REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Tullio
SIMONETTI
Presidente
Dott. Francesco
PEZZELLA Consigliere
Dott. Antonio VETRO
Consigliere relatore
Dott. Maria Teresa ARGANELLI Consigliere
Dott. Rocco DI
PASSIO
Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(Numero 285/2005)
sull'appello iscritto al n. 19739 del registro di
segreteria, proposto dalla sig.ra A.C., rappresentata e difesa dall'avv.
Domenico Bonaiuti, presso cui è elett. dom. in Roma, via R. Grazioli Lante n.
16, avverso la sentenza 4\12\2002 n. 13\03 della Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la regione Umbria.
Visti gli atti e documenti della causa, uditi, nella
pubblica udienza del 24.6.2005, il consigliere relatore, l'avv. Domenico
Bonaiuti e la dott.ssa Annamaria Alimandi per il Ministero dell'economia e
finanze.
FATTO
Con sentenza 4\12\2002 n. 13\03 della Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la regione Umbria è stato statuito quanto segue:
“Con istanza del 20/5/1998, la sig.ra A.C. ha chiesto
la pensione, quale vedova di guerra di M.M., considerando che il suo secondo
marito, sig. Loretoni Federico “è deceduto il 7/10/1997 (e) che il medesimo
aveva un reddito superiore al minimo di legge per gli anni dal 1980 al 1997”; a
tal fine ha richiamato la sentenza n. 361/1993 della Corte Costituzionale. Con
il gravato provvedimento, l'Amministrazione del Tesoro ha dichiarato
inammissibile detta istanza pensionistica, richiamando il suo precedente atto
n. 4034 del 2/11/1983, con il quale già una prima volta “non venne concesso il
diritto a trattamento economico quale vedova risposata di M.M.” ed osservando,
in relazione alla sentenza della Corte cost. n. 361/1993, che “le dichiarazioni
di incostituzionalità incidono sulle situazioni pregresse salvo il limite del
giudicato e salvo altresì il limite derivante da situazioni giuridiche
comunque divenute irrevocabili”, per le quali ultime è stato rilevato che, nel
caso, “il provvedimento suddetto (atto n. 4034/1983) non è stato impugnato nei
termini legali di prescrizione”. Con l'atto introduttivo della causa, parte
ricorrente ha ritenuto che “il decreto impugnato (viola) l'art. 37 del d.P.R.
n. 915/1978” ed ha osservato che “nel 1983 non sussistevano le condizioni di
legge per l'ottenimento del ripristino della pensione: infatti, vigente l'art.
42 (del d.P.R. n. 915/1978), la vedova risposata perdeva il diritto alla riversibilità
della pensione del primo marito, ma una volta che detto articolo è stato
dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, l'ostacolo per il ripristino
in capo all'ex coniuge è stato definitivamente eliminato”; né, si è soggiunto,
“si può ritenere la ricorrente decaduta dalla possibilità di richiedere il
ripristino di detto beneficio”, avendo presentato la domanda nel maggio del
1998 e, quindi, ampiamente nel termine quinquennale di prescrizione, decorrente
dalla “pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1993,
avvenuta il 30/7/1993”.
Per risolvere l'odierna controversia, occorre
preliminarmente chiarire che sia l'istanza pensionistica del 1981, respinta con
l'atto FT 4034 del 2/11/1983, sia quella del 1998, respinta con il provvedimento
ora all'esame, appartengono al medesimo diritto pensionistico, quale previsto e
disciplinato dagli artt. 37 e ss. del d.P.R. n. 915/1978, vigenti alla data
della presentazione di dette istanze, con l'unica differenza che solo la
seconda di esse fa riferimento alla modifica introdotta all'art. 42 del citato
d.P.R. dalla sentenza n. 361/1993 della Corte costituzionale. E' questa,
peraltro, una modifica che attiene non già al riconoscimento del diritto
pensionistico della vedova, che trova la sua puntuale previsione normativa nel
richiamato art. 37, ma agli “effetti del nuovo matrimonio contratto dalla
vedova”, quali disciplinati dal successivo art. 42. La Corte costituzionale
infatti, con la citata sentenza, si è limitata a dichiarare l'illegittimità di
tale ultimo articolo nella parte in cui subordinava il trattamento
pensionistico della vedova risposata alla condizione di non possidenza del
nuovo coniuge, precisando che la vedova comunque continua a fruire della
pensione, a prescindere dalle condizioni economiche del nuovo coniuge. Ora
però, nel caso di specie, la domanda del 1981 è stata respinta non già per la
carenza dei requisiti stabiliti dal citato art. 42, ma in base al “combinato
disposto degli artt. 100 e 128 del menzionato d.P.R.”, che tali requisiti -
all'opposto - presuppongono e dunque per la tardiva presentazione della
domanda stessa, ritenuta prodotta “oltre i due anni dalla data di entrata in
vigore del d.P.R. n. 915/1978”; data sotto la quale - ha infatti precisato l'
Amministrazione del Tesoro - l'interessata “era già in possesso di tutti i
requisiti richiesti per conseguire il trattamento pensionistico di guerra,
nella qualità di vedova risposata di M.M.” (v. testualmente l'atto FT
4034/1983). Nel tratteggiato contesto, quindi, è evidente che la sopravvenuta
sentenza della Corte Costituzionale n. 361/1993 non ha, in concreto, giocato
alcun ruolo sulla vicenda pensionistica della A.C., che ben avrebbe potuto
insorgere contro il menzionato atto FT 4034/1983, indipendentemente dai
principi affermati dalla predetta sentenza, magari per far dichiarare la
tempestività della domanda del 1981. Il non aver presentato alcun gravame
contro il ripetuto atto, nel termine di cinque anni fissato dal d.P.R. n.
