REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati:

DOTT.  FRANCESCO PEZZELLA          PRESIDENTE F.F.

DOTT. NICOLA MASTROPASQUA                   CONSIGLIERE  

DOTT. ANTONIO VETRO                                   CONSIGLIERE

DOTT. DAVIDE MORGANTE                             CONSIGLIERE REL.

DOTT. ROCCO DI PASSIO                                  CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia pensionistica di guerra, iscritto al n. 17872 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza n. 150/03  in data 15 gennaio-20 febbraio 2003 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sardegna e nei confronti di Luigina A..

         Visti l'atto d'appello, nonché gli altri atti e documenti della causa;

         Uditi, alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, il Consigliere relatore dott. Davide Morgante e, non costituita la parte appellata, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'appellante Amministrazione;

         Ritenuto in

FATTO

         Con la sentenza n. 150/2003 il Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la  Sardegna ha riconosciuto a Luigina A., quale collaterale di Giuseppe A., in possesso della condizione di inabilità a proficuo lavoro dal 19 novembre 2001, il diritto da tale data al trattamento pensionistico di guerra chiesto con istanza del 18 luglio 1979 e negato dal Ministero del Tesoro con decreto n. 071719/ Ri.Ge. del 20.3.1990 in quanto l'interessata alla indicata data della domanda risultava idonea a proficuo lavoro.

         Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello l'Amministrazione, deducendo violazione dell'art. 5 della L. n. 656/1986, nel riflesso che non sarebbe possibile procedere alla concesione di un beneficio non più esistente nella normativa pensionistica, né la nuova tab. T può essere applicata ai soggetti che non siano in godimento di trattamento pensionistico da data anteriore al 16 ottobre 1986, come è nel caso della appellata.

         Chiede, pertanto, l'Amministrazione l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata in senso negatorio del concesso, trattamento pensionistico.

         A seguito dell'appello l'appellata non si è costituita in giudizio.

         Alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, non costituita la parte appellata, la dott.ssa Anna Maria Alimandi, per l'appellante Amministrazione, ha sviluppato e confermato le considerazioni e le richieste conclusionali svolte nell'atto scritto.

         Considerato in

DIRITTO

         Osserva il Collegio, che la parte appellata, pur avendo prodotto l'istanza per ottenere il trattamento pensionistico di guerra, quale collaterale di Giuseppe A., in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 656/1986, ha visto riconosciuta l'inidoneità a proficuo lavoro (condizione indispensabile per il riconoscimento del diritto pensionistico) solo a decorrere da epoca (19 novembre 2001) di gran lunga successiva all'abragozione delle pregresse disposizioni normative che consentivano la concessione ai collaterali dell'assegno alimentare come, del pari, successivamente (30 marzo 1995) ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età che, sulla base della già abrogata e specifica presunzione normativa, consentiva di dichiararne lo stato di inabilità; di modo che l'appellata sia al momento della domanda che a quello (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge abrogativa non era in possesso del requisito di inabilità a proficuo lavoro necessario per la concessione del chiesto trattamento pensionistico.

         Ne segue, che, come correttamente sostenuto dall'Amministrazione appellante, all'appellata Luigina A., quale collaterale di Giuseppe A., non può essere riconosciuto il chiesto trattamento pensionistico di guerra.

         Una diversa esegesi verrebbe a conferire alla vecchia normativa una portata ultrattiva con riflessi non compatibili, sotto il profilo costituzionale, nei confronti dei soggetti che, avendo del pari maturato le condizioni di attribuzione del vecchio assegno alimentare, non possono far valere tale pretesa successivamente all'entrata in vigore della L. n. 656/1986 (cfr. per tutte, in termini, Sez. I Centrale: sent. n. 359/2001 A;  sent. n. 15/1999/A).

         Al riguardo, si richiama, altresì, l'orientamento conforme espresso in materia dalle SS.RR. della Corte dei conti, in sede risolutiva dell'apposita questione di massima, con sent. N. 3/2001/Q.M.).

         Alla stregua, delle estese considerazioni l'appello dell'Amministrazione merita accoglimento, con annullamento della sentenza impugnata.

         Sussistono giusti motivi per nulla a pretendere, a carico della soccombenza, per le spese del doppio grado.

P.Q.M.

         La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, accoglie l'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

         Nulla per le spese del doppio grado.

         Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 luglio 2004.

L'ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE F.F.

F.to Davide MORGANTE         F.to Francesco PEZZELLA

         Depositata in Segreteria il 2/2/2005

IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA

                   F.to Maria FIORAMONTI

 

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