REPUBBLICA ITALIANA   

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Tullio SIMONETTI               Presidente

Dott. Francesco PEZZELLA          Consigliere

Dott. Antonio  VETRO                  Consigliere relatore

Dott. Maria Teresa ARGANELLI  Consigliere

Dott. Rocco DI PASSIO                 Consigliere

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Numero 285/2005)

sull'appello iscritto al n. 19739 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra A.C., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bonaiuti, presso cui è elett. dom. in Roma, via R. Grazioli Lante n. 16, avverso la sentenza 4\12\2002 n. 13\03 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria.

Visti gli atti e documenti della causa, uditi, nella pubblica udienza del 24.6.2005, il consigliere relatore, l'avv. Domenico Bonaiuti e la dott.ssa Annamaria Alimandi per il Ministero dell'economia e finanze.

FATTO

Con sentenza 4\12\2002 n. 13\03 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria è stato statuito quanto segue:

“Con istanza del 20/5/1998, la sig.ra A.C. ha chiesto la pensione, quale vedova di guerra di M.M., conside­rando che il suo secondo marito, sig. Loretoni Federico “è deceduto il 7/10/1997 (e) che il medesimo aveva un reddito superiore al minimo di legge per gli anni dal 1980 al 1997”; a tal fine ha richiamato la sentenza n. 361/1993 della Corte Costituzionale. Con il gravato provvedimento, l'Amministrazione del Tesoro ha dichiarato inammissibile detta i­stanza pensionistica, richiamando il suo precedente atto n. 4034 del 2/11/1983, con il quale già una prima volta “non venne concesso il diritto a trattamento economico quale vedova risposa­ta di M.M.” ed osservando, in relazione alla sentenza della Corte cost. n. 361/1993, che “le dichiarazioni di incostituzionalità inci­dono sulle situazioni pregresse salvo il limite del giudicato e salvo al­tresì il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute ir­revocabili”, per le quali ultime è stato rilevato che, nel caso, “il provvedimento suddetto (atto n. 4034/1983) non è stato impugnato nei termini legali di prescrizione”. Con l'atto introduttivo della causa, parte ricorrente ha ritenuto che “il decreto impugnato (viola) l'art. 37 del d.P.R. n. 915/1978” ed ha osservato che “nel 1983 non sussistevano le condizioni di legge per l'ottenimento del ripristino della pensione: infatti, vigente l'art. 42 (del d.P.R. n. 915/1978), la vedova risposata perdeva il diritto alla riversibilità della pensione del primo marito, ma una volta che detto articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, l'ostacolo per il ripristino ­in capo all'ex coniuge è stato definitivamente eliminato”; né, si è soggiunto, “si può ritenere la ricorrente decaduta dalla possibilità di richiedere il ripristino di detto beneficio”, avendo presentato la domanda nel maggio del 1998 e, quindi, ampiamente nel termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla “pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1993, avvenuta il 30/7/1993”.

