martedì, 13 ottobre 2026

Pensione: i benefici contrattuali si applicano alle singole scadenze

Corte dei Conti, Sez. III^ giurisdizionale d'appello, Sentenza 23.2.2005 n° 348

 

Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, in composizione monocratica, ha dichiarato il diritto del sig. O.L., ex dirigente dello I.A.C.P. di Bari cessato dal servizio a far tempo dal 1 febbraio 1988, “a vedersi riliquidato il trattamento pensionistico in godimento, a ciascuna delle date previste dall’ art. 46 del D.P.R. n. 333/1990, tenendo conto degli aumenti stipendiali recati dallo stesso articolo, senza che sia operato alcun riassorbimento in relazione agli aumenti della pensione spettanti per effetto della perequazione automatica ai sensi dell'art. 21 della legge n. 730/ 1983, i quali devono essere, invece, corrisposti, alle date previste, sull'importo della pensione, quale spettante per effetto della suddetta riliquidazione”, oltre benefici accessori sulle maggiori somme dovute a tale titolo.
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LaPrevidenza.it, 09/11/2005

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