REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione
terza giurisdizionale centrale d'appello
composta dai magistrati:
dott. A.D.M. Presidente
dott. Giorgio
Capone
Consigliere
dott. Enzo Rotolo
Consigliere
dott. Amedeo Rozera Consigliere
dott. S.N. Consigliere
relatore
ha pronunciato la
seguente
(Numero 348/2005)
nel giudizio
pensionistico d'appello iscritto al n° 19xx del registro di segreteria,
a
istanza
dell'Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica [Inpdap], in
persona del Commissario straordinario, con domicilio eletto in Roma rappresentato
e difeso dall'avv. D.M.,
contro
il sig. O.L.,
rappresentato e difeso dall'avv. A.M.,
avverso
la sentenza della
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia 28 agosto 2003 n° 789/2003.
Visti
la sentenza impugnata, l'atto di appello e ogni altro atto e documento di causa.
Uditi
nella pubblica udienza del 23 febbraio 2005, con l'assi stenza del segretario
sig.ra Lucia Bianco, il relatore consigliere S.N. e l'avv. A.M..
Ritenuto
in
FATTO
Con
l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, in
composizione monocratica, ha dichiarato il diritto del sig. O.L., ex dirigente
dello I.A.C.P. di Bari cessato dal servizio a far tempo dal 1 febbraio 1988, “a
vedersi riliquidato il trattamento pensionistico in godimento, a ciascuna
delle date previste dall’ art. 46 del D.P.R. n. 333/1990, tenendo conto degli
aumenti stipendiali recati dallo stesso articolo, senza che sia operato alcun
riassorbimento in relazione agli aumenti della pensione spettanti per effetto
della perequazione automatica ai sensi dell'art. 21 della legge n. 730/ 1983, i
quali devono essere, invece, corrisposti, alle date previste, sull'importo
della pensione, quale spettante per effetto della suddetta riliquidazione”,
oltre benefici accessori sulle maggiori somme dovute a tale titolo.
Avverso
la pronuncia ha interposto appello l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'Amministrazione pubblica [Inpdap], chiedendone l'annullamento
e contestando, a tal fine, la violazione e falsa applicazione delle norme di
cui sopra, nonché la violazione del principio di uguaglianza, la manifesta
disparità di trattamento e la violazione e falsa applicazione dell'art. 3
Costituzione.
L'appellante
sostiene che il cumulo in discussione è precluso poiché determina l'illegittima
duplicazione di benefici che rivestono in sostanza analoga funzione di “adeguamento
delle pensioni” ; precisa pertanto
che il trattamento di quiescenza dell'appellato è stato calcolato alla luce
della circolare del Ministero del tesoro 15 dicembre 1987 n° 72, con attribuzione della sola perequazione
automatica, in quanto più favorevole, alle date del 1 luglio 1988 e del 1
ottobre 1989 e riconoscimento invece dell'incremento contrattuale alla data
del 1 luglio 1990.
Inoltre
lamenta che la diversa opinione comporta una disparità di trattamento rispetto
ai dipendenti in attività di servizio e destinatari del medesimo contratto
collettivo, i quali, all'atto dell'integrale applicazione dell'accordo,
verrebbero a percepire uno stipendio inferiore all'importo della pensione del
personale già posto in congedo.
Il
sig. O.L. si è costituito in giudizio col patrocinio dell'avv. A.M., il quale,
con memoria depositata il 7 giugno 2004, ha contestato:
1. l'inammissibilità
del gravame per difetto di un autonomo interesse a promuoverlo, palesato dalla
circostanza che l'appellante si è limitato a riportare acriticamente il
contenuto della circolare del Ministero del tesoro 15 dicembre 1987 n° 72,
tenendo quindi un comportamento processuale non coerente con l'interesse
pubblico affidato alle proprie cure e che addirittura si pone in contrasto col
principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Costituzione;
2. l'inammissibilità
del gravame, perché il lamentato vizio di violazione di legge non costituisce
idoneo motivo d'impugnazione [la censura viene riferita anche all'ipotesi che
le argomentazioni svolte dall'Istituto previdenziale vengano interpretate nel
senso di essere rivolte a contestare la contraddittorietà della motivazione
della sentenza di prime cure];
3. l'infondatezza
della tesi della incumulabilità dei benefici in discussione;
4. l'inammissibilità
dell'altro motivo d'appello, non potendo costituire vizio di incostituzionalità
l'interpretazione che il Giudice faccia di una norma; ovvero l'infondatezza
della censura medesima, per non essere rinvenibile nella fattispecie alcuna
rilevante disparità di trattamento.
Con
successiva memoria, depositata il 1 febbraio 2005, il legale ha ribadito la
propria linea difensiva, operando tra l'altro richiamo anche alla circolare
Ministeriale 3 settembre 1991 n° 8/I.P. e contestando il secondo motivo
d'appello, interpretandolo quale formale eccezione di incostituzionalità.
All'udienza
dibattimentale del 23 febbraio 2005 l'avv. A.M. ha concluso, svolgendo
ulteriori argomentazioni, richiamando e confermando il contenuto degli atti
scritti; inoltre ha depositato la propria nota spese.