Per risolvere l'odierna controversia, occorre preliminarmente chiarire che sia l'istanza pensionistica del 1981, respinta con l'atto FT 4034 del 2/11/1983, sia quella del 1998, respinta con il provvedi­mento ora all'esame, appartengono al medesimo diritto pensionistico, quale previsto e disciplinato dagli artt. 37 e ss. del d.P.R. n. 915/1978, vigenti alla data della presentazione di dette istanze, con l'unica diffe­renza che solo la seconda di esse fa riferimento alla modifica introdotta all'art. 42 del citato d.P.R. dalla sentenza n. 361/1993 della Corte costituzionale. E' questa, peraltro, una modifica che attiene non già al ricono­scimento del diritto pensionistico della vedova, che trova la sua puntua­le previsione normativa nel richiamato art. 37, ma agli “effetti del nuo­vo matrimonio contratto dalla vedova”, quali disciplinati dal successivo art. 42. La Corte costituzionale infatti, con la citata sentenza, si è limita­ta a dichiarare l'illegittimità di tale ultimo articolo nella parte in cui su­bordinava il trattamento pensionistico della vedova risposata alla con­dizione di non possidenza del nuovo coniuge, precisando che la vedova comunque continua a fruire della pensione, a prescindere dalle condi­zioni economiche del nuovo coniuge. Ora però, nel caso di specie, la domanda del 1981 è stata respinta non già per la carenza dei requisiti stabiliti dal citato art. 42, ma in base al “combinato disposto degli artt. 100 e 128 del menzionato d.P.R.”, che tali requisiti - all'opposto - presuppongono e dunque per la tardiva pre­sentazione della domanda stessa, ritenuta prodotta “oltre i due anni dal­la data di entrata in vigore del d.P.R. n. 915/1978”; data sotto la quale - ha infatti precisato l' Amministrazione del Tesoro - l'interessata “era già in possesso di tutti i requisiti richiesti per conseguire il trattamento pensionistico di guerra, nella qualità di vedova risposata di M.M.” (v. testualmente l'atto FT 4034/1983). Nel tratteggiato contesto, quindi, è evidente che la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 361/1993 non ha, in concreto, giocato alcun ruolo sulla vicenda pensionistica della A.C., che ben avrebbe potuto insorgere contro il menzionato atto FT 4034/1983, indi­pendentemente dai principi affermati dalla predetta sentenza, magari per far dichiarare la tempestività della domanda del 1981. Il non aver presentato alcun gravame contro il ripetuto atto, nel termine di cinque anni fissato dal d.P.R. n. 834/1981, decorrente - nel ca­so - dal 26/11/1983, ossia dalla data di notifica dell'atto FT 4034/ 1983 all'interessata (v. relata di notifica in atti), ha comportato la pre­scrizione del sottostante diritto pensionistico, quale sostanzialmente ec­cepita dall'Amministrazione del Tesoro con il provvedimento ora all'esame. Il diritto pensionistico di guerra, a differenza di quello ordinario o privilegiato ordinario, in realtà, è soggetto alla prescrizione quin­quennale, sotto il duplice profilo: a) della prescrizione del “diritto di chiedere la liquidazione della pensione”, ex artt. 99 e 100 del d.P.R. n. 915/1978; b) della prescrizione del “diritto a ricorrere”, ex art. 16 della 1. n. 656/1986 e, in precedenza, SS.RR. di questa Corte n. 53/C, del 3/6-4/12/1981. Ed è questo, della prescrittibilità, uno dei punti di maggior diversificazione del regime pensionistico di guerra rispetto a quello ordinario o privilegiato ordinario, data l'imprescrittibilità propria della pensione ordinaria, da sempre considerata conforme ai dettami costituzionali (cfr. Corte Cost. sent. n. 97/1980 ed ora nn.125/1985, 850/1988 e 905/1988, nonché, tra le tante di questa Corte, Sez. IV Pens. Guerra n. 74864/1994) e per la quale è lo stesso diritto pensionistico che si prescrive e non i soli ratei.

Della prescrittibilità del diritto pensionistico di guerra, del resto, deve senz'altro tenersi conto ai fini della individuazione dei limiti ap­plicativi della stessa sentenza n. 361/1993 della Corte Costituzionale, come correttamente osservato dall'Amministrazione con il gravato provvedimento, in piena assonanza con la giurisprudenza di questa Cor­te (v., tra le tante, Sez. III Pens. Guerra sent. n. 121693/1994). Da questo punto di vista, anzi, la stessa visione di fondo della di­fesa di parte ricorrente, secondo cui il diritto sarebbe nato dalla pronun­cia della Consulta (v. atto introduttivo della causa), non può essere con­divisa. Questo giudice non ignora l'esistenza di pronunce di questa Corte che vanno nel senso indicato dalla difesa di parte ricorrente, tut­tavia ritiene di dover prendere le distanze da esse, convinto che il diritto, nei casi di pronunce di incostituzionalità, preesista alla pronuncia stessa e che uno dei modi del suo esercizio sia quello dell'azione giudiziaria, magari finalizzata proprio a tale declaratoria, sicché in nessun caso il di­ritto nasce dalla sentenza della Consulta, né in ipotesi di “sentenza ad­ditiva”, né in ipotesi di sentenza “ablatoria” o di altro genere né, d'altro canto, la sentenza rimuove un ostacolo all'esercizio dei diritto, perché, ai fini dell'art. 2935 c.c., il diritto stesso ben poteva “esser fatto valere” anche mediante l'azione giudiziaria di cui si è detto (cfr., in tal senso, anche Sezioni Riunite n. 8-QM/2000). Alla stregua di quanto precede, dunque, il ricorso in epigrafe de­ve essere respinto”.

