Note alla sentenza n°174/2006 – Corte dei Conti - Appello

 

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.



Corte costituzionale - Sentenza 5-11 maggio 1988, n. 501

In base alla giurisprudenza costituzionale, la pensione deve intendersi come retribuzione differita, e ciò implica l’esigenza di costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni dei lavoratori in servizio attivo. Consegue che la legge n. 141 del 1985 - la quale ha stabilito, a fini perequativi, rivalutazioni percentuali delle pensioni pregresse dei pubblici dipendenti, incluse quelle dei magistrati - avrebbe dovuto adeguare le pensioni di questi ultimi alla nuova struttura retributiva (con annesso "beneficio") introdotta dalla precedente legge n. 425 del 1984 per i magistrati in servizio al 1° luglio 1983. Peraltro, poiché la suddetta legge n. 141 ha esaurito la sua funzione riequilibratrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della pronuncia di parziale incostituzionalità della medesima decorrono dal 1° gennaio 1978. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione - gli articoli 1, 3, primo comma, e 6, della legge 17 aprile 1985 n. 141, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall’applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.



Corte costituzionale - Sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 42

Il legislatore, nell’escludere dalla riliquidazione delle pensioni del personale collocato in quiescenza anteriormente al 1° luglio 1983 l’applicabilità del meccanismo di adeguamento, ha esercitato una discrezionalità sua propria volendo limitare gli effetti dello stesso all’ambito esclusivo del trattamento stipendiale (v. massima A) quale era stato concepito. Esula, pertanto, dai limiti del controllo di legittimità una pronuncia additiva, come richiesta dai giudici "a quibus", consistente in una mera trasposizione dell’istituto nel settore pensionistico. Tuttavia la cristallizzazione della riliquidazione agli stipendi del 1 luglio 1983, senza prevedere nessun adeguamento, nemmeno parziale, non può non prospettarsi come fattore di divaricazione tra stipendi e pensioni al di la di quel ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale e imperfetto, già richiesto dalla Corte costituzionale ex articoli 3 e 36, così determinando, "medio tempore", l’esigenza di un riesame della questione di costituzionalità. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 136 della Costituzione).

Corte costituzionale - Sentenza 23 aprile-7 maggio 1993, n 226

Il principio di adeguatezza delle pensioni non comporta la garanzia di integrale e puntuale corrispondenza fra pensioni e retribuzioni, bensì postula la presenza di meccanismi di ragionevole perequazione, idonei ad evitare che fra la dinamica retributiva e quella pensionistica si verifichi uno scostamento di entità tale da risultare irragionevole; la scelta di tali meccanismi è rimessa alla discrezionalità del legislatore e va compiuta attraverso il bilanciamento delle varie esigenze nel quadro della politica economica generale e nei limiti delle concrete disponibilità finanziarie (V. Sentenze n. 42/1993, n. 337/1992, n. 243/1992, n. 119/1992, n. 119/1991, n. 20/1991, n. 501/1988, n. 173/1986, n. 30/1976, nonché Ordinanza n. 92/1991).

Corte costituzionale - Sentenza 20-27 luglio 1995, n 409

È manifestamente infondata, in riferimento all’articolo 136 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), i quali escludono dalla riliquidazione delle pensioni dei magistrati e categorie equiparate gli adeguamenti previsti per il personale in servizio dall’articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sollevata sotto il profilo della violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 (che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3, comma 1, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non veniva disposta, a favore dei magistrati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall’applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dal 1° gennaio 1988), sentenza sulla base della quale molteplici pronunzie della Corte dei Conti avevano appunto riconosciuto il diritto di tali pensionati all’applicazione degli adeguamenti periodici di cui alla legge n. 27 del 1981. La questione, invero, è già stata risolta in senso negativo dalla Corte con la sentenza n. 42 del 1993, la quale ha rilevato che dalla precedente sentenza n. 501 del 1988 non deriva una immediata e completa estensione, anche per il futuro, dell’adeguamento a tutti i pensionati, affermando anche, in via generale, che il legislatore, nell’escludere dalla riliquidazione delle pensioni il meccanismo di adeguamento, aveva esercitato una discrezionalità sua propria, sicché esulava dai limiti del controllo di legittimità costituzionale l’operazione additiva consistente in una mera trasposizione dell’istituto dell’adeguamento automatico nel settore pensionistico. Le stesse ragioni di allora portano a dichiarare la manifesta infondatezza della questione riproposta.

Corte costituzionale - Sentenza 24 febbraio-5 marzo 1999, n 62

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione - dell’articolo 1, comma 2, del DL 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; dell’articolo 5 del DL 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21; e degli articoli 2, 3 e 4 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 - nella parte in cui non prevedono l’estensione dei benefici ivi contemplati al personale già collocato a riposo -, in quanto la costante giurisprudenza della Corte ha sempre affermato che non vi è un principio costituzionale che imponga l’automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi.



Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.