REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione
Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati:
DOTT. FRANCESCO PEZZELLA PRESIDENTE F.F.
DOTT.
NICOLA MASTROPASQUA
CONSIGLIERE
DOTT.
ANTONIO VETRO
CONSIGLIERE
DOTT.
DAVIDE MORGANTE
CONSIGLIERE REL.
DOTT.
ROCCO DI PASSIO CONSIGLIERE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio d'appello in materia pensionistica di guerra, iscritto al n. 17872 del
Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
avverso la sentenza n. 150/03 in data
15 gennaio-20 febbraio 2003 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sardegna e nei confronti di Luigina
A..
Visti l'atto d'appello, nonché gli
altri atti e documenti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 13
luglio 2004, il Consigliere relatore dott. Davide Morgante e, non costituita la
parte appellata, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'appellante
Amministrazione;
Ritenuto in
FATTO
Con la sentenza n. 150/2003 il Giudice
Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per
la Sardegna ha riconosciuto a Luigina A.,
quale collaterale di Giuseppe A., in possesso della condizione di inabilità a
proficuo lavoro dal 19 novembre 2001, il diritto da tale data al trattamento
pensionistico di guerra chiesto con istanza del 18 luglio 1979 e negato dal
Ministero del Tesoro con decreto n. 071719/ Ri.Ge. del 20.3.1990 in quanto
l'interessata alla indicata data della domanda risultava idonea a proficuo
lavoro.
Avverso l'indicata sentenza ha
interposto appello l'Amministrazione, deducendo violazione dell'art. 5 della L.
n. 656/1986, nel riflesso che non sarebbe possibile procedere alla concesione
di un beneficio non più esistente nella normativa pensionistica, né la nuova
tab. T può essere applicata ai soggetti che non siano in godimento di
trattamento pensionistico da data anteriore al 16 ottobre 1986, come è nel caso
della appellata.
Chiede, pertanto, l'Amministrazione
l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata in senso
negatorio del concesso, trattamento pensionistico.
A seguito dell'appello l'appellata non
si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 13 luglio
2004, non costituita la parte appellata, la dott.ssa Anna Maria Alimandi, per
l'appellante Amministrazione, ha sviluppato e confermato le considerazioni e le
richieste conclusionali svolte nell'atto scritto.
Considerato in
DIRITTO
Osserva il Collegio, che la parte
appellata, pur avendo prodotto l'istanza per ottenere il trattamento
pensionistico di guerra, quale collaterale di Giuseppe A., in data antecedente
all'entrata in vigore della L. n. 656/1986, ha visto riconosciuta l'inidoneità
a proficuo lavoro (condizione indispensabile per il riconoscimento del diritto
pensionistico) solo a decorrere da epoca (19 novembre 2001) di gran lunga
successiva all'abragozione delle pregresse disposizioni normative che
consentivano la concessione ai collaterali dell'assegno alimentare come, del
pari, successivamente (30 marzo 1995) ha compiuto il sessantacinquesimo anno di
età che, sulla base della già abrogata e specifica presunzione normativa, consentiva
di dichiararne lo stato di inabilità; di modo che l'appellata sia al momento
della domanda che a quello (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge
abrogativa non era in possesso del requisito di inabilità a proficuo lavoro
necessario per la concessione del chiesto trattamento pensionistico.
Ne segue, che, come correttamente
sostenuto dall'Amministrazione appellante, all'appellata Luigina A., quale
collaterale di Giuseppe A., non può essere riconosciuto il chiesto trattamento
pensionistico di guerra.
Una diversa esegesi verrebbe a
conferire alla vecchia normativa una portata ultrattiva con riflessi non
compatibili, sotto il profilo costituzionale, nei confronti dei soggetti che,
avendo del pari maturato le condizioni di attribuzione del vecchio assegno
alimentare, non possono far valere tale pretesa successivamente all'entrata in
vigore della L. n. 656/1986 (cfr. per tutte, in termini, Sez. I Centrale: sent.
n. 359/2001 A; sent. n. 15/1999/A).
Al riguardo, si richiama, altresì,
l'orientamento conforme espresso in materia dalle SS.RR. della Corte dei conti,
in sede risolutiva dell'apposita questione di massima, con sent. N.
3/2001/Q.M.).
Alla stregua, delle estese
considerazioni l'appello dell'Amministrazione merita accoglimento, con
annullamento della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per nulla a
pretendere, a carico della soccombenza, per le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte
dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente
pronunciando, accoglie l'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze e,
per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.
Nulla per le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio del 13 luglio 2004.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
F.to
Davide MORGANTE F.to Francesco
PEZZELLA
Depositata in Segreteria il 2/2/2005
IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA
F.to Maria FIORAMONTI