REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione prima giurisdizionale centrale di appello
composta dai seguenti magistrati:
dott. Tullio SIMONETTI Presidente
dott. Nicola MASTROPASQUA Consigliere
d.ssa Maria Teresa ARGANELLI Consigliere
dott. Rocco DI PASSIO Consigliere relatore
d.ssa Piera MAGGI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(21 ottobre 2004 n. 356)
nel giudizio di appello, iscritto al n. 18879 del registro di segreteria, proposto dal Ministero Omissis;
avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 3707 in data 11.10.2002, depositata il 17.12.2002l e nei confronti della sig.ra Omissis;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2004, il consigliere relatore e la rappresentante dell'amministrazione appellante d.ssa Anna Maria ALIMANDI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza, è stato accolto il ricorso dell'interessata e dichiarato il diritto al trattamento pensionistico indiretto di guerra, in qualità di orfana maggiorenne, al compimento del 65° anno di età.
L'appellante ritiene che la sentenza sia affetta da violazione degli art. 54 e 100 d.P.R. n. 915/1978, 149 disp. att. c.p.c., 443 c.p.c. 5 legge n. 205/2000, poiché l'inabilità a proficuo lavoro, esclusa nel 1982, in relazione all'istanza pensionistica, è stata dal primo Giudice ritenuta sussistente alla data del compimento del 65° anno di età, con riferimento al parere del C.M.L. del 19.3.2002, su visita diretta del 13.3.2002.
Nell'udienza di discussione, l'appellante ha ribadito le argomentazioni e le richieste formulate nell'atto scritto.
MOTIVAZIONE
Il Giudice di prime cure è stato chiamato a pronunciarsi, in data 11.10.2002, circa la sussistenza, al 29.3.1982, dell'inabilità a proficuo lavoro, negata con il provvedimento in data 11.10.1982 n. 15080, oggetto del ricorso giurisdizionale.
Egli ha accolto il ricorso, dichiarando l'intervenuta inabilità al 19.3.2002, e non, come sostenuto nell'istanza amministrativa, alla data di cui sopra (29.3.1982).
In sostanza, ha escluso che l'inabilità a proficuo lavoro esiste alla data di riferimento, così come dichiarato nel provvedimento ministeriale contestato; ha ritenuto, però, che essa si sia verificata in epoca posteriore. Di fatto, anche se non specificato in sentenza, il primo Giudice ha applicato l'art. 149 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, il quale prevede la possibilità, per il giudice del lavoro, in materia previdenziale, di pronunciarsi anche in relazione all'aggravamento sopravvenuto, nella specie comportante inabilità assoluta, nel periodo intercorrente fra il deposito del ricorso in sede giurisdizionale e l'udienza di discussione dello stesso, sempre che sia stato esperito il previsto procedimento amministrativo (art. 443 c.p.c.). Come noto, la giurisprudenza di questa Corte (Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 127/QM del 14.11 - 18.12.2001) ha escluso la possibilità, per il Giudice delle pensioni della Corte dei conti, di avvalersi del disposto contenuto nel cit. art. 149, in relazione al diritto a miglior trattamento pensionistico connesso all'aggravamento di infermità riconosciute dipendenti dal servizio (ordinario o di guerra) o da fatto di guerra.
Nella specie, trattasi del diritto a trattamento pensionistico di orfano di pensionato di guerra per inabilità assoluta, situazione diversa da quella presa in considerazione dalla sentenza delle Sezioni riunite di cui sopra; la legislazione speciale (art. 45 comma 1 d.P.R. 23.12.1978 n. 915) prevede che tale requisito soggettivo possa sussistere alla data del decesso del dante causa o insorgere successivamente.
L'orfano maggiorenne, infatti, ha diritto al trattamento pensionistico quando, congiuntamente al requisito oggettivo di cui all'art. 70 cit. d.P.R., coesista quello soggettivo dell'inabilità assoluta (“a qualsiasi proficuo lavoro”: cit. art. 45).
L'inabilità può insorgere anche successivamente (cit. art. 45) e, in tal caso, l'insorgenza “successiva” può essere anche, ai sensi dell'art. 149 dip. att. c.p.c. ed art. 443 c.p.c., accertata in corso di causa, se la parte interessata ne fa espressa domanda, in base alla quale il Giudice deve necessariamente pronunciarsi (art. 112 c.p.c.) e in relazione alla quale può liquidarsi il trattamento pensionistico (art. 54, 100 cit. d.P.R.).
Nella specie, il primo Giudice si è conformato alla disciplina vigente; il riferimento al 65° anno di età non è stato effettuato, dal primo Giudice, come fatto comportante ex sé l'inabilità, escluso dalla legge n. 656/1986, ma come epoca, espressamente indicata dal consulente tecnico di ufficio (C.M.L., parere del 19.3.2002), come epoca di insorgenza delle infermità che hanno resa inabile la ricorrente.
Pertanto, l'appello non può essere accolto.
Sussistono giusti motivi per non far luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello rigetta l'appello indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2004.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Rocco Di Passio f.to Tullio Simonetti
Depositata in Segreteria il 21/10/2004
IL DIRIGENTE
f.to Maria Fioramonti
D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. l.vo 30.6.2003 n. 196;
DISPONE
che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dell'appellato e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Roma, 21/10/2004
IL PRESIDENTE
f.to Tullio Simonetti
In esecuzione del provvedimento collegiale di cui sopra, ai sensi dell'art. 52 cit. d.l.vo n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'appellato e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Roma, 21/10/2004
IL DIRIGENTE
f.to Maria Fioramonti