REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del consigliere dott. Pietro SULLO;

Compiuta nella pubblica udienza dell'11 marzo 2005 la relazione sulla causa, con l'assistenza del Segretario sig.ra Stefania BRANDINU, assenti e non rappresentate le Parti;

Visti gli atti della causa;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(Numero 482/2005)

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 31104/PM R.G. - proposto da R.S., - contro l'atto del Ministero della Difesa (prot.) ROC1/8.3/ 3.4/F3-1;

Ritenuto in

FATTO

  Con l'atto suindicato è stata liquidata la pensione provvisoria al sunnominato (Aiutante della Aeronautica Militare cessato dal servizio militare il 31 dicembre 1996) applicandosi le penalizzazioni previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i dipendenti cessati dal servizio per anzianità.

  Nel ricorso l'interessato ha eccepito l'illegittimità del menzionato atto affermando che le penalizzazioni anzidette non sono applicabili al personale militare e richiamando, in particolare, l'art. 2, comma 23, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, nell'armonizzare il regime pensionistico del personale militare a quello generale, fissa la decorrenza al 1° gennaio 1998.

  In tale stato la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

  La questione che con il ricorso all'esame viene sottoposta al giudizio della Corte concerne l'applicabilità al personale militare delle penalizzazioni previste dall'art. 1, comma 27, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i dipendenti cessati dal servizio per anzianità prima del 1° gennaio 1998.

  Al riguardo si deve ricordare che, per l'art. 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, “Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1º gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto”.

 Per l'art. 2, comma 23, della stessa legge 8 agosto 1995, n. 335, “Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del princìpio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzare ai princìpi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.”

  Con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (“Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della l. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”) è stato stabilito, al Titolo I. (riguardante il “PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”), art. 8, che “Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1º gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724”.

.  Così ricostruito il quadro normativo cui si deve fare riferimento nella presente controversia, appare chiara la volontà del Legislatore di far decorrere, per i militari e per gli appartenenti ai Corpi di polizia, l'applicazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica dal 1° gennaio 1998: si deve pertanto escludere, nei confronti dell'anzidetto Personale cessato dal servizio per anzianità prima del 1° gennaio 1998, l'applicabilità delle penalizzazioni previste dall'art. 1, comma 27, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  Nei sensi di cui sopra questa Corte ha già avuto ripetute occasioni per pronunciarsi (cfr., ad es., Sez. Giur. Reg. Sicilia, 15 aprile 1998, n. 128).

  Alla stregua delle suesposte considerazioni si deve affermare il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico senza l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 1, comma 27, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  Sulle somme accordate in esecuzione della presente sentenza competono rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme già rivalutate), dalle rispettive scadenze al saldo, nei limiti di cui al sesto comma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, così come interpretato dal sesto comma dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

  L'eccezione di prescrizione opposta dal Ministero della Difesa deve essere respinta avendo l'interessato azionato la propria pretesa appena a conoscenza dell'atteggiamento negativo dell'Amministrazione.

  Sussistono apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare la compensazione delle spese giudiziali.

PER QUESTI MOTIVI

Il giudice, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe.

  Per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico senza l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 1, comma 27, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  Sulle somme accordate in esecuzione della presente sentenza competono rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme già rivalutate), dalle rispettive scadenze al saldo, nei limiti di cui in motivazione.

  Spese compensate.

  Dispone il rinvio degli atti all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti di esecuzione.

  Così deciso in Bologna, l'11 marzo 2005.

IL GIUDICE

F.to Pietro SULLO

Depositata in Segreteria in data 20 aprile 2005

            Il Direttore della Segreteria

                            F.to Valeria Sama

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