In
tale stato il giudizio è passato in decisione.
Considerato
in
DIRITTO
1. Osserva preliminarmente il Collegio che il
Giudice di prime cure ha ritenuto che la vertenza promossa dal sig. O.L.
riguardasse esclusivamente la posizione dell'Inpdap [cfr. l'epigrafe della
pronuncia impugnata], secondo una rituale disamina della problematica della cui
analisi era stato investito e in ossequio del resto alla stessa lettera
dell'originario gravame, esplicitamente limitato al predetto Ente e alla
Direzione generale degli Istituti di previdenza, gestione quest'ultima pure
assorbita dalle competenze del primo.
Non essendovi censura sul punto, deve ritenersi, al
di là di ogni ulteriore notifica degli atti che hanno dato ingresso al giudizio
di primo grado e al presente d'appello, operata nei confronti di altri soggetti
giuridici, che nessun vulnus alla regolarità del contraddittorio possa
desumersi dalla mancata esibizione, da parte dell'appellante, della
documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto di fissazione della
data del dibattimento [all'uopo comunicatogli il 17 settembre 2004], assumendo
esclusivo rilievo in proposito la presenza in udienza del difensore
dell'appellato, unica parte del resto regolarmente costituitasi in giudizio a
seguito della vocatio che ne occupa.
2. Vanno quindi disattese le varie eccezioni di
inammissibilità mosse dall'appellato avverso l'impugnativa promossa
dall'Inpdap.
Al riguardo basti osservare che:
· l'Istituto
previdenziale contesta l'avvenuta violazione di alcune norme [di rango costituzionale,
ovvero contenute in leggi ordinarie o in accordi nazionali collettivi], censura
questa che appare pienamente riconducibile al dettato dell'art. 1, comma 5,
decreto legge 15 novembre 1993 n° 453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n°
19 [nel testo recato dall'art. 1, comma 1, decreto legge 23 ottobre 1996 n°
543, convertito in legge 20 dicembre 1996 n° 639], a norma del quale l'appello
per “motivi di diritto” alle Sezioni giurisdizionali centrali della
Corte dei conti è ammesso in materia pensionistica;
· nel
gravame l'appellante chiarisce in maniera puntuale il primo motivo
d'impugnazione, operando altresì richiamo, a conferma della propria tesi, al
contenuto della circolare ministeriale citata in narrativa [circostanza questa
che certo non palesa l'affermata carenza di interesse all'azione promossa, né
si pone in contrasto con l'interesse pubblico affidato in tutela all'Istituto
previdenziale e con il principio di imparzialità ex art. 97
Costituzione, atteso che questi ultimi rilevano, con tutta evidenza, anche con
riguardo alla corretta gestione delle risorse collettive, di cui il ricorso de
quo costituisce comunque espressione, fatta salva la verifica nel merito
della pretesa attoria];
· quanto
innanzi precisato vale altresì a disattendere il secondo motivo di
inammissibilità ricordato in narrativa, peraltro formulato in maniera generica
con riferimento al lamentato vizio di violazione di legge [riguardo all'altro
aspetto, relativo alla contraddittorietà di motivazione, va invece rilevato
che la questione esula dal presente giudizio, non avendo formato motivo di
censura da parte dell'appellante];
· il Giudice
è tenuto comunque a fornire, in ordine a qualsiasi disciplina che venga
sottoposta al suo esame, l'interpretazione che risulti conforme ai princìpi
costituzionali, per cui deve ritenersi ammissibile una censura rivolta a
contestare la lettura di una norma che si discosti dal dettato dei princìpi
fondamentali [ferma restando comunque la necessità di verificare la fondatezza
della doglianza].
3. Venendo al merito dell'impugnativa e precisato,
in estrema sintesi, che la materia dei contendere riguarda la possibilità di
cumulare, in favore del sig. O.L., i benefici perequativi previsti dalla legge 27 dicembre 1983 n° 730
con l'integrale riconoscimento in pensione degli incrementi retributivi di
cui all'accordo collettivo recato dal dr 3 agosto 1990 n° 333, va subito
chiarito che la tesi negativa fatta valere sul punto dall'Inpdap, fondata
sull'affermazione della sostanziale identità di natura dei due istituti, non
può essere condivisa.
In proposito va infatti evidenziato che gli aumenti
dovuti ai meccanismi perequativi [previsti dalle leggi 29 aprile 1976 n° 177 e
27 dicembre 1983 n° 730, poi modificati con l'art. 11 decreto legislativo 30
dicembre 1992 n° 503], costituiscono meri adeguamenti statistici ai processi
inflattivi e hanno quindi il solo scopo di salvaguardare il potere di acquisto
dei pensionati e non invece quello di aumentare il loro tenore di vita.
