Pensione di guerra: requisito inabilità successivo al 65° anno di età
Corte dei Conti Appello, Sentenza 21 ottobre 2004 n° 356
Nella specie, trattasi del diritto a trattamento pensionistico di orfano di pensionato di guerra per inabilità assoluta, situazione diversa da quella presa in considerazione dalla sentenza delle Sezioni riunite di cui sopra; la legislazione speciale (art. 45 comma 1 d.P.R. 23.12.1978 n. 915) prevede che tale requisito soggettivo possa sussistere alla data del decesso del dante causa o insorgere successivamente.
L'orfano maggiorenne, infatti, ha diritto al trattamento pensionistico quando, congiuntamente al requisito oggettivo di cui all'art. 70 cit. d.P.R., coesista quello soggettivo dell'inabilità assoluta (“a qualsiasi proficuo lavoro”: cit. art. 45).
L'inabilità può insorgere anche successivamente (cit. art. 45) e, in tal caso, l'insorgenza “successiva” può essere anche, ai sensi dell'art. 149 dip. att. c.p.c. ed art. 443 c.p.c., accertata in corso di causa, se la parte interessata ne fa espressa domanda, in base alla quale il Giudice deve necessariamente pronunciarsi (art. 112 c.p.c.) e in relazione alla quale può liquidarsi il trattamento pensionistico (art. 54, 100 cit. d.P.R.).
Nella specie, il primo Giudice si è conformato alla disciplina vigente; il riferimento al 65° anno di età non è stato effettuato, dal primo Giudice, come fatto comportante ex sé l'inabilità, escluso dalla legge n. 656/1986, ma come epoca, espressamente indicata dal consulente tecnico di ufficio (C.M.L., parere del 19.3.2002), come epoca di insorgenza delle infermità che hanno resa inabile la ricorrente.
LaPrevidenza.it, 14/11/2004