Avverso tale sentenza l'interessata ha proposto appello per i seguenti motivi:

“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 915 del 1978 in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 20.07.1993”. … E' stato illegittimo ed erroneo ritenere intempestiva la domanda del 1981 in quanto, vigendo all'epoca l'art. 42 del d.P.R. n. 915 del 1978 nella formulazione precedente all'intervento delle Corte costituzionale, il possesso da parte della richiedente “di tutti i requisiti per conseguire il tratta­mento pensionistico di guerra” era subordinato non già meramente e sempli­cemente all'entrata in vigore del detto d.P.R. n. 915 del 1978 (come indicato dall'Amministrazione e sostanzialmente confermato dal primo giudice), ma dalla “verifica” (del tutto mancata) delle condizioni economiche proprie del se­condo marito. Ne discendeva che, se del caso, la domanda poteva essere respinta con riferimento (o solo con riferimento) a detto “presupposto”. Ma ancor più erroneo ed illegittimo è stato il rigetto della domanda avanzata nel 1998 dopo che la Corte costituzionale aveva emendato l'articolo 42 del d.P.R. n. 915 del 1978 (sentenza n. 361 del 30.7.1993) dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce che la vedova del mili­tare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisce, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore..... Erroneità ed illegittimità che si evidenziano in tutta la loro macroscopicità te­nendo conto che - se fino all'intervento della Corte costituzionale vigeva una disciplina normativa che implicava la “perdita” del diritto (in tali termini si esprimeva l'articolo 42 del d.P.R. n. 915 del 1978) al momento del nuovo matrimonio senza che successivamente potesse attribuirsi rilevanza alla morte del “secondo” coniuge o alla modificazione della di lui situazione red­dituale - per effetto dell'ultimo intervento della Corte costituzionale la “situazione” doveva ritenersi completamente “diversa” (sorgendo da questo momento e solo da questo momento, per effetto di “annullamento” della di­sposizione ritenuta costituzionalmente illegittima, il diritto a “nuovamente” chiedere il trattamento già precedentemente attribuito e poi “sospeso”. E poiché la domanda prodotta dalla signora A.C. nel maggio del 1998 è sicuramente tempestiva con riferimento alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (questa è del 4.8.1993), la stessa non poteva essere respinta sia per non potersi annettere alcuna rilevanza alla mancata impugnazione del primo decreto (novembre del 1983) atteso quanto già precisato in ordine al presupposto normativo ostativo (art. 42 del d.P.R. n. 915/78 con riferimento al successivo articolo 70), sia per non potersi ritenere prescritto il diritto (mancato decorso del quinquennio alla data di insorgenza (“riviviscenza”) del diritto. Violazione per mancata falsa ed errata applicazione dell'art. l00, 122, 128 e 133 della legge 915, e art. 37 stessa legge, nonché art. 42. Violazione art. 112 c.p.c. Mancanza di motivazione o solo apparente motivazione. Violazione art. 21 legge 1038/133. Errore nei presupposti. La sentenza è completamente da disattendere perché: 1) il decreto è stato emesso nella mancata verifica di tutte le condizioni di legge per ottenere il diritto a pensione quale vedova risposata, nel caso il reddito del marito era inferiore al minimo di legge come dimostrato in atti. 2) Il decreto è completamente errato nella forma e nella sostanza, nel momento in cui richiama il termine biennale di decadenza per inoltrare la domanda e quindi completamente nullo in parte qua. Infatti prima della legge 915, si perdeva il diritto a pensione con il passaggio a nuove nozze. La legge 915 stabilisce all'art. 42 che la vedova ha diritto a pensione se il marito ha un reddito inferiore al minimo. Non è applicabile l'articolo 127 al caso perché non si tratta di domanda nuova perché il diritto è già accertato bensì si tratta di un diritto di nuova istituzione e come tale è soggetto al termine quinquennale. Inoltre ai sensi dell'art. l00 il termine biennale di cui all'art. 127 perché si riferisce solo alle pensioni dirette e nemmeno il 128 bensì il 133 comma 9, prescrizione quinquennale. In conclusione le premesse cui fa riferimento la sentenza sono completamente errate e il decreto FT del 1983 è nullo e non ha prodotto alcun effetto e pertanto la domanda del 1981 deve essere esaminata alla luce delle nuove disposizioni. Inoltre con la domanda del maggio del 1998 viene formulata la duplice richiesta: 1) di ripristino della pensione perché il secondo marito è deceduto nel 1997 e quindi risorge dalla stessa data il diritto al trattamento ex art. 37 legge 915; 2) di concessione comunque della pensione non ai sensi dell'art. 42 perché il marito aveva un reddito superiore al minimo di legge, ma dalla sentenza 361 della Corte costituzionale stante la natura costitutiva della stessa. Il diritto nel caso de quo non preesisteva affatto alla sentenza della Corte Costituzionale e tutte vane ed inutili sono le motivazioni addotte in sentenza in ordine alla prescrizione. Non si può inoltre disconoscere che nel 1997 è deceduto il secondo marito e quindi è venuto meno ogni ostacolo al riconoscimento del diritto a pensione ex art. 37 legge 915 ad altro titolo. D'altra parte la legge gode della presunzione di costituzionalità ex approvazione Comm. Affari Costituzionali e Parlamento ed il cittadino privato non è legittimato alla sollevazione della questione di illegittimità costituzionale per cui la legge dichiarata incostituzionale statuisce anche diritti non preesistenti. Su tale punto il giudice non ha speso nessuna parola forse perché convinto (erroneamente) che il capo della sentenza di rigetto avesse assorbito la richiesta precisa della ricorrente. Sul punto vi è pertanto mancanza assoluta di motivazione e violazione palese dell'art. 12 del c.p.c. Il sottoscritto difensore chiede conclusivamente che codesta Sezione giurisdizionale voglia, in riforma della appellata sentenza, riconoscere il diritto della ricorrente signora A.C. Assunta al ripristino del trattamento privilegiato indiretto di guerra dalla data della domanda del maggio 1981 o in mero subordine dalla data della domanda del maggio 1998.

