Pensioni: il giudice non può intervenire in funzione del Legislatore
Corte dei Conti, sez. III^ appello, Sentenza 5.4.2006 n° 174
Và rilevato, innanzitutto, che il giudice, pur se reputi che su una determinata questione l’intervento del legislatore manchi o sia inadeguato, non dispone di un potere di supplenza così ampio come quello che si attribuisce il giudice appellato.
La discrezionalità del giudice, infatti, è legata strettamente al fatto dedotto in giudizio ("dà mihi factum, dabo tibi ius" recita il broccardo romano) ed il "libero convincimento" si costruisce sulle prove dedotte in giudizio e le norme di riferimento.
Quanto alle norme costituzionali ritenute violate (articoli 36 e 38), l’organo deputato ad esigerne il rispetto e l’applicazione è la Corte costituzionale.
E appunto, sul problema della perequazione delle pensioni sulla base delle retribuzioni in servizio si è espressamente pronunciata la Corte costituzionale e se è vero che il giudice delle leggi con Sentenza n. 501 del 1988 si è mostrato.... (LaPrevidenza.it)
LaPrevidenza.it, 29/06/2006