834/1981, decorrente - nel caso - dal 26/11/1983, ossia dalla data di notifica
dell'atto FT 4034/ 1983 all'interessata (v. relata di notifica in atti), ha
comportato la prescrizione del sottostante diritto pensionistico, quale
sostanzialmente eccepita dall'Amministrazione del Tesoro con il provvedimento
ora all'esame. Il diritto pensionistico di guerra, a differenza di quello
ordinario o privilegiato ordinario, in realtà, è soggetto alla prescrizione
quinquennale, sotto il duplice profilo: a) della prescrizione del “diritto di
chiedere la liquidazione della pensione”, ex artt. 99 e 100 del d.P.R. n.
915/1978; b) della prescrizione del “diritto a ricorrere”, ex art. 16 della 1.
n. 656/1986 e, in precedenza, SS.RR. di questa Corte n. 53/C, del
3/6-4/12/1981. Ed è questo, della prescrittibilità, uno dei punti di maggior
diversificazione del regime pensionistico di guerra rispetto a quello ordinario
o privilegiato ordinario, data l'imprescrittibilità propria della pensione
ordinaria, da sempre considerata conforme ai dettami costituzionali (cfr. Corte
Cost. sent. n. 97/1980 ed ora nn.125/1985, 850/1988 e 905/1988, nonché, tra le
tante di questa Corte, Sez. IV Pens. Guerra n. 74864/1994) e per la quale è lo
stesso diritto pensionistico che si prescrive e non i soli ratei.
Della prescrittibilità del diritto pensionistico di
guerra, del resto, deve senz'altro tenersi conto ai fini della individuazione
dei limiti applicativi della stessa sentenza n. 361/1993 della Corte
Costituzionale, come correttamente osservato dall'Amministrazione con il
gravato provvedimento, in piena assonanza con la giurisprudenza di questa Corte
(v., tra le tante, Sez. III Pens. Guerra
sent. n. 121693/1994). Da questo punto di vista, anzi, la stessa visione di fondo
della difesa di parte ricorrente, secondo cui il diritto sarebbe nato dalla
pronuncia della Consulta (v. atto introduttivo della causa), non può essere
condivisa. Questo giudice non ignora l'esistenza di pronunce di questa Corte
che vanno nel senso indicato dalla difesa di parte ricorrente, tuttavia
ritiene di dover prendere le distanze da esse, convinto che il diritto, nei
casi di pronunce di incostituzionalità, preesista alla pronuncia stessa e che
uno dei modi del suo esercizio sia quello dell'azione giudiziaria, magari
finalizzata proprio a tale declaratoria, sicché in nessun caso il diritto
nasce dalla sentenza della Consulta, né in ipotesi di “sentenza additiva”, né
in ipotesi di sentenza “ablatoria” o di altro genere né, d'altro canto, la
sentenza rimuove un ostacolo all'esercizio dei diritto, perché, ai fini
dell'art. 2935 c.c., il diritto stesso ben poteva “esser fatto valere” anche
mediante l'azione giudiziaria di cui si è detto (cfr., in tal senso, anche
Sezioni Riunite n. 8-QM/2000). Alla stregua di quanto precede, dunque, il
ricorso in epigrafe deve essere respinto”.
Avverso tale sentenza l'interessata ha proposto
appello per i seguenti motivi:
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del
d.P.R. n. 915 del 1978 in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n.
