Pensionamento "assistenziale" del personale medico universitario
Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 10 marzo 2004 n° 1226
La sentenza affronta la questione relativa al cosiddetto “pensionamento assistenziale” del personale medico universitario, previsto dall’art. 15–nonies, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dall’art. 13 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Conferma la sentenza di primo grado di annullamento, in accoglimento del ricorso di un professore ordinario di 1^ fascia dell’Università di Roma “La Sapienza”, del provvedimento del Direttore Generale della Asl che aveva disposto la cessazione dalle funzioni assistenziali con effetto dal 1° febbraio 2003. Perviene a tale conclusione sul rilievo che l’operatività del protocollo d’intesa Università-Azienda sanitaria regionale di disciplina delle modalità e dei limiti per l’utilizzazione del personale universitario per attività assistenziali connesse all’attività didattico–scientifica – protocollo cui la Corte Costituzionale, con sentenza 16 marzo 2001, n. 71, ha subordinato la cessazione del personale medico universitario dallo svolgimento delle attività assistenziali – non opera in mancanza di apposita stipulazione dell’accordo attuativo. Il Consiglio ha in particolare escluso che l’intesa costitutiva del predetto accordo attuativo possa perfezionarsi per effetto di un complessivo comportamento significativo e concludente del Rettore, poiché, in assenza di termini perentori e di meccanismi sostitutori, deve ritenersi che il solo strumento giuridico azionabile nel tentativo di ovviare alle inerzie in cui incorra l’Amministrazione tenuta a manifestare il consenso sia quello del silenzio rifiuto secondo le sue tipiche e rituali formalità che consentono di acclarare l’inattività e di sanzionare l’inadempimento, a termini del novellato art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
LaPrevidenza.it, 21/03/2004