martedì, 13 ottobre 2026

Inail: tra assicurazione e prevenzione

D.ssa Silvana Toriello

 

Premessa

Il tema in oggetto consente di esaminare congiuntamente i temi della prevenzione e quelli della funzione assicurativa o indennitaria dell’Inail che costituiscono temi tra loro complementari troppo spesso e  troppo a lungo visti erroneamente come temi contrapposti.
Il versante assicurativo vive in Inail, ad avviso di chi scrive, un momento di autentico ritardo non solo con riferimento all’evoluzione della normativa in materia di prevenzione ma anche rispetto a tutta l’evoluzione del mercato del lavoro contemporaneo. La tariffa dei premi Inail non è stata mai aggiornata come pure previsto dal D. Lgs. 38/2000 e con essa non c’è stata rivisitazione dei meccanismi di oscillazione  del tasso di premio che, con le caratteristiche attuali, non riescono a fornire l’impulso necessario all’adozione di misure prevenzionali. Tutti i lavoratori autonomi del settore artigianato che pagano premio speciale unitario sono, peraltro, esclusi dai meccanismi dell’oscillazione tasso che pertiene solo al premio ordinario ed altrettanto è a dirsi per tutti coloro che rientrano nelle cosiddette polizze speciali (scuole cooperative di produzione e lavoro, frantoi,pescatori etc) e che quindi sottratti al meccanismo tariffario ordinario pagano all’Inail un premio speciale unitario che non tiene conto in nessun modo delle logiche in materia di prevenzione (complessivamente parliamo di ben oltre 1.500.000 aziende che in un ‘economia polverizzata come quella italiana non costituiscono cosa di scarso rilievo). La logica che presiede al meccanismo assicurativo è, inoltre, univoca e non distingue tra tipologie di lavoratori e quindi tra tipologie di rischi. Trasfonde nell’univoca evidenza delle masse retributive ogni tipologia di lavoratori rinunciando a distinguere tra lavoratori e quindi tra connessi rischi con l’unica eccezione dei parasubordinati e degli interinali. Ciò determina una frattura evidente tra la conoscenza del singolo processo produttivo, che pure l’Istituto ha per effetto della denuncia dei lavori che ogni azienda è tenuta a produrre ai fini dell’instaurazione del rapporto assicurativo, e la tipologia di lavoratori presenti nell’azienda. In base agli attuali meccanismi gestionali dell’assicurazione obbligatoria di un’azienda è noto l’andamento infortunistico e cioè il numero ed il tipo degli infortuni o delle malattie professionali attribuiti, il ciclo produttivo ed i connessi beni strumentali, ma non, con le eccezioni di cui sopra se ad esempio il lavoratore è atipico o meno e quindi se affronta il proprio lavoro con saltuarietà o meno. Ciò determina una evidente conseguente frattura tra rischio assicurato e caratteristiche proprie del tipo di lavoratore assicurato.
In gran parte quanto precede è da ascrivere al fatto che l’assicurazione è disciplinata dalle disposizioni del Testo Unico del 1965, espressione del suo tempo, e, come il testo normativo citato, risente oggi, nonostante l’intervento del D. Lgs. 38/2000 di una certa inadeguatezza  rispetto ai cambiamenti intervenuti nel frattempo nell’organizzazione del lavoro, nelle tecniche di produzione e, più in generale, all’interno del corpo  sociale nel suo insieme. Rispetto ad una domanda di tutela espressa dalla collettività lavorativa che si è fatta via via più sofisticata ed esigente, emerge infatti la necessità di una revisione delle formule di assicurazione e tutela, nonché dei servizi erogati, in modo che si rendano più confacenti ai paradigmi sociali delineatisi negli anni più recenti e soprattutto che si rendano funzionali in maniera più diretta ed immediata alle logiche stesse della prevenzione.

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LaPrevidenza.it, 15/06/2010

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