Sent.389/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
LIGURIA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo
COMINELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
iscritto al n. 17260 del registro di Segreteria, proposto da L. C., nata il
omissis ad omissis,
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Bava,
contro il Ministero dell'Interno;
Non rappresentate le parti nella
pubblica udienza del 10 luglio 2009;
Visti gli atti di
causa;
Ritenuto in
FATTO
La sig.ra L. C. ha presentato
dinanzi a questa Corte ricorso del 28 febbraio 2006, con il quale reclama
il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della
legge 8 agosto 1995 n. 335, in qualità di vedova del sig. G. F.,
operatore amministrativo contabile presso il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Genova.
Il dante causa aveva infatti chiesto tale
beneficio con domanda del 15 febbraio 2005;
intervenuto il suo decesso in
data 23 marzo 2005, il successivo 18 maggio la Commissione di
Verifica riconosceva la sua inabilità assoluta e permanente a qualsiasi
attività lavorativa.
Con atto del 6 febbraio 2006, l'Amministrazione
negava il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma
12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, poiché l'interessato, al momento
del decesso aveva raggiunto l'età di 61 anni, e il D.M. 8 maggio 1997 n. 187
(art. 9,
comma 3), stabilisce che
"...l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro
è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale
mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età
dell'interessato...".
Nel ricorso, e nella successiva memoria, si
sostiene che, secondo il principio della gerarchia delle fonti, un
decreto ministeriale attuativo della legge non può violare la norma posta dalla
legge stessa (art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335), che
dispone "la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe
spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per
il collocamento a riposo". Si cita al riguardo giurisprudenza di questa
Corte, e si chiede l'accoglimento, con il riconoscimento degli accessori
del credito sugli arretrati.
E' pervenuta memoria dell'Amministrazione,
con la quale la medesima ribadisce la legittimità del proprio operato, in
base alla tesi sopra ricordata, e chiede il rigetto del gravame. Considerato
in
DIRITTO
Alla luce di quanto esposto in narrativa, il ricorso
merita di trovare accoglimento.
La norma che deve trovare applicazione è
l'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335), secondo il quale
"la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata
all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a
riposo". Nel caso in esame, tale limite va individuato ai sensi del
disposto dell'art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 1973 n. 1092 che prevede,
per gli impiegati civili dello Stato, il collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni; il dante causa era
infatti operatore amministrativo contabile presso il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Genova, ma non apparteneva al Corpo dei VV.FF., per i cui
componenti il limite di età è di 60 anni.
La norma regolamentare
(D.M. 8 maggio 1997 n. 187, art. 9, comma 3), prevedendo un
limite generalizzato di 60 anni, si è posta in contrasto con quella
legislativa, di cui doveva, invece, solamente disciplinare le modalità di
attuazione, violando in tal modo il principio generale della gerarchia
delle fonti.
Questo Giudice deve dunque, in forza dell'art. 5 della legge
20 marzo 1865 n. 2248 all. E, e in conformità alle richieste di parte
attrice, disapplicare detto regolamento nel deliberare sul caso in esame, come
già argomentato dalla giurisprudenza (cfr., fra le altre, Sezione Liguria, n.
762 del 3 ottobre 2002, citata nel
ricorso).
Non sussistono dubbi in
merito al ricorrere degli altri presupposti previsti dall'art. 2,
comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, quali la assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e il
possesso dei requisiti contributivi necessari. Pertanto, va riconosciuta alla
ricorrente la pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8
agosto 1995 n. 335, in qualità di vedova del sig. G. F., con i relativi
arretrati.
Occorre poi pronunciarsi sulla spettanza di interessi e
rivalutazione. In conformità alla sentenza della Corte dei Conti a
Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare
applicazione l'art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall'art. 5
della legge 21 luglio 2000 n. 205: va pertanto riconosciuto il maggiore
importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza
dal giorno della maturazione del diritto.
Sussistono adeguati motivi per
disporre la compensazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
la
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto riconosce
il diritto della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico di
inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335,
in qualità di vedova del sig. G. F., con i relativi
arretrati.
Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della
presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 429 comma
terzo del c.p.c., richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n.
205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con
decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Dispone che,
a cura della Segreteria, gli atti siano trasmessi all'Amministrazione
per l'esecuzione del giudicato.
Spese compensate.
Così
deciso in Genova, il 10 luglio 2009.
IL
GIUDICE
(Cominelli)
Deposito in Segreteria il
21/9/2009