Pensione di guerra: la decorrenza non può essere anteriore al 1/7/1961
Corte dei Conti appello, sez. prima, Sentenza 22 febbraio 2005 n° 65
Infatti ai sensi dell'art.38 della legge n.1240/61 i trattamenti di pensione concessi a seguito di domande rese ammissibili dal combinato disposto degli artt.24, 25 e 26 della stessa legge n.1240/61 non possono avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961.
Nel caso di specie l'originaria domanda del sig. M.G. presentata in data 13 novembre 1952 era stata dichiarata intempestiva, il provvedimento negativo non era stato impugnato, il trattamento pensionistico era stato concesso a seguito di segnalazione fatta pervenire dall'interessato il 15 settembre 1967 e sulla base della l.n.1240/61.
LaPrevidenza.it, 04/04/2005