martedì, 13 ottobre 2026

Pensione di guerra: la vedova ha tempo due anni per fare la domanda

Corte dei Conti, sez. I^ centrale, sentenza 16.9.2005 n° 285

 

Come affermato dal collegio giudicante "Nel caso di specie, la domanda del 1981 è stata respinta non già per la carenza dei requisiti stabiliti dal citato art. 42, ma in base al combinato disposto degli artt. 100 e 128 del menzionato d.P.R., che tali requisiti - all'opposto - presuppongono e dunque per la tardiva presentazione della domanda stessa, ritenuta prodotta oltre i due anni dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 915/1978; data sotto la quale - ha infatti precisato l' Amministrazione del Tesoro - l'interessata era già in possesso di tutti i requisiti richiesti per conseguire il trattamento pensionistico di guerra, nella qualità di vedova risposata di M.M. (L.G. Ronchi - www.laprevidenza.it)
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LaPrevidenza.it, 20/08/2006

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