Inpdap, Nota Operativa 30.1.2009 n. 1
b) Invio da parte dell’Inpdap della “Richiesta Redditi” (allegato 2) con la quale vengono richiesti i redditi per l’anno 2008 e, ove mancanti, i redditi relativi all’anno 2007.
Come già avvenuto nelle precedenti verifiche reddituali, nella comunicazione sono indicate tutte le informazioni utili riguardanti sia le tipologie di pensioni interessate alla verifica reddituale che le notizie circa l’assistenza gratuita dei soggetti abilitati (Caf o professionisti); nella seconda parte della lettera, sono riportati i dati identificativi del soggetto che deve rilasciare la dichiarazione, nonché una “stringa” che contiene tutte le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni. Si rappresenta che anche nei confronti dei titolari di pensioni sia Inps che Inpdap sussiste l’obbligo di dichiarare i redditi 2008 ed eventualmente quelli relativi all’anno 2007, qualora non avessero adempiuto alla precedente operazione RED. Nell’ipotesi in cui i pensionati destinatari della verifica reddituale segnalino di non aver ricevuto la lettera “Richiesta Redditi”, le Sedi Inpdap territorialmente competenti dovranno provvedere direttamente a regolarizzare le relative partite di pensione con le procedure attualmente in uso.
c) Acquisizione da parte dei soggetti abilitati delle dichiarazioni reddituali, rese dai titolari delle prestazioni.
Per la comunicazione dei redditi, i pensionati dovranno rivolgersi entro il 30 maggio 2009 esclusivamente ad uno dei soggetti convenzionati il cui elenco sarà consultabile, come è avvenuto per il passato, sul sito internet e intranet dell’Inpdap. I soggetti autorizzati a ricevere le dichiarazioni reddituali sono coloro i quali hanno stipulato la convenzione, con valenza triennale, per l’acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni. I Caf e i professionisti abilitati forniscono gratuitamente la consulenza ai pensionati dichiaranti e acquisiscono i dati reddituali sulla base della documentazione presentata dal pensionato.
Una copia dei modelli viene consegnata per ricevuta al pensionato mentre l’altra copia deve essere conservata agli atti dal Caf e dagli altri soggetti convenzionati per un periodo non inferiore a dieci anni.
d) Trasmissione telematica all’Inps dei dati delle dichiarazioni
I soggetti convenzionati trasmettono le dichiarazioni reddituali all’Inps, esclusivamente in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
LaPrevidenza.it, 03/02/2009
Avvocato
3497880035
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