REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO,
composta dai magistrati:
DOTT. CLAUDIO DE ROSE PRESIDENTE
DOTT. NICOLA MASTROPASQUA CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO VETRO CONSIGLIERE
DOTT. MARIA TERESA ARGANELLI CONSIGLIERE
DOTT. DAVIDE MORGANTE CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n.19191 del registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Piemonte n.77/03 del 17 gennaio 2003 e nei confronti di M.G..
Visti gli atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 5 novembre 2004 il relatore Consigliere Nicola Matropasqua, e per l'Amministrazione la dott.ssa Anna Maria Alimandi non rappresentato l'appellato.
Considerato in
FATTO e DIRITTO
Con atto depositato in data 17 dicembre 2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto appello avverso la sentenza n.77/03 del 17.1.2003, della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il decreto del Ministero del Tesoro del 5.11.70 da M.G.Antonio, e per lui deceduto riassunto dalla figlia M.G.Giacomina, concernente la retrodatazione del trattamento pensionistico di guerra al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda originaria.
L'Amministrazione chiede l'annullamento della sentenza n.77/03 per violazione, erronea e falsa applicazione dell'art.38 della legge n.1240/61.
Il Sig. M.G.aveva prodotto una prima istanza per pensione di guerra in data 13 novembre 1952. Questa istanza, ai sensi dell'art.107 della legge n.648/50, allora vigente, era intempestiva e di tale intempestività era stata data notizia all'interessato in data 3 maggio 1956.
Il citato art.107 veniva successivamente sostituito dall'art.25 della legge n.1240/61, il quale rendeva ammissibili, senza limite di tempo, le domande per conseguire trattamento pensionistico di guerra (purchè si verificassero le condizioni stabilite dall'art.106 e successive modificazioni).
La stessa legge n.1240, all'art.38, prevedeva, inoltre, che i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 non potevano avere decorrenza anteriore al 1°/7/61.
A seguito della segnalazione fatta pervenire dall'interessato il 15 settembre 1967, l'istanza pervenuta nel dicembre 1952- già intempestiva, ma resa ammissibile dal combinato disposto sopra indicato -è stata esaminata nel merito, dando luogo all'emissione del decreto, concessivo di 7^ categoria a decorrere dal 1° luglio 1961.
In palese contrasto con il 2° comma del citato art.38, la sentenza impugnata stabilisce, tuttavia, che il trattamento pensionistico deve decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda pervenuta il 13 dicembre 1952.
Il gravame è fondato e va accolto.
Infatti ai sensi dell'art.38 della legge n.1240/61 i trattamenti di pensione concessi a seguito di domande rese ammissibili dal combinato disposto degli artt.24, 25 e 26 della stessa legge n.1240/61 non possono avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961.
Nel caso di specie l'originaria domanda del sig. M.G.presentata in data 13 novembre 1952 era stata dichiarata intempestiva, il provvedimento negativo non era stato impugnato, il trattamento pensionistico era stato concesso a seguito di segnalazione fatta pervenire dall'interessato il 15 settembre 1967 e sulla base della l.n.1240/61.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata e va respinto il ricorso proposto dal sig. Antonio M.G.avverso il decreto del Ministero del Tesoro.
Stante la natura del giudizio non è luogo a pronuncia per le spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello accoglie il gravame in epigrafe e per l'effetto annulla la sentenza impugnata e rigetta l'originario ricorso proposto dal sig. Antonio Mennitto. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2004.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Nicola MASTROPASQUA F.to Claudio DE ROSE
Depositata in Segreteria il 24/2/2005
IL DIRIGENTE
F.to Maria FIORAMONTI