LA CORTE DEI
CONTI
SEZIONE III GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 174/2006)
nel giudizio d’appello iscritto al n. 23910 del registro di
segreteria
ad istanza
di INPDAP assistito dall’avvocato Maria Ravano Marini
avverso
la sentenza n. 71/2005 del 18 maggio 2004 pubblicata il 26 gennaio
2005 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia e
nei confronti
di B.L. per sé e per il marito B.G. (deceduto) assistita
dall’avvocato Marina Milli; vari ricorrenti….
Vista la sentenza resa fra le parti del presente giudizio;
Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del giorno 3 marzo 2006 con
l’assistenza del segretario signora Gerarda Calabrese, la relazione del
Consigliere dott. Giorgio CAPONE ed uditi altresì l’avvocato Maria Ravano
Marini e l’avvocato Marina MIlli;
Ritenuto in fatto
Con l’appellata sentenza la sezione giurisdizionale per la Regione
Puglia ha accolto il ricorso di B.L. e di altri pensionati e, per l’effetto, ha
loro riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico
a ciascuno spettante sulla base dei miglioramenti economici corrisposti al
personale in attività di servizio di pari qualifica ed anzianità, con decorrenza
dalla data di collocamento a riposo.
Il primo giudice, dopo aver svolto ampia disamina delle pronunce
della Corte costituzionale in tema di perequazione dei trattamento di pensione
(ed in ultimo dell’Ordinanza n. 531 del 2002), ha rivendicato il compito di
interpretare in modo ed autonomo ed indipendente le norme costituzionali in
materia pensionistica (articoli 36 e 38 della Costituzione) ritenendole
violate.
Affermata la natura della pensione come retribuzione differita, ha
invocato il principio di proporzionalità della pensione alla qualità e quantità
del lavoro prestato nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita e
constatata l’esistenza di irragionevole scostamento fra pensioni e retribuzione
non intaccato dal meccanismo della perequazione automatica (DLgs 30 dicembre
1992 n. 503) ha accolto i ricorsi.
Avverso la pronuncia ha presentato appello, con istanza di
sospensiva, l’INPDAP assistito dall’avvocato Maria Ravano Marini nel quale
osserva che non esiste nel nostro ordinamento norma o principio che consentano
un automatico adeguamento del trattamento di quiescenza a quello di servizio.
Né - ha aggiunto - la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità di
percorrere la via giudiziaria al fine di ottenere l’aggancio della pensione allo
stipendio. Come del resto manca un principio di valenza costituzionale che
imponga al legislatore di estendere al personale in quiescenza i miglioramenti
retributivi concessi a quelli in servizio; quando il legislatore ha ritenuto di
varare norme perequative tra pensione e stipendio lo ha fatto (da ultimo DLgs
n. 503 del 2002 1992).
Da qui la richiesta di annullamento della pronuncia.
Nell’interesse della signora Lucia B.L. (per sé e per il marito
B.G. deceduto) si è costituito l’avvocato Marina Milli che nell’atto scritto ha
affermato di condividere l’impostazione della pronuncia impugnata tratta dalla
dimostrata discordanza tra pensione e stipendi e coerente con i principi di
tutela costituzionale dei diritti dei pensionati ad un trattamento di quiescenza
proporzionato alle retribuzioni al personale in servizio di pari qualifica ed
anzianità.
Osserva parte appellata che il giudice, nell’ambito del suo potere
discrezionale è voluto intervenire istituendo un meccanismo di autentico
adeguamento fra pensione e retribuzione.
Ha concluso con la richiesta di conferma della pronuncia.
All’udienza del 20 gennaio 2006 veniva accolta l’istanza di
sospensiva avanzata dall’INPDAP circa l’esecuzione della sentenza impugnata.
All’odierna udienza le parti hanno esposto le argomentazioni a
sostegno delle rispettive tesi.
Considerato in diritto
Và rilevato, innanzitutto, che il giudice, pur se reputi che su
una determinata questione l’intervento del legislatore manchi o sia inadeguato,
non dispone di un potere di supplenza così ampio come quello che si attribuisce
il giudice appellato.
La discrezionalità del giudice, infatti, è legata strettamente al
fatto dedotto in giudizio ("dà mihi factum, dabo tibi ius" recita il
broccardo romano) ed il "libero convincimento" si costruisce sulle
prove dedotte in giudizio e le norme di riferimento.