361 del 20.07.1993”. … E' stato illegittimo ed erroneo ritenere intempestiva la
domanda del 1981 in quanto, vigendo all'epoca l'art. 42 del d.P.R. n. 915 del
1978 nella formulazione precedente all'intervento delle Corte costituzionale,
il possesso da parte della richiedente “di tutti i requisiti per conseguire il
trattamento pensionistico di guerra” era subordinato non già meramente e
semplicemente all'entrata in vigore del detto d.P.R. n. 915 del 1978 (come
indicato dall'Amministrazione e sostanzialmente confermato dal primo giudice),
ma dalla “verifica” (del tutto mancata) delle condizioni economiche proprie del
secondo marito. Ne discendeva che, se del caso, la domanda poteva essere
respinta con riferimento (o solo con riferimento) a detto “presupposto”. Ma
ancor più erroneo ed illegittimo è stato il rigetto della domanda avanzata nel
1998 dopo che la Corte costituzionale aveva emendato l'articolo 42 del d.P.R.
n. 915 del 1978 (sentenza n. 361 del 30.7.1993) dichiarandone l'illegittimità
costituzionale nella parte in cui stabilisce che la vedova del militare
deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze
con chi fruisce, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito
annuo superiore..... Erroneità ed illegittimità che si evidenziano in tutta la
loro macroscopicità tenendo conto che - se fino all'intervento della Corte
costituzionale vigeva una disciplina normativa che implicava la “perdita” del
diritto (in tali termini si esprimeva l'articolo 42 del d.P.R. n. 915 del 1978)
al momento del nuovo matrimonio senza che successivamente potesse attribuirsi
rilevanza alla morte del “secondo” coniuge o alla modificazione della di lui
situazione reddituale - per effetto dell'ultimo intervento della Corte
costituzionale la “situazione” doveva ritenersi completamente “diversa”
(sorgendo da questo momento e solo da questo momento, per effetto di
“annullamento” della disposizione ritenuta costituzionalmente illegittima, il
diritto a “nuovamente” chiedere il trattamento già precedentemente attribuito e
poi “sospeso”. E poiché la domanda prodotta dalla signora A.C. nel maggio del
1998 è sicuramente tempestiva con riferimento alla pubblicazione della sentenza
della Corte costituzionale (questa è del 4.8.1993), la stessa non poteva essere
respinta sia per non potersi annettere alcuna rilevanza alla mancata
impugnazione del primo decreto (novembre del 1983) atteso quanto già precisato
in ordine al presupposto normativo ostativo (art. 42 del d.P.R. n. 915/78 con
riferimento al successivo articolo 70), sia per non potersi ritenere prescritto
il diritto (mancato decorso del quinquennio alla data di insorgenza
(“riviviscenza”) del diritto. Violazione per mancata falsa ed errata
applicazione dell'art. l00, 122, 128 e 133 della legge 915, e art. 37 stessa
legge, nonché art. 42. Violazione art. 112 c.p.c. Mancanza di motivazione o
solo apparente motivazione. Violazione art. 21 legge 1038/133. Errore nei
presupposti. La sentenza è completamente da disattendere perché: 1) il decreto
è stato emesso nella mancata verifica di tutte le condizioni di legge per
ottenere il diritto a pensione quale vedova risposata, nel caso il reddito del
marito era inferiore al minimo di legge come dimostrato in atti. 2) Il decreto
è completamente errato nella forma e nella sostanza, nel momento in cui
richiama il termine biennale di decadenza per inoltrare la domanda e quindi
completamente nullo in parte qua. Infatti prima della legge 915, si perdeva il
diritto a pensione con il passaggio a nuove nozze. La legge 915 stabilisce
all'art. 42 che la vedova ha diritto a pensione se il marito ha un reddito
inferiore al minimo. Non è applicabile l'articolo 127 al caso perché non si
tratta di domanda nuova perché il diritto è già accertato bensì si tratta di un
diritto di nuova istituzione e come tale è soggetto al termine quinquennale.
