Note alla sentenza n°174/2006 – Corte dei Conti -
Appello
Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare
a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Corte costituzionale - Sentenza 5-11 maggio 1988, n. 501
In base alla giurisprudenza costituzionale, la pensione
deve intendersi come retribuzione differita, e ciò implica l’esigenza di
costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni dei
lavoratori in servizio attivo. Consegue che la legge n. 141 del 1985 - la quale
ha stabilito, a fini perequativi, rivalutazioni percentuali delle pensioni
pregresse dei pubblici dipendenti, incluse quelle dei magistrati - avrebbe dovuto
adeguare le pensioni di questi ultimi alla nuova struttura retributiva (con
annesso "beneficio") introdotta dalla precedente legge n. 425 del
1984 per i magistrati in servizio al 1° luglio 1983. Peraltro, poiché la
suddetta legge n. 141 ha esaurito la sua funzione riequilibratrice al 31
dicembre 1987, gli effetti della pronuncia di parziale incostituzionalità della
medesima decorrono dal 1° gennaio 1978. Sono, pertanto, costituzionalmente
illegittimi - per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione - gli
articoli 1, 3, primo comma, e 6, della legge 17 aprile 1985 n. 141, nella parte
in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei
procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1°
luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della
pensione sulla base del trattamento economico derivante dall’applicazione degli
articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dalla data del
1° gennaio 1988.
Corte costituzionale - Sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 42
Il legislatore, nell’escludere dalla riliquidazione delle
pensioni del personale collocato in quiescenza anteriormente al 1° luglio 1983
l’applicabilità del meccanismo di adeguamento, ha esercitato una
discrezionalità sua propria volendo limitare gli effetti dello stesso
all’ambito esclusivo del trattamento stipendiale (v. massima A) quale era stato
concepito. Esula, pertanto, dai limiti del controllo di legittimità una
pronuncia additiva, come richiesta dai giudici "a quibus",
consistente in una mera trasposizione dell’istituto nel settore pensionistico.
Tuttavia la cristallizzazione della riliquidazione agli stipendi del 1 luglio
1983, senza prevedere nessun adeguamento, nemmeno parziale, non può non
prospettarsi come fattore di divaricazione tra stipendi e pensioni al di la di
quel ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale e imperfetto,
già richiesto dalla Corte costituzionale ex articoli 3 e 36, così determinando,
"medio tempore", l’esigenza di un riesame della questione di
costituzionalità. (Inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, sollevata in
riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 136 della Costituzione).
Corte costituzionale - Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n
226
Il principio di adeguatezza delle pensioni non comporta la
garanzia di integrale e puntuale corrispondenza fra pensioni e retribuzioni,
bensì postula la presenza di meccanismi di ragionevole perequazione, idonei ad
evitare che fra la dinamica retributiva e quella pensionistica si verifichi uno
scostamento di entità tale da risultare irragionevole; la scelta di tali
meccanismi è rimessa alla discrezionalità del legislatore e va compiuta
attraverso il bilanciamento delle varie esigenze nel quadro della politica
economica generale e nei limiti delle concrete disponibilità finanziarie (V.
Sentenze n. 42/1993, n. 337/1992, n. 243/1992, n. 119/1992, n. 119/1991, n.
20/1991, n. 501/1988, n. 173/1986, n. 30/1976, nonché Ordinanza n. 92/1991).
Corte costituzionale - Sentenza 20-27 luglio 1995, n 409
È manifestamente infondata, in riferimento all’articolo
136 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni
in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di
magistratura ed equiparato), i quali escludono dalla riliquidazione delle
pensioni dei magistrati e categorie equiparate gli adeguamenti previsti per il
personale in servizio dall’articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
sollevata sotto il profilo della violazione del giudicato di cui alla sentenza
della Corte costituzionale n. 501 del 1988 (che aveva dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3, comma 1, e 6 della legge 17
aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non veniva disposta, a favore dei
magistrati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione
della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall’applicazione
degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dal 1°
gennaio 1988), sentenza sulla base della quale molteplici pronunzie della Corte
dei Conti avevano appunto riconosciuto il diritto di tali pensionati
all’applicazione degli adeguamenti periodici di cui alla legge n. 27 del 1981.
La questione, invero, è già stata risolta in senso negativo dalla Corte con la
sentenza n. 42 del 1993, la quale ha rilevato che dalla precedente sentenza n.
501 del 1988 non deriva una immediata e completa estensione, anche per il
futuro, dell’adeguamento a tutti i pensionati, affermando anche, in via
generale, che il legislatore, nell’escludere dalla riliquidazione delle
pensioni il meccanismo di adeguamento, aveva esercitato una discrezionalità sua
propria, sicché esulava dai limiti del controllo di legittimità costituzionale
l’operazione additiva consistente in una mera trasposizione dell’istituto
dell’adeguamento automatico nel settore pensionistico. Le stesse ragioni di
allora portano a dichiarare la manifesta infondatezza della questione
riproposta.
Corte costituzionale - Sentenza 24 febbraio-5 marzo 1999,
n 62
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale -
sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione -
dell’articolo 1, comma 2, del DL 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti
in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie
ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge
28 febbraio 1990, n. 37; dell’articolo 5 del DL 24 novembre 1990, n. 344
(Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, con la legge 23
gennaio 1991, n. 21; e degli articoli 2, 3 e 4 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5
(Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei
sottufficiali dell’arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati,
nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 - nella parte in cui non
prevedono l’estensione dei benefici ivi contemplati al personale già collocato
a riposo -, in quanto la costante giurisprudenza della Corte ha sempre
affermato che non vi è un principio costituzionale che imponga l’automatico
adeguamento delle pensioni agli stipendi.
Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.