Quanto alle norme costituzionali ritenute violate (articoli 36 e
38), l’organo deputato ad esigerne il rispetto e l’applicazione è la Corte
costituzionale.
E appunto, sul problema della perequazione delle pensioni sulla
base delle retribuzioni in servizio si è espressamente pronunciata la Corte
costituzionale e se è vero che il giudice delle leggi con Sentenza n. 501 del
1988 si è mostrato incline a collocare il problema dell’aggiornamento delle pensioni
nel filone della riliquidazione, anziché in quello della perequazione, và detto
che la stessa sentenza non ha mancato di sottolineare che "appartiene
alla valutazione del legislatore ordinario" disporre i mezzi per
attuare il principio di adeguamento delle pensioni, così confermando che le
diverse leggi che, nel tempo e con riferimento alla varie categorie, hanno
proceduto alla riliquidazione, sono espressione di scelte discrezionali
motivate sempre in ragione della peculiarità dei casi e delle situazioni, ma
non certamente adempimento satisfattivo, di per sé ed a prescindere dalle
specifiche esigenze, di aspettative costituzionalmente rilevanti.
Và ricordato che la Corte costituzionale ha sempre affermato come
improponibile il "percorso giudiziario" per ottenere l’aggancio delle
pensioni agli stipendi.
È stato con estrema chiarezza affermato che non esiste alcun
principio di valenza costituzionale che imponga al legislatore di estendere al
personale in quiescenza i miglioramenti concessi a quello in servizio, con
conseguenti ed automatiche e periodiche riliquidazioni (sentenze n. 42/1993, n.
226/1993, n.409/1995 e n. 62/1999) costituendo, queste ultime, istituti
eccezionali con i quali il legislatore adegua le pensioni al costo della vita
ed alla dinamica retributiva, disciplinata da specifiche leggi a fondamento
delle quali vi è una visione delle risorse finanziarie da destinare a detti
adeguamenti. (SSR sentenza n. 11/Qm/1998).
In altri termine, se è vero che il legislatore deve, nel rispetto
dei principi costituzionali di cui agli articoli 36 e 38 della costituzione
(aventi contenuto programmatico e non precettivo come ritiene il primo
giudice), garantire la tendenziale conservazione, nel tempo, del valore reale
della pensione, inizialmente parametrato al lavoro prestato, ed in particolare
è tenuto a far sì che i trattamenti previdenziali siano adeguati alle esigenze
di vita dei pensionati, è pur vero, tuttavia,che egli a tal fine, possiede ampi
margini di discrezionalità nel cui contesto può avvalersi di diversi strumenti
perequativi, i quali devono essere articolati in modo da essere coerenti anche
con valori costituzionali di segno opposto quali l’esigenza del rispetto dei
principi di equilibrio della finanza pubblica (articolo 81 della costituzione).
Non sembra che il giudice appellato abbia tenuto conto
dell’esistenza di tali diversi principi costituzionali.
Allo stato, il legislatore ha ritenuto di adottare uno strumento
perequativo (articolo 11 decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992) in cui
si prevede l’adeguamento con cadenza annuale, delle pensioni al costo della
vita e contempla la possibilità che la legge finanziaria vari ulteriori
miglioramenti, in relazione all’andamento dell’economia, si da assicurare la
tendenziale conservazione del valore reale delle pensioni; l’idoneità di tale
strumento ad attuare un’efficace protezione previdenziale delle varie categorie
non può essere accertata dal giudice.
La prospettazione esplicitata nella sentenza impugnata poggia su
considerazioni che possono essere prese in considerazione dal legislatore
futuro, ma non da giudice delle pensioni.
Alle considerazioni che precedono consegue l’accoglimento
dell’appello con conseguente negazione agli appellati del diritto alla
riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti
economici corrisposti al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.
Sussistono equi motivi per compensare le spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti Sezione III giurisdizionale centrale d’appello
definitivamente pronunciando accoglie l’appello rivolto dall’INPDAP avverso la
sentenza in epigrafe che conseguentemente viene annullata come indicato in
parte motiva.
Spese compensate.
Data in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2006.
Depositata nella segreteria della Sezione il 5 aprile 2006