Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 24.9.2010 n. 20220
Con sentenza del 14 febbraio 2002, il Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente la domanda proposta da M.G. Per il riconoscimento del diritto a rendita da malattia professionale. Avverso tale decisione proponeva appello l’INAIL chiedendo l’ammissione di nuova CTU e il rigetto della domanda. Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello. Disposta ed espletata nuova consulenza medico-legale, la Corte di Appello di Roma, sulla base della stessa, con sentenza dell’1 dicembre 2005-6 marzo 2006, in riforma della impugnata decisione, rigettava la domanda proposta dal M. con il ricorso introduttivo, non essendo risultato che la riduzione permanente della capacità di lavoro raggiungesse il minimo indennizzabile. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il M. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c....
LaPrevidenza.it, 05/12/2010
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