Corte dei Conti, sezione I centrale, sentenza 8.11.2005 n° 361
In tema di riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 791/80 (assegno vitalizio a favore dei deportati nei campi di sterminio kz) la condizione di “prigioniero di guerra” seppur successivamente deportato nei campi di sterminio (o sottocampi di sterminio) non è sufficiente al riconoscimento dell’assegno vitalizio.
LaPrevidenza.it, 02/12/2005
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