Corte dei Conti, sez. appello Sicilia, sentenza 7.12.2005 n° 284
L'Avvocatura dello Stato per l' Amministrazione regionale sostiene che nel presente giudizio si ha la contrapposizione tra una norma regionale, la n. 6 del 1997, e una norma nazionale, la n. 449 del 1997, entrambi che regolano l'erogazione di benefici in ordine all'adeguamento delle pensioni al costo della vita, ma la prima trova un preciso limite di applicazione nella seconda che è legge fondamentale di riforma economico sociale di rilevanza nazionale e, perciò, prevalente sulla legge regionale, dovendo la legislazione regionale esplicarsi senza pregiudizio delle grandi riforme ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Siciliano.
LaPrevidenza.it, 26/01/2006
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
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