Sent.389/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

nella persona del

Giudice unico

dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17260 del registro di Segreteria, proposto da L. C., nata il omissis ad omissis,

rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Bava, contro il Ministero dell'Interno;

Non rappresentate le parti nella pubblica udienza del 10 luglio 2009;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

La sig.ra L. C. ha presentato dinanzi a questa Corte ricorso del 28 febbraio 2006, con il quale reclama il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in qualità di vedova del sig. G. F., operatore amministrativo contabile presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova.

Il dante causa aveva infatti chiesto tale beneficio con domanda del 15 febbraio 2005;

intervenuto il suo decesso in data 23 marzo 2005, il successivo 18 maggio la Commissione di Verifica riconosceva la sua inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Con atto del 6 febbraio 2006, l'Amministrazione negava il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, poiché l'interessato, al momento del decesso aveva raggiunto l'età di 61 anni, e il D.M. 8 maggio 1997 n. 187 (art. 9, comma 3), stabilisce che "...l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato...".

Nel ricorso, e nella successiva memoria, si sostiene che, secondo il principio della gerarchia delle fonti, un decreto ministeriale attuativo della legge non può violare la norma posta dalla legge stessa (art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335), che dispone "la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo". Si cita al riguardo giurisprudenza di questa Corte, e si chiede l'accoglimento, con il riconoscimento degli accessori del credito sugli arretrati.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, con la quale la medesima ribadisce la legittimità del proprio operato, in base alla tesi sopra ricordata, e chiede il rigetto del gravame. Considerato in

DIRITTO

Alla luce di quanto esposto in narrativa, il ricorso merita di trovare accoglimento.

La norma che deve trovare applicazione è l'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335), secondo il quale "la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo". Nel caso in esame, tale limite va individuato ai sensi del disposto dell'art. 4 del D.P.R. 23 dicembre 1973 n. 1092 che prevede, per gli impiegati civili dello Stato, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni; il dante causa era infatti operatore amministrativo contabile presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, ma non apparteneva al Corpo dei VV.FF., per i cui componenti il limite di età è di 60 anni.

La norma regolamentare (D.M. 8 maggio 1997 n. 187, art. 9, comma 3), prevedendo un limite generalizzato di 60 anni, si è posta in contrasto con quella legislativa, di cui doveva, invece, solamente disciplinare le modalità di attuazione, violando in tal modo il principio generale della gerarchia delle fonti.

Questo Giudice deve dunque, in forza dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, e in conformità alle richieste di parte attrice, disapplicare detto regolamento nel deliberare sul caso in esame, come già argomentato dalla giurisprudenza (cfr., fra le altre, Sezione Liguria, n. 762 del 3 ottobre 2002, citata nel ricorso).
Non sussistono dubbi in merito al ricorrere degli altri presupposti previsti dall'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, quali la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e il possesso dei requisiti contributivi necessari. Pertanto, va riconosciuta alla ricorrente la pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in qualità di vedova del sig. G. F., con i relativi arretrati.

Occorre poi pronunciarsi sulla spettanza di interessi e rivalutazione. In conformità alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare applicazione l'art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205: va pertanto riconosciuto il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto riconosce il diritto della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in qualità di vedova del sig. G. F., con i relativi arretrati.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti siano trasmessi all'Amministrazione per l'esecuzione del giudicato.

Spese compensate.

Così deciso in Genova, il 10 luglio 2009.


IL GIUDICE

(Cominelli)

Deposito in Segreteria il 21/9/2009