LaPrevidenza.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale,

composta dai Magistrati.

DOTT. TULLIO SIMONETTI        PRESIDENTE

DOTT.  NICOLA MASTROPASQUA          CONSIGLIERE REL.

DOTT. ANTONIO VETRO                                 CONSIGLIERE 

DOTT.SSA MARIA TERESA ARGANELLI               CONSIGLIERE  

DOTT. ROCCO DI PASSIO                                CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 361/2005)

nel giudizio di appello, iscritto al n. xx122  del registro di Segreteria, proposto dal Ministero omissis avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Piemonte n. 383/04 del 20 luglio 2004 e nei confronti di G.E., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Procacci.

         Visti gli atti e documenti di causa;

         Uditi all'udienza pubblica del 12 luglio 2005 il relatore Consigliere Nicola Nastropasqua, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'Amministrazione e l'avv. Luca Procacci.

         Ritenuto in

FATTO

         Con atto depositato in data 23 dicembre 2004 ed iscritto al n. xx122 del registro di segreteria il Ministero omissis ha proposto appello avverso la sentenza n. 383/04 del 20 luglio 2004 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, con la quale è stato accolto il ricorso proposto, avverso la deliberazione della omissis del 14 ottobre 2003, da G.E. così riconoscendo i benefici, nonché l'assegno vitalizio previsti dall'art. 1 della legge 18.11.1980, n. 791.

         Nel gravame l'appellante deduce la violazione degli artt.1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e art. 111 Cost. - inadeguata e insufficiente motivazione.

         Il Giudice di primo grado ha ritenuto che risulta provato l'internamento del Sig. G. in un campo KZ, sia per il documento di riconoscimento che per un frammento di corrispondenza e che risulta provata la natura del campo di sterminio KZ, in quanto lo Stammlager IX C risulta corrispondere al Lager di Bad Sulza e dalla copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale Tedesca n. 64 del 24.9.1977 in cui il campo di Bad Sulza è indicato alla pagina 1789 con il n. 69, come facente parte dell'elenco dei campi di sterminio nazisti K.Z.

         Secondo l'Amministrazione il campo Stammlager IX C non era sottoposto alla vigilanza e all'amministrazione della Gestapo o delle S.S. destinato ai fini di sterminio, presente tra quelli elencati nella G.U. della Repubblica Federale di Germania n. 64 del 24.9.1977.

         Inoltre, per il Sig. G. non risulta comprovata verificata e soddisfatta l'altra condizione di legge, cioè la natura politica delle cause che ebbero a determinare la deportazione, per ragione di fede, ideologica e razza; al contrario risulta che l'interessato venne catturato quale militare delle forze armate italiane e, sostanzialmente, di essere stato un prigioniero di guerra. L'accertamento giudiziale di tale condizione è inesistente con conseguente assenza di motivazione in merito per giungere all'accoglimento del ricorso.

         In subordine l'appellante deduce la violazione dell'articolo 1224 c.c. e dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., per il periodo precedente alla entrata in vigore della legge 21.7.2000, n. 205 in ordine alla modalità di liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria.

         L'appellato si è costituito in giudizio rappresentato  e difeso dall'avv. Alessandro Bozza, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

         Nell'udienza di discussione le parti hanno illustrato i rispettivi atti scritti.

         Considerato in

DIRITTO

         La Legge n. 791 del 1980 individuava due requisiti per la concessione degli assegni da essa previsti, e cioè l'internamento in un campo di sterminio KZ e la natura delle cause di deportazione e cioè ragioni di fede, ideologica o razza.

         Il giudice di primo grado nella sentenza impugnata non ha in nessun modo esaminato l'esistenza del secondo degli enunciati profili, di cui non vi è alcuna traccia né un punto di fatto né in parte motiva.

         Come si detto la concessione dei benefici di cui alla legge n. 791/1980 è subordinato all'accertamento di ambedue i requisiti previsti dalla mormativa di settore. A ciò consegue l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione.

         Quanto agli effetti dell'annullamento va precisato che l'accertamento delle condizioni previste dalla legge per la concessione dei benefici, e cioè la prova della loro esistenza, è questione di fatto.

         Sulla base di detta constatazione va stabilito se questo giudice di appello possa definire la causa nel merito dopo la intervenuta abrogazione dell'art. 105, comma secondo, del regolamento di procedura n. 1038/1933.

         In proposito va ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della L. n. 19/1994 l'appello in materia di pensione è consentito per soli motivi di diritto, ed è escluso per le questioni di fatto.

         In relazione a questa norma è stato fissato l'ambito cognitorio del giudice di appello che è pieno per i motivi di diritto ed è limitato quanto alle questioni di fatto alla sola violazione dell'art. 111 Costituzione, nonché  degli artt. 22 ee 22 R.D. n. 1038/1933 (cfr. SS.RR. n. 10/2000/QM e Corte Costituzionale n. 84/2003 ord. Del 27 marzo 2003).

         La norma ha in tal modo stabilito una ripartizione della competenza tra giudice di primo grado e giudice di appello attribuendo al primo in via esclusiva la cognizione delle questioni medico-legali e di quelle ad esse equiparate sulle quali il giudice d'appello non può non pronunciarsi. In tali sensi è da escludersi che l'appello possa avere effetto devolutivo pieno, dovendosi nell'ambito delle questioni di fatto il giudice d'appello limitare ad accertare se sussistono ragioni fondate sull'art. 111 Cost. per annullare la sentenza impugnata.

         Gli esiti della pronuncia di annullamento, alla luce dei delineati limiti di cognizione del giudice di appello, vanno dedotti dall'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c. quando sia rilevata una nullità che investe questioni di fatto od accertamenti medico-legali e dal primo comma dell'art.l 384 c.p.c., nella ipotesi in cui si verte su questioni di diritto e possa pervenirsi a pronuncia di merito senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

         Le norme richiamate danno, infatti, nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti soluzioni coerenti con le attribuzioni di competenza fissate dall'art. 1 comma quinto, della l. n. 19/1994.

         Conclusivamente va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con ricorso della causa alla Sezione Giurisdizionale Regione Piemonte, innanzi alla quale va riassunto.

         Non è luogo a pronunzia sulle spese stante la natura dei giudizi.

P.Q.M.

         La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello annulla la sentenza in epigrafe con remissione della causa alla Sezione Giurisdizionale Regione Piemonte in diversa composizione.

         Nulla per le spese. 

         Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2005.

L'ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

F.to Nicola MASTROPASQUA      F.to Claudio DE ROSE

         Depositata in Segreteria il 8/11/2005

IL DIRIGENTE

                  F.to Maria FIORAMONTI

 

 DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dell'appellato e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

IL PRESIDENTE

F.to Claudio DE ROSE

In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'appellato e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

Roma,    8/11/2005                                                                  IL DIRIGENTE

                  F.to Maria FIORAMONTI 

 

 

Inizio

 

 LaPrevidenza.it