Il danno morale subbiettivo - La "nuova" frontiera del danno morale: in relazione alla teoria "tripartita" del danno non patrimoniale

(Avvocato Daniele Iarussi)



In tema di danno morale occorre ricordare che la giurisprudenza pressochè unanime (si veda, da ultimo, Cassazione Civile n. n. 18199/2007) ne statuisce l’autonomia concettuale rispetto al danno biologico (e al danno esistenziale) motivata anche in base al dictum che la Costituzione non prevede il maggior valore della salute rispetto alla menomazione della sfera morale. Viene confermato l'orientamento, che i giudici di Piazza Cavour sembrano ormai prediligere, dell’autonomia risarcitoria delle voci di danno non patrimoniale, distinte concettualmente, con valenza pregiudizievole su separati beni della vita della vittima, facendo riferimento il danno biologico alla alterazione dello stato di salute, il danno morale alla violazione della integrità morale e il danno esistenziale alla violazione della personalità del soggetto, nel suo modo di rapportarsi col mondo esterno, alterato a seguito di fatto illecito altrui. La Suprema Corte puntualizza, inoltre, che il danno morale è pur sempre un risarcimento integrale, che tende a reintegrare la lesione della sfera morale della persona in relazione a patimenti e sofferenze che non sono necessariamente fisici o transeunti. Ne discende l'autonomia del danno morale dal danno biologico ed esistenziale potendo sussistere il danno morale anche in mancanza di lesione fisica e, quindi, di danno biologico, purché si ravvisi un fatto illecito che incida sulla sfera morale della vittima con patimenti e sofferenze che non necessariamente devono coincidere con uno stato di malattia, di valenza biologica, accertabile con criterio medico-legale. In base alla evoluzione del danno non patrimoniale non sarebbe nemmeno necessario che l'illecito costituisca reato (qui lo è, pure di una certa gravità), potendo ravvisarsi un danno morale risarcibile, in base alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del codice civile, ogni qual volta la lesione incida su diritti costituzionalmente garantiti, la cui violazione integra, di per sè stessa, un pregiudizio risarcibile a condizione che ne sia fornita la prova, anche in via presuntiva. La sfera della integrità morale (art. 2 e 3 Cost. come dignità e pari dignità) è ontologicamente diversa dalla sfera individuale della salute (art. 32 Cost.), ma non è di minor valore risarcitorio (inteso da alcuni giudici del merito come valore quota, per agevolare la rapidità dei calcoli). A sostegno di quanto affermato è il testo della Costituzione europea, che colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. II-61), dotata di inviolabilità e di garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena (art. II-107); essa ricollega la tutela del danno morale alla integrità morale della persona". Il danno non patrimoniale, alla luce dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non può più essere identificato, secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p., soltanto con il danno morale soggettivo, sicché, nell'ambito del danno non patrimoniale rientra, oltre al danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge (la sofferenza contingente ed il turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata principalmente all'art. 185 c.p.. Viene, quindi, superato anche per il danno morale, così come per il danno non patrimoniale in genere, il limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., non essendo più necessaria la individuazione del fatto illecito come reato, ma col limite, in tale ultimo caso, dell'accertamento della lesione di un interesse costituzionalmente garantito, inerente alla persona. A ciò si aggiunga che mentre il danno esistenziale si connota con riferimento all'ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nell'estrinsecazione della propria personalità che viene impoverita o lesa, il danno morale attiene alla sfera interna personale del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva. Non essendo più legato alla funzione punitiva penale che ne aveva giustificato e legittimato l'applicazione, appare anacronistico ed antistorico l'art. 2059 c.c., che ormai ha assunto la funzione di danno "neutro" collegato ai valori inerenti alla persona, esteso a svariate situazioni in cui non si ravvisa alcuna violazione di norma penale, come nel caso di impiego di modalità illecite nella raccolta dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)), di mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo (l. 24 marzo 201, n. 89, art. 2), di ingiusta privazione della libertà personale a seguito dell'esercizio di funzioni giudiziarie (l. 13 aprile 1988, n. 117, art 2), di adozione di atti discriminatori per motivi etnici o razziali (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2).