Avvocato Daniele Iarussi
In tema di danno morale occorre ricordare che la giurisprudenza pressochè unanime (si veda, da ultimo, Cassazione Civile n. n. 18199/2007) ne statuisce l’autonomia concettuale rispetto al danno biologico (e al danno esistenziale) motivata anche in base al dictum che la Costituzione non prevede il maggior valore della salute rispetto alla menomazione della sfera morale. Viene confermato l'orientamento, che i giudici di Piazza Cavour sembrano ormai prediligere, dell’autonomia risarcitoria delle voci di danno non patrimoniale, distinte concettualmente, con valenza pregiudizievole su separati beni della vita della vittima, facendo riferimento il danno biologico alla alterazione dello stato di salute, il danno morale alla violazione della integrità morale e il danno esistenziale alla violazione della personalità del soggetto, nel suo modo di rapportarsi col mondo esterno, alterato a seguito di fatto illecito altrui. La Suprema Corte puntualizza, inoltre, che il danno morale è pur sempre un risarcimento integrale, che tende a reintegrare la lesione della sfera morale della persona in relazione a patimenti e sofferenze che non sono necessariamente fisici o transeunti.....
LaPrevidenza.it, 30/09/2008
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