Diversa, come ha correttamente concluso il Giudice
di prime cure sulla base altresì della lettera dell'art. 21 legge n° 730
citata, è invece la ratio dell'estensione di miglioramenti economici
ai dipendenti pubblici cessati dal servizio nel periodo di vigenza di un
contratto collettivo: essa, infatti, rappresenta la conseguenza di clausole
stabilite dalle parti contraenti nell'esercizio della loro piena autonomia e
intese ad accrescere il potere di acquisto a disposizione del personale dipendente
[pur se scaglionato nel tempo, sotto il profilo economico, per ragioni di
contenimento della spesa pubblica, il che ne spiega l'integrale riconoscimento
anche a favore dei lavoratori collocati a riposo nel triennio di riferimento
dell'accordo], con riflessi anche sulle relative posizioni pensionistiche.
A riprova di quanto affermato basti pensare che,
opinando nel senso qui avversato, si giungerebbe ad attribuire alla
contrattazione collettiva finalità che esorbitano dai limiti rimessi alla medesima
[qual è appunto la disciplina del sistema pensionistico, pur se limitatamente
all'ambito della perequazione dei trattamenti in essere] e che, in contrario,
possono essere riferite solo alla potestà normativa del Legislatore nazionale.
Orbene, la diversità di funzione testé evidenziata
rende assolutamente compatibili i due benefici, non potendosi rinvenire
alcuna giustificazione alla loro applicazione alternativa, sia sul piano normativo
che su quello strettamente logico.
Né tale interpretazione si pone in contrasto con i
parametri costituzionali richiamati dall'appellante, dato che il lamentato vulnus
non è riconducibile a posizioni omogenee [lavoratori in servizio pensionati].
Pertanto, in linea con quanto osservato dalla
Sezione territoriale, deve respingersi la tesi sostenuta dall'Amministrazione
previdenziale con richiamo alla circolare innanzi precisata, che per tale
profilo va disapplicata ex art. 5 legge 20 marzo 1865 n° 2248.
Se tale è la conclusione da raggiungere in ordine
al punto di diritto sottoposto all'esame della Sezione, nondimeno deve
escludersi che il trattamento di quiescenza, determinato nel senso qui
sostenuto, possa risultare superiore a quello di attività che sarebbe spettato
al dipendente laddove fosse rimasto in servizio alle singole decorrenze
previste dall'accordo di categoria in questione, che rappresenta quindi, di
volta in volta, il limite cui parametrare il riconoscimento dei benefici perequativi.
Tale principio può desumersi, di per sé, dagli
stessi criteri che, all'epoca di cui si discute, disciplinavano il calcolo del
trattamento di quiescenza con riguardo all'importo di quello di attività,
nell'ottica del cosiddetto sistema retributivo [argomenta anche dagli artt. 20
e 37 legge 29 aprile 1976 n° 177].
Comunque ha poi trovato un'espressa conferma nella
direttiva dettata dall'art. 3, comma 1, lett. q), legge 23 ottobre 1992 n°
421 [recante: “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione
delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e
di finanza territoriale” ], sulla base del quale è stato emanato il
citato art. 11 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 503.
La norma in questione, infatti, ha previsto che
l'emananda disciplina della perequazione automatica dei trattamenti di
quiescenza dovesse comunque essere formulata “tenendo anche conto del sistema
relativo ai lavoratori in attività”, volendo in tal modo escludere, in
termini vincolanti per il Legislatore delegato, che il meccanismo potesse comportare
l'effetto qui paventato.
Una condivisibile giurisprudenza [cfr. Sezione
giurisdizionale per la regione Campania, 26 marzo 2004 n° 557; Sezione terza
giurisdizionale centrale d'appello, 30 giugno 2004 n° 356], ha pertanto chiarito
che, dovendo il Giudice privilegiare l'interpretazione che assicuri il
rispetto del dettato costituzionale, non potrebbe darsi alla disposizione
contenuta nell'art. 11 decreto legislativo n° 503 del 1992 una lettura
contrastante con quella sopra esposta, verificandosi altrimenti il vizio di
eccesso di delega che renderebbe appunto illegittima la norma stessa.
Sulla base di queste argomentazioni, che comunque
possono essere ricondotte alla causa petendi offerta dall'appellante,
dato che l'impugnativa ha posto in
evidenza l'aspetto in ultimo precisato, deve dichiararsi, in parziale riforma
della sentenza appellata, che il trattamento pensionistico spettante al sig. O.L.,
sulla base del cumulo dei benefici in discussione, non può comunque superare
il trattamento di attività al quale egli avrebbe avuto diritto in caso di
permanenza in servizio alle singole date di decorrenza degli scaglioni di
benefici economici previsti dall'accordo recato dal dPR 3 agosto 1990 n° 333.
4. Il Collegio ritiene che sussistano valide
ragioni per disporre la compensazione delle spese, secondo consolidata
giurisprudenza e tenuto in particolare conto l'esito parzialmente satisfattivo
dell'impugnativa.
l'intestata Sezione terza giurisdizionale centrale
d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata,
l'appello
proposto dall'Inpdap, nei limiti precisati in parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
23 febbraio 2005.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to S.N. F.to A.D.M.
Depositata in Segreteria il giorno 15 giugno 2005
IL DIRIGENTE
F.to A.D.V.
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