REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
dott. DE PASCALIS TOMMASO Presidente
dott. SERGIO MARIA PISANA Consigliere
dott. CAMILLO LONGONI Consigliere
dott. ANTONIO D'AVERSA Consigliere rel.
dott. GIOVANNI PISCITELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sull'appello promosso dal signor L.C. Luciano, rappresentato e difeso dall'avv. P.G., elettivamente domiciliato in Roma, avverso la sentenza n. 166/2001 del 17 aprile 2001 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria
Visti il ricorso dell'interessato, iscritto al n. 15365 del registro di Segreteria e gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2004, il relatore cons. A.D.A. e l'avv.to G. per l'appellante.
Con sentenza n. 166/2001 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria ha respinto il ricorso presentato dall' ex militare L.C. avverso il decreto del Ministero della Difesa n.2126 del 20 gennaio 1972, negativo di pensione privilegiata per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità “disturbi cardiofunzionali con note di ipertensione neurogena ” dedotta dall'interessato, stante la natura endogeno costituzionale della stessa e relativamente alla quale il servizio militare prestato non ha avuto alcuna influenza.
Nel corso del giudizio di I grado, il ricorrente ha presentato perizia di parte, debitamente esaminata dal giudice il quale, tuttavia, l'ha ritenuta non idonea a superare le conclusioni, sfavorevoli alla richiesta dell'interessato, alle quali erano pervenute le competenti Commissioni ospedaliere ed ha, pertanto respinto il ricorso del medesimo ritenendo che la dedotta infermità non potesse essere ricollegata al servizio militare prestato.
Ha presentato appello l'interessato lamentando insufficienza e/o mera apparenza della motivazione e violazione e falsa applicazione della legge n.308/81, come modificata dalla legge n.280/91, la quale contiene una presunzione, sia pure “juris tantum” in ordine al collegamento tra servizio prestato ed infermità sofferta. Sostiene l'appellante che, a causa di tale presunzione ed in relazione alla perizia di parte, il giudice non può sottrarsi all'incombenza di acquisire una perizia tecnica d'ufficio, richiesta dall'interessato nell'udienza del giudizio di I grado.
Conclusivamente, chiede l'accoglimento dell'appello con il riconoscimento del diritto del L.C. a trattamento pensionistico di settima categoria dal congedo, olte a interessi e rivalutazione.
Nella pubblica udienza l'avv.to G. ha, in primo luogo, insistito per l'ammissibilità del gravame in quanto la sentenza impugnata ha violato il principio del contraddittorio non avendo, il giudice di I grado, accolto la richiesta del L.C. che, a fronte della perizia di parte, fosse acquisita quella dell'organo di consulenza. Quanto al merito, ha chiesto l'accoglimento della richiesta pensionistica per violazione della citata legge n.280/91 o, in via subordinata, l'acquisizione di perizia d'ufficio.
DIRITTO
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso dell'interessato che reclamava la pensione privilegiata sulla base delle considerazioni illustrate nella perizia di parte. Il giudice di primo grado, per motivare il rigetto della domanda pensionistica del L.C., si è richiamato ai pareri medico legali espressi dai competenti organi amministrativi ed ha dichiarato di condividerli, mentre ha affermato che la perizia medica di parte, apprezzabile sul piano generale, non era sufficiente a contrastare le conclusioni alle quali erano giunte le Commissioni mediche di I e II istanza; contemporaneamente ha ritenuto non necessario acquisire il parere del perito d'ufficio, come richiesto dall'interessato.
Si rileva in proposito che la sentenza appare viziata da motivazione apparente in quanto il giudice, pur avendo indicato da quali fonti ha tratto il proprio convincimento, che rimane insindacabile in questa sede, ha omesso di illustrare, con una approfondita disamina logica e giuridica, le ragioni di tale adesione. Certamente il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta della perizia d'ufficio, pretesa dall'interessato ed il cui rigetto costituisce uno dei motivi dell'appello, che, pertanto, sotto tale aspetto, non può essere accolto. Tuttavia, egli, a causa della sua posizione di terzietà, è, comunque, obbligato, non solo ad indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ma, anche, ad illustrare, nella motivazione, le ragioni per le quali i medesimi lo hanno indotto a giungere alla decisione assunta.
La sentenza impugnata è quindi affetta dal vizio di motivazione apparente per cui l'appello proposto è ammissibile ai sensi della legge 24 dicembre 1996 n.639 e accoglibile la doglianza in esso espressa, con la conseguenza che, a causa dei limiti che la citata legge pone alla competenza delle sezioni centrali di appello, circoscritta, come noto, alle sole questioni di diritto, si rende necessario il rinvio degli atti al giudice di I grado perché proceda a nuovo giudizio di merito, debitamente motivato.
P.Q.M.
LA SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
Viste le leggi 14 gennaio 1994 n.19 e 20 dicembre 1996 n.639 accoglie l'appello presentato dal signor L.C. avverso la sentenza n.00166/2001 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria e dispone il rinvio degli atti al giudice di I istanza perché proceda ad una nuova pronuncia di merito.
Trattandosi di materia pensionistica non è luogo a pronuncia per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2004.
L'estensore Il Presidente
F.to Antonio D'Aversa F.to Tommaso de Pascalis
Depositato nella Segreteria il 1 settembre 2004
Il Direttore della Segreteria
F.to Mario Pizzin