Dott. Carpenito Fiore
Pubblico impiego: il tema riguarda la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa che non dipenda però da cause di servizio- art. 2, comma 12, L. 335/95. Il trattamento di pensione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del 60° anno di età nel sistema misto e contributivo. L'innanzi citato articolo recita, tra l'altro," la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettato all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo" La norma regolamentare( DM 8 maggio 1997 n. 187, art.9 - comma 3) prevedendo un limite generalizzato di 60 anni, si pone in contrasto con quella legislativa, di cui doveva, invece solamente disciplinare le modalità di attuazione, violando in tal modo il principio generale della gerarchia delle fonti. Il limite generalizzato dei 60 anni è già considerato in contrasto con quanto disposto dall'art.4 del DPR 23.12.1973 n. 1092 che prevede per gli impiegati civili dello stato il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni. Inoltre, dal 1° gennaio 2012, con la Legge 214/2011 (Fornero) e la Circolare n. 2 dell'8.3.2012 della Funzione Pubblica si stabilisce , dall'anno 2012, che il limite di età previsto per collocamento a riposo, sia per gli uomini che per le donne, è di 66 anni. Quindi se un pubblico dipendente, dal 1° gennaio 2012, cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa che non dipende da causa di servizio, il trattamento di pensione( se in possesso dei requisiti e cioè almeno 20 anni servizio ecc.) dovrà essere calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata del periodo compreso tra l 'età anagrafica posseduta alla data di cessazione dal servizio e la data in cui compirà 66 anni e non 60 anni. Purtroppo l'Inps/Inpdap continua ad applicare in modo errato la norma. Con sentenza n. 389 del 10.07.2009, la Sezione della Liguria della Corte dei Conti, in un caso di applicazione dell'art.2- comma 12 della L. 335/95 - pensione di inabilità- già stabiliva che "il limite di età, per il collocamento a riposo, era da considerare quello dei 65 anni" e non del limite generalizzato di 60 anni.
Dott. Fiore Carpenito Campobasso
LaPrevidenza.it, 11/10/2013
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Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
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