Con il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme dovute”.

Con memoria difensiva “l'Amministrazione resistente chiede che il gravame sia rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le seguenti considerazioni. Il Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (d.P.R. 915/78) ha posto, infatti, dei termini per la presentazione delle istanze di trattamento pensionistico, sia per i diretti interessati (artt. 99 e 127), sia per i loro congiunti (artt. 100 e 128). Si deve sottolineare, a questo riguardo, che la tesi interpretativa dell'appellante contrasta con i principi generali validi nell'ambito dei rapporti giuridici ed in particolare con l'esigenza di certezza delle relative vicende giuridiche. Per quanto riguarda il ricorso in esame va precisato che gli artt. 100 e 128 l. 915/78 fanno riferimento alla “domanda” di trattamento pensionistico senza alcuna distinzione fra i soggetti presi in considerazione (congiunti del militare o del civile deceduto). I termini indicati nelle norme sopracitate sono, pertanto, validi per tutte le domande e per tutti i soggetti che le presentano, a meno che una specifica norma non preveda eccezioni o deroghe. La diversa interpretazione sostenuta da parte appellante contrasta sia con la ratio della normativa pensionistica, sia con i principi generali sopramenzionati; nella citata tesi difensiva si riscontra, inoltre, un erroneo riferi­mento alle statuizioni della Corte costituzionale ed in particolare alla sen­tenza n. 361/93 che dichiara l'illegittimità dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 915/78. E' evidente che l'ambito di applicazione della citata sentenza è limitato a quelle fattispecie nelle quali il vedovo o la vedova risultano risposati con un coniuge in possesso di redditi superiori ai limiti previsti dall'art. 70 del d.P.R. 915/78. Questa ipotesi di diniego di erogazione della pensione in considerazione della capacità reddituale del coniuge non trova rispondenza nel caso in esame in quanto la sentenza n. 36l/93 non estende gli effetti abrogativi a fattispecie che rimangono regolate da altre norme di legge, ancora valide per l'ordinamento della pensionistica di guerra, vale a dire gli artt. n. 128 e 133 d.P.R. 915/78.

Nella pubblica udienza del 24.6.2005 l'avv. Bonaiuti per l'appellante e la dott.ssa Alimandi per l'Amministrazione hanno ribadito le rispettive tesi.

DIRITTO

Il giudice di I grado ha puntualizzato le seguenti circostanze:

1)“Sia l'istanza pensionistica del 1981, respinta con l'atto FT 4034 del 2/11/1983, sia quella del 1998, respinta con il provvedi­mento ora all'esame, appartengono al medesimo diritto pensionistico, quale previsto e disciplinato dagli artt. 37 e ss. del d.P.R. n. 915/1978, vigenti alla data della presentazione di dette istanze, con l'unica diffe­renza che solo la seconda di esse fa riferimento alla modifica introdotta all'art. 42 del citato d.P.R. dalla sentenza n. 361/1993 della Corte costituzionale. E' questa, peraltro, una modifica che attiene non già al riconoscimento del diritto pensionistico della vedova, che trova la sua puntua­le previsione normativa nel richiamato art. 37, ma agli “effetti del nuo­vo matrimonio contratto dalla vedova”, quali disciplinati dal successivo art. 42”.