Inoltre ai sensi dell'art. l00 il termine biennale di cui all'art. 127 perché
si riferisce solo alle pensioni dirette e nemmeno il 128 bensì il 133 comma 9,
prescrizione quinquennale. In conclusione le premesse cui fa riferimento la
sentenza sono completamente errate e il decreto FT del 1983 è nullo e non ha
prodotto alcun effetto e pertanto la domanda del 1981 deve essere esaminata
alla luce delle nuove disposizioni. Inoltre con la domanda del maggio del 1998
viene formulata la duplice richiesta: 1) di ripristino della pensione perché il
secondo marito è deceduto nel 1997 e quindi risorge dalla stessa data il
diritto al trattamento ex art. 37 legge 915; 2) di concessione comunque della
pensione non ai sensi dell'art. 42 perché il marito aveva un reddito superiore
al minimo di legge, ma dalla sentenza 361 della Corte costituzionale stante la
natura costitutiva della stessa. Il diritto nel caso de quo non preesisteva
affatto alla sentenza della Corte Costituzionale e tutte vane ed inutili sono
le motivazioni addotte in sentenza in ordine alla prescrizione. Non si può
inoltre disconoscere che nel 1997 è deceduto il secondo marito e quindi è
venuto meno ogni ostacolo al riconoscimento del diritto a pensione ex art. 37
legge 915 ad altro titolo. D'altra parte la legge gode della presunzione di
costituzionalità ex approvazione Comm. Affari Costituzionali e Parlamento ed il
cittadino privato non è legittimato alla sollevazione della questione di
illegittimità costituzionale per cui la legge dichiarata incostituzionale
statuisce anche diritti non preesistenti. Su tale punto il giudice non ha speso
nessuna parola forse perché convinto (erroneamente) che il capo della sentenza
di rigetto avesse assorbito la richiesta precisa della ricorrente. Sul punto vi
è pertanto mancanza assoluta di motivazione e violazione palese dell'art. 12
del c.p.c. Il sottoscritto difensore chiede conclusivamente che codesta Sezione
giurisdizionale voglia, in riforma della appellata sentenza, riconoscere il
diritto della ricorrente signora A.C. Assunta al ripristino del trattamento
privilegiato indiretto di guerra dalla data della domanda del maggio 1981 o in
mero subordine dalla data della domanda del maggio 1998.
Con il beneficio della rivalutazione monetaria e
degli interessi legali sulle somme dovute”.
Con memoria difensiva “l'Amministrazione resistente
chiede che il gravame sia rigettato in quanto infondato in fatto ed
in diritto, per le seguenti considerazioni. Il Testo Unico delle norme in
materia di pensioni di guerra (d.P.R. 915/78) ha posto, infatti, dei termini
per la presentazione delle istanze di trattamento pensionistico, sia per i
diretti interessati (artt. 99 e 127), sia per i loro congiunti (artt. 100 e
128). Si deve sottolineare, a questo riguardo, che la tesi interpretativa
dell'appellante contrasta con i principi generali validi nell'ambito dei
rapporti giuridici ed in particolare con l'esigenza di certezza delle relative
vicende giuridiche. Per quanto riguarda il ricorso in esame va precisato che
gli artt. 100 e 128 l. 915/78 fanno riferimento alla “domanda” di trattamento
pensionistico senza alcuna distinzione fra i soggetti presi in considerazione
(congiunti del militare o del civile deceduto). I termini indicati nelle norme
sopracitate sono, pertanto, validi per tutte le domande e per tutti i soggetti
che le presentano, a meno che una specifica norma non preveda eccezioni o
deroghe. La diversa interpretazione sostenuta da parte appellante contrasta sia
con la ratio della normativa pensionistica, sia con i principi generali
sopramenzionati; nella citata tesi difensiva si riscontra, inoltre, un erroneo
riferimento alle statuizioni della Corte costituzionale ed in particolare alla
sentenza n. 361/93 che dichiara l'illegittimità dell'art. 42, primo comma,
d.P.R. 915/78. E' evidente che l'ambito di applicazione della citata sentenza è
limitato a quelle fattispecie nelle quali il vedovo o la vedova risultano
risposati con un coniuge in possesso di redditi superiori ai limiti previsti
dall'art. 70 del d.P.R. 915/78. Questa ipotesi di diniego di erogazione della
pensione in considerazione della capacità reddituale del coniuge non trova
rispondenza nel caso in esame in quanto la sentenza n. 36l/93 non estende gli
effetti abrogativi a fattispecie che rimangono regolate da altre norme di
legge, ancora valide per l'ordinamento della pensionistica di guerra, vale a
dire gli artt. n. 128 e 133 d.P.R. 915/78.
Nella pubblica udienza del 24.6.2005 l'avv. Bonaiuti
per l'appellante e la dott.ssa Alimandi per l'Amministrazione hanno ribadito le
rispettive tesi.
DIRITTO
Il giudice di I grado ha puntualizzato le seguenti
circostanze:
1)“Sia l'istanza pensionistica del 1981, respinta con
l'atto FT 4034 del 2/11/1983, sia quella del 1998, respinta con il provvedimento
ora all'esame, appartengono al medesimo diritto pensionistico, quale previsto e
disciplinato dagli artt. 37 e ss. del d.P.R. n. 915/1978, vigenti alla data
della presentazione di dette istanze, con l'unica differenza che solo la seconda
di esse fa riferimento alla modifica introdotta all'art. 42 del citato d.P.R.
dalla sentenza n. 361/1993 della Corte costituzionale. E' questa, peraltro, una
modifica che attiene non già al riconoscimento del diritto pensionistico della
vedova, che trova la sua puntuale previsione normativa nel richiamato art. 37,
ma agli “effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova”, quali
disciplinati dal successivo art. 42”.
