compatibile


Con lo svolgimento di una attività di lavoro dipendente o autonomo ma il reddito percepito non dovrà superare i valori soglia previsti per il suo riconoscimento;

Il beneficio NON è compatibile

- Con il Reddito di cittadinanza;
- Con la Pensione di cittadinanza;
- Con tutti gli strumenti pubblici di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione

Obblighi del richiedente

Comunicazioni all'atto della domanda


All'atto della domanda il richiedente del beneficio SFL dovrà:


1) Comunicare all'INPS eventuali rapporti di lavoro (per l'intera annualità) già in essere ma non rilevati in ISEE;
2) Comunicare all'INPS qualsiasi variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura;

3) Dichiarare nel quadro C del modello di domanda, se uno o più componenti del nucleo familiare abbiano in corso un'attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati in ISEE (per l'anno intero). Contestualmente dovrà essere compilato il modello SFL-Com Ridotto;
4) Dichiarare gli ulteriori redditi e beni non compresi in ISEE;
 
Obblighi formativi ed effetti

Il richiedente SFL dovrà:

- Avere assolto il diritto dovere all'istruzione e formazione (decreto legislativo 15.4.2005 n. 76) o risultare esentato da tale obbligo ai sensi di legge;

Il richiedente SFL in età compresa tra 18 e 29 anni dovrà:

- Iscriversi a percorsi a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello (art. 4, c. 1, lettera a del Regolamento  di cui al D.p.r. 29.10.2012 n. 263) o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello determina la mancata erogazione del beneficio che, in ogni caso decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di fruizione di 12 mensilità.


Verifica dei requisiti

La verifica dei requisiti sarà effettuata dall'INPS con i mezzi a disposizione ivi compresi i sistemi di interoperabilità tra enti


SFL


Continuità dei pagamenti

Per garantire la continuità dei pagamenti il richiedente del beneficio dovrà aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore

Obblighi del richiedente

Iscrizione alla
Piattaforma SIISL

L'accesso alla misura è subordinato anche all'avvenuta attivazione del percorso per l'inclusione sociale e lavorativa tramite la piattaforma dedicata.
Presentazione della domanda

1) direttamente dal sito internet INPS accedendo tramite SPID - Sezione SFL
2) presso gli istituti di Patronato a partire dal 1° settembre 2023
3) presso i CAF  a partire dal 1° gennaio 2024


SFL

Misura e la durata

L'importo mensile della SFL è pari a 350 euro per 12 mensilità (non rinnovabili)

 SFL

Sottoscrizione del patto di attivazione digitale - Attivazione del patto di servizio personalizzato - Attivazione del percorso

Le modalità di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, le informazioni richieste, le specifiche informazioni da dichiarare obbligatoriamente e quant'altro ad esso correlato sono evidenziate ai paragrafi 3 e 4 della circolare INPS del  29.8.2023 n. 77
 SFL

Il beneficiario dovrà

a)  aderire alle misure indicate nel patto di servizio personalizzato e confermare almeno ogni 90 giorni, anche per via telematica lo svolgimento delle attività previste a pena della sospensione del beneficio. La mancata adesione o il rifiuto a tali attività comportano la decadenza del beneficio;
b) accettare un'offerta di lavoro. La mancata accettazione determina la decadenza dal beneficio.

SFL

Caratteristiche dell'offerta di lavoro che il beneficiario SFL è tenuto ad accettare

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
- rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
- retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15.6.2015 n. 81;
- rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi del trasporto pubblico.

- (se nel nucleo familiare sono presenti figli con età inferiore a 14 anni non opera la validità del art. 9, c.1 lettera a)


 
SFL

In caso di accettazione di una offerta di lavoro di durata da 1 a 3 mesi

SFL viene sospeso per il periodo di durata del rapporto di lavoro
 SISSL
Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

Soggetti abilitati all'accesso

a) i centri per l'impiego (art. 18 decreto legislativo n. 150/2015);
b) le agenzie per il lavoro (art. 4 decreto legislativo n. 276/2003), i soggetti autorizzati alle atività di intermediazione (art. 6 decreto legislativo n. 276/2003) e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (art. 12 decreto legislativo 150/2015);
c) gli enti di formazione e gli enti bilaterali (art. 2 c.1, lettera h) decreto legislativo n. 276/2003 accreditati ai sensi dell'art. 11, c.2, lettera b) del decreto legislativo n. 150/2015);
d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (art. 118 della legge 388/2000) e i fondi bilaterali (art. 12, c. 4 del decreto legislativo n. 276/2003);
e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
f) I Comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa;
g) gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40/2017;
h) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263;



SFL

Variazione del nucleo familiare

Obblighi di comunicazione

La variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio deve essere comunicata entro un mese dalla variazione tramite presentazione di nuova DSU aggiornata a pena di decadenza del beneficio;
SFL

Variazioni dell'attività lavorativa svolta da uno o più componenti del nucleo familiare - Compatibilità

- L'attività lavorativa è compatibile con il SFL ma il reddito percepito concorre ai fini del riconoscimento o mantenimento della misura. La verifica viene effettuata dall'INPS in base alle comunicazioni che il beneficiario è tenuto ad inviare (se l'importo del reddito percepito supera 3.000 euro annui lordi).

- La variazione deve essere comunicata con il modello SFL- Com Esteso

 SFL

Pensioni liquidate in corso dell'erogazione del beneficio
- Il beneficiario è tenuto a comunicare la nuova situazione aggiornata. La variazione deve essere comunicata con il modello SFL- Com Esteso
 SFL

Attività di lavoro dipendente - Redditi da comunicare - Attività lavorativa che si protragga nell'anno solare sucessivo

- Compatibile fino a 3.000 euro annui lordi;
- Il beneficiario è tenuto a comunicare la nuova situazione reddituale entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa (con modello SFL-Com Esteso);
- In assenza di comunicazioni nei 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa il beneficio viene sospeso. Viene ripristinato con l'invio della comunicazione.
- In assenza di comunicazioni entro i 90 giorni dall'avvio dell'attività il beneficio decade.

