Corte dei Conti Emilia, Sentenza 20 aprile 2005 n° 482
Con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (“Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della l. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”) è stato stabilito, al Titolo I. (riguardante il “PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”), art. 8, che “Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1º gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724”.
LaPrevidenza.it, 10/05/2005
3497880035
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