2)”Nel caso di specie, la domanda del 1981 è stata respinta non già per la carenza dei requisiti stabiliti dal citato art. 42, ma in base al “combinato disposto degli artt. 100 e 128 del menzionato d.P.R.”, che tali requisiti - all'opposto - presuppongono e dunque per la tardiva pre­sentazione della domanda stessa, ritenuta prodotta “oltre i due anni dal­la data di entrata in vigore del d.P.R. n. 915/1978”; data sotto la quale - ha infatti precisato l' Amministrazione del Tesoro - l'interessata “era già in possesso di tutti i requisiti richiesti per conseguire il trattamento pensionistico di guerra, nella qualità di vedova risposata di M.M.”.

3) “La sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 361/1993 non ha, in concreto, giocato alcun ruolo sulla vicenda pensionistica della A.C., che ben avrebbe potuto insorgere contro il menzionato atto FT 4034/1983, indi­pendentemente dai principi affermati dalla predetta sentenza, magari per far dichiarare la tempestività della domanda del 1981.”

4)”Il non aver presentato alcun gravame contro il ripetuto atto, nel termine di cinque anni fissato dal d.P.R. n. 834/1981, decorrente - nel ca­so - dal 26/11/1983, ossia dalla data di notifica dell'atto FT 4034/ 1983 all'interessata ha comportato la pre­scrizione del sottostante diritto pensionistico, quale ec­cepita dall'Amministrazione del Tesoro”.

5)”La visione di fondo della di­fesa di parte ricorrente, secondo cui il diritto sarebbe nato dalla pronun­cia della Consulta non può essere con­divisa”.

Questa Sezione condivide integralmente quanto statuito nella sentenza di I grado, ritenendo prive di qualsiasi fondamento le seguenti censure mosse dall'appellante:

A)”E' stato illegittimo ed erroneo ritenere intempestiva la domanda del 1981”.

Il rilievo è inammissibile, in quanto doveva formare oggetto di tempestiva impugnativa, nei termini di rito.

B)”Ancor più erroneo ed illegittimo è stato il rigetto della domanda avanzata nel 1998 dopo che la Corte costituzionale aveva emendato l'articolo 42 del d.P.R. n. 915 del 1978 (sentenza n. 361 del 30.7.1993) ... per effetto dell'ultimo intervento della Corte costituzionale la “situazione” doveva ritenersi completamente “diversa” (sorgendo da questo momento e solo da questo momento, per effetto di “annullamento” della di­sposizione ritenuta costituzionalmente illegittima, il diritto a “nuovamente” chiedere il trattamento già precedentemente attribuito e poi sospeso”.

La tesi dell'appellante è infondata in quanto gli effetti delle pronunzie di illegittimità costituzionale non toccano le situazioni ormai consolidate, come nel caso in esame, per definitività del provvedimento in conseguenza della mancata impugnativa nei termini di prescrizione.

Né la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una legge può “rimettere in termini” il titolare del diritto che non sia tempestivamente insorto, con i mezzi di impugnativa previsti dall'ordinamento, avverso il provvedimento amministrativo ritenuto lesivo di tale diritto, anche solo per denunziarne l'illegittimità derivata dall'applicazione di una norma ritenuta contraria alla Costituzione.

C)”Mancanza di motivazione o solo apparente motivazione”

Non occorre spendere parole per dimostrare la pretestuosità della censura, nei confronti di una sentenza dalla motivazione esauriente ed ineccepibile.

D)”Il decreto FT del 1983 è nullo e non ha prodotto alcun effetto”.

I motivi rappresentati per dimostrare l'invalidità del provvedimento non riguardano la nullità ma semmai una presunta annullabilità, motivi non più proponibili per la definitività del provvedimento stesso, in carenza di tempestiva impugnativa.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione, definitivamente pronunziando, respinge l'appello in epigrafe. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2005.

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

f.to Antonio Vetro                                           f.to Tullio Simonetti

Depositata in Segreteria in data 16/09/2005

IL DIRIGENTE

f.to Maria Fioramonti