2)”Nel caso di specie, la domanda del 1981 è stata
respinta non già per la carenza dei requisiti stabiliti dal citato art. 42, ma
in base al “combinato disposto degli artt. 100 e 128 del menzionato d.P.R.”,
che tali requisiti - all'opposto - presuppongono e dunque per la tardiva presentazione
della domanda stessa, ritenuta prodotta “oltre i due anni dalla data di
entrata in vigore del d.P.R. n. 915/1978”; data sotto la quale - ha infatti
precisato l' Amministrazione del Tesoro - l'interessata “era già in possesso di
tutti i requisiti richiesti per conseguire il trattamento pensionistico di
guerra, nella qualità di vedova risposata di M.M.”.
3) “La sopravvenuta sentenza della Corte
Costituzionale n. 361/1993 non ha, in concreto, giocato alcun ruolo sulla
vicenda pensionistica della A.C., che ben avrebbe potuto insorgere contro il
menzionato atto FT 4034/1983, indipendentemente dai principi affermati dalla
predetta sentenza, magari per far dichiarare la tempestività della domanda del
1981.”
4)”Il non aver presentato alcun gravame contro il
ripetuto atto, nel termine di cinque anni fissato dal d.P.R. n. 834/1981,
decorrente - nel caso - dal 26/11/1983, ossia dalla data di notifica dell'atto
FT 4034/ 1983 all'interessata ha comportato la prescrizione del sottostante
diritto pensionistico, quale eccepita dall'Amministrazione del Tesoro”.
5)”La visione di fondo della difesa di parte
ricorrente, secondo cui il diritto sarebbe nato dalla pronuncia della Consulta
non può essere condivisa”.
Questa Sezione condivide integralmente quanto
statuito nella sentenza di I grado, ritenendo prive di qualsiasi fondamento le
seguenti censure mosse dall'appellante:
A)”E' stato illegittimo ed erroneo ritenere
intempestiva la domanda del 1981”.
Il rilievo è inammissibile, in quanto doveva formare
oggetto di tempestiva impugnativa, nei termini di rito.
B)”Ancor più erroneo ed illegittimo è stato il
rigetto della domanda avanzata nel 1998 dopo che la Corte costituzionale aveva
emendato l'articolo 42 del d.P.R. n. 915 del 1978 (sentenza n. 361 del
30.7.1993) ... per effetto dell'ultimo intervento della Corte costituzionale la
“situazione” doveva ritenersi completamente “diversa” (sorgendo da questo
momento e solo da questo momento, per effetto di “annullamento” della disposizione
ritenuta costituzionalmente illegittima, il diritto a “nuovamente” chiedere il
trattamento già precedentemente attribuito e poi sospeso”.
La tesi dell'appellante è infondata in quanto gli
effetti delle pronunzie di illegittimità costituzionale non toccano le
situazioni ormai consolidate, come nel caso in esame, per definitività del
provvedimento in conseguenza della mancata impugnativa nei termini di
prescrizione.
Né la pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una legge può
“rimettere in termini” il titolare del diritto che non sia tempestivamente
insorto, con i mezzi di impugnativa previsti dall'ordinamento, avverso il
provvedimento amministrativo ritenuto lesivo di tale diritto, anche solo per
denunziarne l'illegittimità derivata dall'applicazione di una norma ritenuta
contraria alla Costituzione.
C)”Mancanza di motivazione o solo apparente
motivazione”
Non occorre spendere parole per dimostrare la
pretestuosità della censura, nei confronti di una sentenza dalla motivazione
esauriente ed ineccepibile.
D)”Il decreto FT del 1983 è nullo e non ha prodotto
alcun effetto”.
I motivi rappresentati per dimostrare l'invalidità
del provvedimento non riguardano la nullità ma semmai una presunta
annullabilità, motivi non più proponibili per la definitività del provvedimento
stesso, in carenza di tempestiva impugnativa.
PER QUESTI MOTIVI
La Sezione, definitivamente pronunziando, respinge
l'appello in epigrafe. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
24.6.2005.
IL
RELATORE
IL PRESIDENTE
f.to Antonio
Vetro
f.to Tullio Simonetti
Depositata in Segreteria in data
16/09/2005
IL DIRIGENTE
f.to Maria Fioramonti