Corte dei Conti, Seconda Sez. Centrale, Sentenza 1 settembre 2004 n° 284
"Si rileva in proposito che la sentenza appare viziata da motivazione apparente in quanto il giudice, pur avendo indicato da quali fonti ha tratto il proprio convincimento, che rimane insindacabile in questa sede, ha omesso di illustrare, con una approfondita disamina logica e giuridica, le ragioni di tale adesione. Certamente il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta della perizia d'ufficio, pretesa dall'interessato ed il cui rigetto costituisce uno dei motivi dell'appello, che, pertanto, sotto tale aspetto, non può essere accolto. Tuttavia, egli, a causa della sua posizione di terzietà, è, comunque, obbligato, non solo ad indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ma, anche, ad illustrare, nella motivazione, le ragioni per le quali i medesimi lo hanno indotto a giungere alla decisione assunta."
LaPrevidenza.it, 29/10/2004
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