martedì, 13 ottobre 2026

Pensione di guerra: sulla decorrenza del requisito di inabilità

Corte dei Conti. sez. prima di appello, Sentenza 2 febbraio 2005 n° 34

 

Osserva il Collegio, che la parte appellata, pur avendo prodotto l'istanza per ottenere il trattamento pensionistico di guerra, quale collaterale di Giuseppe A., in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 656/1986, ha visto riconosciuta l'inidoneità a proficuo lavoro (condizione indispensabile per il riconoscimento del diritto pensionistico) solo a decorrere da epoca (19 novembre 2001) di gran lunga successiva all'abragozione delle pregresse disposizioni normative che consentivano la concessione ai collaterali dell'assegno alimentare come, del pari, successivamente (30 marzo 1995) ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età che, sulla base della già abrogata e specifica presunzione normativa, consentiva di dichiararne lo stato di inabilità; di modo che l'appellata sia al momento della domanda che a quello (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge abrogativa non era in possesso del requisito di inabilità a proficuo lavoro necessario per la concessione del chiesto trattamento pensionistico.
Ne segue, che, come correttamente sostenuto dall'Amministrazione appellante, all'appellata Luigina A., quale collaterale di Giuseppe A., non può essere riconosciuto il chiesto trattamento pensionistico di guerra.
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LaPrevidenza.it, 11/03/2005

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