REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA
Composta da
Dott. Antonino Sancetta Presidente
Dott. Salvatore Cilia
Consigliere
Dott. Giuseppe Cozzo
Consigliere
Dott. Luciana Savagnone Consigliere
Dott. Mariano Grillo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.284/A/2005
Sul ricorso in appello in materia di
pensioni civili, iscritto al n. 1733 del registro di segreteria, presentato dal
signor D.L.F., elettivamente domiciliato in Palermo via P.pe di Granatelli n.
28, presso lo studio del suo procuratore avvocato P.L., per la riforma della
sentenza n. XX/2004 del 26.10.2004 emessa dalla Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la Regione Siciliana, e nei confronti della Regione
Siciliana, rappresentata dall' Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i
cui uffici è per legge domiciliata in Palermo via A.De Gasperi n. 81.
Uditi all'udienza del 7 dicembre 2005 il
relatore, consigliere Mariano Grillo, l'avvocato P.L. per l'appellante.
Visti tutti gli atti della causa.
FATTO
Con la sentenza XX del 2004 il Giudice unico
delle pensioni, ritenuto applicabile l'art. 59 comma 13 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 in forza del comma 57 dello stesso art. 59, ha respinto il ricorso
presentato - insieme ad altri - dal signor D.L.F., tendente ad ottenere sulla
pensione in godimento l'aumento derivante dalla perequazione automatica al
costo della vita secondo quanto previsto dall'art. 36, commi 2 e 3 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6, con decorrenza 1 gennaio 1998 e non in base alla
norma statale suddetta, applicata dall' Amministrazione regionale.
L'appellante, contestando l'affermazione
secondo la quale la norma statale debba applicarsi alle Regioni a statuto
speciale in forza della previsione contenuta nel comma 57 dello stesso art. 59
della legge 449/1997, deduce la violazione dell'art. 14 lett. Q dello Statuto
siciliano e dei principi dettati dalla Corte costituzionale, in base ai quali
nella disposizione statale, applicata
dall'amministrazione regionale e dal primo Giudice, non si rinvengono le
peculiarità proprie di “norma fondamentale di riforma economico sociale”. Ha
quindi evidenziato che la Regione ha già regolato con propria legge la materia
oggetto del contendere, rendendo inapplicabile la legge statale, non essendoci
stato un apposito intervento legislativo regionale di recepimento. In
conclusione chiede la riforma della sentenza appellata con riconoscimento del
diritto del signor D.L.F. ad avere rideterminato il trattamento pensionistico a
decorrere dall' 1 gennaio 1997 in conformità a quanto previsto dall'art. 36
della l.r. n. 6/97, con la perequazione automatica dell'intero indice ISTAT,
senza alcuna decurtazione in percentuale, e con condanna dell'amministrazione a
corrispondere il dovuto con interessi legali e rivalutazione monetaria.
L' Avvocatura dello Stato per l'
Amministrazione resiste all'appello sostenendo al contrario che la norma
statale in questione, in quanto norma fondamentale di riforma economico sociale
trova immediata applicazione in forza dell'art. 14 dello Statuto, non avendo la
Regione siciliana successivamente fatto uso della propria potestà legislativa,
eppertanto è la legge statale che nella specie resta applicabile, concludendo
per il rigetto dell'appello.
Con memoria conclusionale il signor D.L.F.
ha sostanzialmente confermato i motivi e le domande introdotte con l'appello,
sulle quali ha insistito in dibattimento.
DIRITTO
Con l'appello l'interessato contesta la
mancata attribuzione della perequazione nella misura del 100% degli aumenti
ISTAT, in conformità a quanto dispone l'art. 36 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6,
non ravvisandosi nella legge statale, invece applicata, le caratteristiche
proprie di “norma fondamentale di riforma economico sociale”.
