Pensioni: il giudice non può intervenire in funzione del Legislatore
Le note alla sentenza della Corte dei Conti, sez. III^ appello del 5.4.2006 n° 174
Corte costituzionale - Sentenza 5-11 maggio 1988, n. 501
In base alla giurisprudenza costituzionale, la pensione deve intendersi come retribuzione differita, e ciò implica l’esigenza di costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni dei lavoratori in servizio attivo. Consegue che la legge n. 141 del 1985 - la quale ha stabilito, a fini perequativi, rivalutazioni percentuali delle pensioni pregresse dei pubblici dipendenti, incluse quelle dei magistrati - avrebbe dovuto adeguare le pensioni di questi ultimi alla nuova struttura retributiva (con annesso "beneficio") introdotta dalla precedente legge n. 425 del 1984 per i magistrati in servizio al 1° luglio 1983. Peraltro, poiché la suddetta legge n. 141 ha esaurito la sua funzione riequilibratrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della pronuncia di parziale incostituzionalità della medesima decorrono dal 1° gennaio 1978. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione - gli articoli 1, 3, primo comma, e 6, della legge 17 aprile 1985 n. 141, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall’applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.
LaPrevidenza.it, 29/06/2006