Quali redditi comunicare

- Soltanto quelli eccedenti il limite dei 3.0000 euro annui lordi. Il reddito eccedente si computa per la determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo alla variazione e fino al suo recepimento nell'ISEE per l'intero anno.

Se l'attività lavorativa si protrae nell'anno solare successivo

- Va compilato un nuovo modello
SFL- Com Esteso entro il 31 gennaio del nuovo anno e fino al suo recepimento nell'ISEE per l'intera annualità;
 
 
SFL

Attività di impresa - Lavoro autonomo intrapresa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare - Reddito da considerare - Variazioni

- L'inizio dell'attività di lavoro autonomo va comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'avvio (con modello SFL-Com esteso);

Come individuare il reddito

- Si utilizza il principio di cassa (differenza tra ricavi e compensi percepiti e costi di esercizio)

Comunicazione del reddito

- Si comunica soltanto la parte eccedente i 3.000 euro annui lordi;
- Entro il 15° giorno successivo al termine di ogni trimestre dell'anno solare. Si prende a riferimento il trimestre precedente fino alla sua effettiva valorizzazione ISEE per l'intero anno;

Esempio

La comunicazione dei redditi relativi al quarto trimestre 2023 andrà effettuata entro il 15 gennaio 2024

Incentivo

Il beneficiario percepisce senza variazioni del SFL per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio sarà successivamente aggiornato ogni trimestre prendendo a riferimento il trimestre precedente (considerando solo la parte eccedente di 3.000 euro lordi annui).

Variazioni riguardanti le condizioni e i requisiti di accesso al SFL

- Devono essere effettuate entro 15 giorni dall'evento utilizzando il modello SFL-Com Esteso a pena di decadenza


SISSL

Controlli dei soggetti abilitati


- Entro 10 giorni mettono a disposizione i dati nel sistema informativo;
- I Comuni sono responsabili dei controlli attraverso l'incorcio delle informaizoni ISEE;
- INPS mette a disposizione su SISSL le informazioni relative a concessione, decadenza e sospensione dei benefici oltre ogni altra informazione utile;
- Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche da parte dei soggetti abilitati, così come l'messa informazione di fatti o notizie che potrebbero determinare la decadenza dal beneficio determinano la responsabilità amministrativo-contabile del perosnale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e comunque preposti allo svolgimento  delle citate funzioni (art. 1 della legge 14.1.1994 n. 20)

SFL

Sanzioni

- sono riferite a ciascun richiedente;
- l'indebita percezione è punita con reclusione da due a sei anni;
- l'omessa comunicazione delle variazioni reddituali ai fini del mantenimento del SFL è punita con la reclusione da uno a tre anni;
- decadenza dal beneficio e obbligo di restituzione del SFL in caso di condanna (anche incaso di sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale);
- la decadenza dal beneficio comporta l'impossibilità a richiederlo non prima che siano trascorsi 10 anni dal provvedimento definitivo o dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione;


 SFL

Decadenza

Il beneficiario decade dal diritto al SFL

- quando l'INPS accerta la non corrispondenza al vero delle informazioni dichiarate o la falsa comunicazione inviata successivamente a titolo di variazione del reddito, del patrimonio o composizione del nucleo familiare;
- se non si presenta nel termine prefissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
- quando non partecipa alle iniziative di carattere formativo senza giutificato motivo o altra iniziativa prevista dal patto di servizio perosnalizzato;
-
quando,  in età tra 18 e 29 anni non frequenta regolarmente un corso di istruzione degli adulti di primo livello e non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione;
-
quando, senza giustificato motivo non accetta un'offerta di lavoro;
- quando non rispetta gli obblighi di comunicazione rispetto alla variazione del reddito o al nucleo familiare in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- quando non presenta la DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- quando, a seguito di accertamento ispettivo effettuato dalle autorità competenti viene trovato a svolgere attività lavorativa senza aver effettuato le prescritte comunicazioni ai sensi di legge;

 SFL

Sospensione - Efficacia

Il beneficio SFL viene sospeso

- in presenza di misura cautelare o condanna avente oggetto la decadenza della prestazione;
- quando l'interessato sia dichiarato latitante (art. 296 codice di procedura penale);
- quando l'interessato si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena;

Efficacia

- i provedimenti di sospensione non hanno effetto rertoattivo;
- ai fini dell'immediata esecusione sono comunicati all'INPS dall'autorità competente entro 15 giorni dall'adozione;
- la sospensione della misura potrà essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta;
- la domanda di ripristino della misura dovrà essere presentata allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.


SFL

Regime fiscale

Il beneficio è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 34, c.3 del D.p.R. 29.9.1973 n. 601) poichè configurabile come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri (art. 545 del c.p.c.)















































SFL - Decorrenza e Importi
1^ - Attività / Corso Attività / Corso avviato dal 27.9.2023 al 3.1.2024 Il beneficio verrà erogato in 5 mensilità
2^ - Attività / Corso successive alla prima Ulteriore attività / Corso avviato dal 18.1.2024 al 31.5.2024 L'ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato
2^ - Attività / Corso successive alla prima Ulteriore attività / Corso avviato dal 18.1.2024 al 20.12.2024 L'ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato e cesserà nel mese di agosto 2024 (12 mesi complessivi)
2^ - Attività / Corso successive alla prima Ulteriore attività / Corso avviato dal 3.3.2024 al 31.10.2024 L'ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l'erogazione della misura è sospesa










 
MAURIZIO RICIGLIANO
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