L'Avvocatura dello Stato per l'
Amministrazione regionale sostiene che nel presente giudizio si ha la
contrapposizione tra una norma
regionale, la n. 6 del 1997, e una norma nazionale, la n. 449 del 1997,
entrambi che regolano l'erogazione di benefici in ordine all'adeguamento delle
pensioni al costo della vita, ma la prima trova un preciso limite di
applicazione nella seconda che è legge fondamentale di riforma economico
sociale di rilevanza nazionale e, perciò, prevalente sulla legge regionale,
dovendo la legislazione regionale esplicarsi senza pregiudizio delle grandi
riforme ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Siciliano.
La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi
sul caso specifico (v. tra le più recenti sentenza n. 202/A/2005 del
26.10.2005) ed ha espresso l'orientamento, che il Collegio condivide e dal
quale non ha motivo di discostarsi,
“che, alla luce dei criteri dettati dalla giurisprudenza costituzionale, può
attribuirsi la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico
sociale, non ad ogni legge genericamente nuova, ma soltanto a leggi
effettivamente dotate di contenuto riformatore, ovvero a quelle innovazioni che
corrispondono a scelte di incisiva innovvatività in settori qualificanti la
vita sociale”. La Corte Costituzionale ha, infatti, precisato che le
disposizioni di legge assumono carattere vincolante per le regioni, anche a statuto speciale, solamente in quanto
siano concretamente riconducibili alla categoria delle norme fondamentali di
riforma economico sociale, alla stregua di criteri che abbiano riguardo: a)
alla profonda innovatività del contenuto normativo, tenuto conto anche delle
motivazioni e delle finalità perseguite dal legislatore; b) all'incidenza su
settori di essenziale importanze per la vita dell'intera comunità; c)alla
caratterizzazione come norme-principio o disciplina di istituti giuridici che
rispondano ad un interesse unitario ( v. Corte Cost. 27.7.1995, n. 406).
Aggiungasi che lo stesso Giudice delle leggi ha peraltro precisato che
l'autoqualificazione che il legislatore conferisce alle proprie norme non è
determinante al fine di ritenere che esse siano effettivamente principi
fondamentali della materia o norme fondamentali di riforma economico-sociale (v.
Corte Cost. 27.1.1995 n. 29). Pertanto, al di là delle autoqualificazioni le
disposizioni della legge statale assumono carattere vincolante anche per le
regioni a statuto speciale in quanto abbiano riguardo alle suddette proprietà,
con riferimento alla fattispecie in concreto disciplinata. Tali proprietà
peculiari non si rinvengono nell'art. 59, comma 13 della legge finanziaria n.
449 del 1997, che riguarda un aspetto
del trattamento pensionistico statale, caratterizzato da una disciplina
giuridica profondamente diversa da quello dell'analogo trattamento spettante ai
dipendenti dell' amministrazione regionale, la cui regolamentazione, per
statuto, è ricompressa nelle materia di competenza esclusiva della Regione
Siciliana. Con ciò non assume alcuna rilevanza il fatto che la medesima norma
statale successivamente preveda che “..le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale…”, secondo la lettura parziale
fattane dall' Avvocatura Erariale, stante che la stessa norma fa salvo (comma
57) “quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione”. Sulla
questione la Regione siciliana aveva già legiferato nell'ambito della sua
esclusiva competenza.
In definitiva l'appello deve esser accolto e
riconosciuto al signor D.L.F. il diritto alla perequazione del suo trattamento
pensionistico secondo quanto dispone l'art. 36 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6.
Sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione
Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e per
l'effetto annulla la sentenza impugnata e riconosce il diritto del signor
D.L.F. alla perequazione del trattamento pensionistico secondo il disposto
dell'art. 36 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6.
Condanna l' Amministrazione regionale al
pagamento delle maggiori somme con la rivalutazione monetaria e gli interessi
legali dalla data di decorrenza dei singoli ratei e sino al soddisfo, nei
limiti delle vigenti disposizioni di legge.
Compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo il 7 dicembre 2005.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Mariano Grillo) r (Antonino Sancetta)
Depositata oggi in Segreteria nei modi di
legge.
Palermo,22/12/2005
Il
Direttore della Segreteria
Dott.
Nicola Daidone