Ramo legale Inail: l’indennità di toga non è pensionabile, la quota onorari sì
Consiglio di Stato, decisione 2 marzo 2004 n° 2213
Ai fini della riliquidazione della pensione (anche di quella integrativa), devono considerarsi tutti gli elementi che, in modo fisso e continuativo sono stati corrisposti durante il servizio.
La costante giurisprudenza individua il principio di fissità e continuità (… la fissità e la continuità sono modalità di corresponsione di una somma, che non consentono di definirne il carattere stipendiale (si pensi ad una somma corrisposta a titolo di lavoro straordinario standardizzato). Occorre – prosegue il primo giudice – un criterio interpretativo di ordine formale, giacché anche il concetto di retribuzione (la quale è diversa dallo stipendio) indica un insieme di voci che formano il trattamento economico complessivo, all’interno del quale ogni elemento ha una sua particolare significazione (per esempio, lo stipendio designa il solo corrispettivo per la prestazione di lavoro). In questo senso, è necessario verificare la disciplina specifica del trattamento integrativo, di cui al regolamento dell’INAIL (art. 5), secondo la quale le competenze a carattere fisso e continuativo sono computabili ai fini dell’indennità di fine rapporto e della pensione integrativa, soltanto se esse sono riconosciute utili con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In conseguenza – secondo il TAR – l’indennità di toga e quella di coordinamento non possono essere compresi nella base contributiva, atteso che non hanno carattere stipendiale e la loro utilità a tale fine non è stata formalmente riconosciuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione…) così come affermato in questa decisione escludono l’indennità di toga ma riconoscono la quota onorari fino al 1997. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 12/09/2004