giovedì, 23 aprile 2026

AREA TABELLE

Contributo di solidarietà
(Il contributo di solidarietà per il 2016 - non più dovuto dal 2017)
Il contributo di solidarietà è stato introdotto dall'art. 1, commi 486 e 487 della legge 27.12.2013 n. 147 ed è stato applicato sulle pensioni derivanti da forme di previdenza obbligatoria su importi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo vigente per ciascun anno di applicazione.

IL CONTRIBUTO E' STATO APPLICATO NEL PERIODO 1.1.2014 - 31.12.2016. 

A partire dal'anno 2017 cessa l'applicazione del contributo.

Di seguito si riporta la tabella relativa all'anno 2016 elaborata sull'importo del trattamento minimo pari a €. 501,89 (mensile) e €. 6.524,57 (annuale)

Eventuali conguagli a debito o a credito saranno effettuati con la mensilità di marzo 2017 ove le trattenute non siano state effettuate in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte nell'anno.
  2016SCAGLIONIDA €. FINO A €.CONTRIBUTO
Fino a 14 volte il TM minimo annuo 0 91.343,98 0%
Da 14 a 20 volte il TM minimo annuo 91.343,99 130.491,40 6%
Da 20 a 30 volte il TM annuo 130.491,41 195.737,10 12%
Oltre 30 volte il TM minimo annuo 195.737,11   18%


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