REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
DEI CONTI
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale,
composta dai Magistrati.
DOTT. TULLIO SIMONETTI PRESIDENTE
DOTT.
NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO VETRO CONSIGLIERE
DOTT.SSA MARIA TERESA ARGANELLI CONSIGLIERE
DOTT. ROCCO DI PASSIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 361/2005)
nel giudizio di appello, iscritto al n. xx122 del registro di Segreteria, proposto dal
Ministero omissis avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale
Regione Piemonte n. 383/04 del 20 luglio 2004 e nei confronti di G.E.,
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Procacci.
Visti
gli atti e documenti di causa;
Uditi
all'udienza pubblica del 12 luglio 2005 il relatore Consigliere Nicola
Nastropasqua, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'Amministrazione e l'avv.
Luca Procacci.
Ritenuto
in
FATTO
Con
atto depositato in data 23 dicembre 2004 ed iscritto al n. xx122 del registro
di segreteria il Ministero omissis ha proposto appello avverso la sentenza
n. 383/04 del 20 luglio 2004 della Sezione Giurisdizionale per la Regione
Piemonte, con la quale è stato accolto il ricorso proposto, avverso la
deliberazione della omissis del 14 ottobre 2003, da G.E. così riconoscendo
i benefici, nonché l'assegno vitalizio previsti dall'art. 1 della legge
18.11.1980, n. 791.
Nel
gravame l'appellante deduce la violazione degli artt.1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, e art. 111 Cost. - inadeguata e insufficiente motivazione.
Il
Giudice di primo grado ha ritenuto che risulta provato l'internamento del Sig.
G. in un campo KZ, sia per il documento di riconoscimento che per un frammento
di corrispondenza e che risulta provata la natura del campo di sterminio KZ, in
quanto lo Stammlager IX C risulta corrispondere al Lager di Bad Sulza e dalla
copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale Tedesca n. 64 del 24.9.1977 in cui
il campo di Bad Sulza è indicato alla pagina 1789 con il n. 69, come facente
parte dell'elenco dei campi di sterminio nazisti K.Z.
Secondo
l'Amministrazione il campo Stammlager IX C non era sottoposto alla vigilanza e
all'amministrazione della Gestapo o delle S.S. destinato ai fini di sterminio,
presente tra quelli elencati nella G.U. della Repubblica Federale di Germania
n. 64 del 24.9.1977.
Inoltre,
per il Sig. G. non risulta comprovata verificata e soddisfatta l'altra
condizione di legge, cioè la natura politica delle cause che ebbero a
determinare la deportazione, per ragione di fede, ideologica e razza; al
contrario risulta che l'interessato venne catturato quale militare delle forze
armate italiane e, sostanzialmente, di essere stato un prigioniero di guerra.
L'accertamento giudiziale di tale condizione è inesistente con conseguente
assenza di motivazione in merito per giungere all'accoglimento del ricorso.
In
subordine l'appellante deduce la violazione dell'articolo 1224 c.c. e dell'art.
429, 3° comma, c.p.c., per il periodo precedente alla entrata in vigore della
legge 21.7.2000, n. 205 in ordine alla modalità di liquidazione di interessi e
rivalutazione monetaria.
L'appellato
si è costituito in giudizio rappresentato
e difeso dall'avv. Alessandro Bozza, chiedendo la conferma della
decisione impugnata.
Nell'udienza
di discussione le parti hanno illustrato i rispettivi atti scritti.
Considerato
in
DIRITTO
La
Legge n. 791 del 1980 individuava due requisiti per la concessione degli
assegni da essa previsti, e cioè l'internamento in un campo di sterminio KZ e
la natura delle cause di deportazione e cioè ragioni di fede, ideologica o
razza.
Il
giudice di primo grado nella sentenza impugnata non ha in nessun modo esaminato
l'esistenza del secondo degli enunciati profili, di cui non vi è alcuna traccia
né un punto di fatto né in parte motiva.
Come
si detto la concessione dei benefici di cui alla legge n. 791/1980 è
subordinato all'accertamento di ambedue i requisiti previsti dalla mormativa di
settore. A ciò consegue l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza
assoluta di motivazione.
Quanto
agli effetti dell'annullamento va precisato che l'accertamento delle condizioni
previste dalla legge per la concessione dei benefici, e cioè la prova della
loro esistenza, è questione di fatto.
Sulla
base di detta constatazione va stabilito se questo giudice di appello possa
definire la causa nel merito dopo la intervenuta abrogazione dell'art. 105,
comma secondo, del regolamento di procedura n. 1038/1933.
In
proposito va ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della L. n.
19/1994 l'appello in materia di pensione è consentito per soli motivi di
diritto, ed è escluso per le questioni di fatto.
In
relazione a questa norma è stato fissato l'ambito cognitorio del giudice di
appello che è pieno per i motivi di diritto ed è limitato quanto alle questioni
di fatto alla sola violazione dell'art. 111 Costituzione, nonché degli artt. 22 ee 22 R.D. n. 1038/1933 (cfr.
SS.RR. n. 10/2000/QM e Corte Costituzionale n. 84/2003 ord. Del 27 marzo 2003).
La
norma ha in tal modo stabilito una ripartizione della competenza tra giudice di
primo grado e giudice di appello attribuendo al primo in via esclusiva la
cognizione delle questioni medico-legali e di quelle ad esse equiparate sulle
quali il giudice d'appello non può non pronunciarsi. In tali sensi è da
escludersi che l'appello possa avere effetto devolutivo pieno, dovendosi
nell'ambito delle questioni di fatto il giudice d'appello limitare ad accertare
se sussistono ragioni fondate sull'art. 111 Cost. per annullare la sentenza
impugnata.
Gli
esiti della pronuncia di annullamento, alla luce dei delineati limiti di
cognizione del giudice di appello, vanno dedotti dall'ultimo comma dell'art.
383 c.p.c. quando sia rilevata una nullità che investe questioni di fatto od
accertamenti medico-legali e dal primo comma dell'art.l 384 c.p.c., nella
ipotesi in cui si verte su questioni di diritto e possa pervenirsi a pronuncia
di merito senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le
norme richiamate danno, infatti, nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte
dei Conti soluzioni coerenti con le attribuzioni di competenza fissate
dall'art. 1 comma quinto, della l. n. 19/1994.
Conclusivamente
va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con ricorso della causa
alla Sezione Giurisdizionale Regione Piemonte, innanzi alla quale va riassunto.
Non è
luogo a pronunzia sulle spese stante la natura dei giudizi.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione
Prima Giurisdizionale Centrale di Appello annulla la sentenza in epigrafe con
remissione della causa alla Sezione Giurisdizionale Regione Piemonte in diversa
composizione.
Nulla
per le spese.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2005.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
F.to Nicola MASTROPASQUA F.to Claudio DE ROSE
Depositata
in Segreteria il 8/11/2005
IL
DIRIGENTE
F.to Maria FIORAMONTI
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196,
dispone
che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi
dell'appellato e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.
IL PRESIDENTE
F.to Claudio DE ROSE
In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'appellato e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.
Roma,
8/11/2005
IL DIRIGENTE
F.to Maria FIORAMONTI